Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39159/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Potenza ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di GIOVINAZZO Antonella, in relazione alla privazione della libertà da costei subita nell'ambito di un procedimento nel quale era stata chamata a rispondere - in concorso con il coniuge [OSCURATO:PERSONA] Silvano e altri - del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (detenzione di gr. 26.2 e 13,7 di eroina, 12 dosi pre confezionate di eroina del peso di gr. 12, n. 40 capsule di suboxone e un grammo di marijuana), dal quale la donna era stata assolta dal Tribunale di Matera per non aver commesso il fatto.

2. La difesa della GIOVINAZZO ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta condizione ostativa, rilevando che la Corte della riparazione non avrebbe evidenziato alcun comportamento imputabile alla ricorrente, connotato da colpa grave o dolo, etiologicamente collegato alla privazione della sua libertà, tale non potendo essere considerata, a parere della difesa, la connivenza passiva alla quale ha fatto rinvio la Corte della riparazione, non essendo prospettabili gravi danni alle persone e alle cose conseguenti a tale atteggiamento.

Sotto altro profilo, il deducente rileva come lo stesso giudice dell'assoluzione, pur avendo affermato che le prove confermavano al più la contezza della donna in ordine alla detenzione della droga da parte del marito e, forse, anche dell'attività illecita dallo stesso posta in essere, avesse però affermato l'insussistenza di elementi dai quali inferire un contribuito, anche di mera agevolazione, da parte della GIOVINAZZO rispetto all'attività illecita del [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato propria memoria, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente; in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto, respingerlo unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d'appello ha ricostruito la vicenda che fa da sfondo al presente procedimento, rappresentando circostanze emerse dal verbale di sequestro e da quello di perquisizione domiciliare presso l'abitazione ove sono state rinvenute le sostanze stupefacenti, occupata dalla GIOVINAZZO e dal marito [OSCURATO:PERSONA], soggetto tetraplegico che la donna aveva dichiarato assumere marijuana da anni per scopi terapeutici.

Peraltro, tale versione dei fatti era stata smentita dall'esito della perquisizione, essendo emerso che le sostanze detenute erano di diversa tipologia e suddivise in quantitativi in parte preconfezionati in dosi.

In sede di convalida, poi, la donna aveva rettificato le proprie dichiarazioni, affermando che il marito da anni assumeva eroina e che a tal fine si faceva aiutare dalla moglie e da terzi.

Il Tribunale, nella sentenza assolutoria, alla quale la Corte della riparazione ha fatto rinvio, ha ritenuto dimostrato che la dorga non era detenuta per un utilizzo esclusivamente personale (essendo stato, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] condannato con la stessa sentenza che ha assolto la GIOVINAZZO), quanto alla ricorrente affermando che la prova era inidonea a sostenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la stessa avesse tenuto una condotta travalicante i limiti di un comportamento passivo, nel quale si concretizza una connivenza non punibile.

In tale comportamento connivente, dunque, il giudice della riparazione ha ritenuto di ravvisare il comportamwnto ostativo alla insorgenza del diritto azionato.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa cori dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di L n comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.

Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probator disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

Quanto alla natura del comportamento ostativo, inoltre, il giudice di merito può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non esclusi dal giudice di merito, solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (sez. 4 n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739); e può anche ravvisare la colpa grave ostativa in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (sez. 4 n. 15745 del 19/2/2015, Rv. 26:3139).

4. Tale essendo, dunque, la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta del tutto coerente con i suindicati principi e il percorso argoMentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità.Dal canto suo, la difesa, nel formulare le proprie doglianze, non ha operato una critica effettiva in ordine al ragionamento svolto dalla Corte della riparazione, limitandosi ad affermare che questa non avrebbe indicato in cosa era consistito il comportamento passivo della donna, omettendo però di considerare il ragionamento complessivamente svolto e la ricostruzione della vicenda processuale in termini non smentiti, e anzi convalidati, dal giudice dell'assoluzione: in base ad esso, la GIOVINAZZI aveva tenuto un comportamento connivente, in quanto consapevole della presenza della droga e da tale consapevoelzza poteva trarsi anche quella dell'attività illecita gestita dal marito, soggetto tetraplegico che, per stessa ammissione della GIOVINAZZO, doveva esser aiutato ad assumere l'eroina, asserita mente usata a scopo terapeutico. 5.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); alla stessa, tuttavia, non consegue la rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese al Ministero resistente.

Deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Potenza ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di GIOVINAZZO Antonella, in relazione alla privazione della libertà da costei subita nell'ambito di un procedimento nel quale era stata chamata a rispondere - in concorso con il coniuge [OSCURATO:PERSONA] Silvano e altri - del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (detenzione di gr. 26.2 e 13,7 di eroina, 12 dosi pre confezionate di eroina del peso di gr. 12, n. 40 capsule di suboxone e un grammo di marijuana), dal quale la donna era stata assolta dal Tribunale di Matera per non aver commesso il fatto. 2. La difesa della GIOVINAZZO ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta condizione ostativa, rilevando che la Corte della riparazione non avrebbe evidenziato alcun comportamento imputabile alla ricorrente, connotato da colpa grave o dolo, etiologicamente collegato alla privazione della sua libertà, tale non potendo essere considerata, a parere della difesa, la connivenza passiva alla quale ha fatto rinvio la Corte della riparazione, non essendo prospettabili gravi danni alle persone e alle cose conseguenti a tale atteggiamento. Sotto altro profilo, il deducente rileva come lo stesso giudice dell'assoluzione, pur avendo affermato che le prove confermavano al più la contezza della donna in ordine alla detenzione della droga da parte del marito e, forse, anche dell'attività illecita dallo stesso posta in essere, avesse però affermato l'insussistenza di elementi dai quali inferire un contribuito, anche di mera agevolazione, da parte della GIOVINAZZO rispetto all'attività illecita del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato propria memoria, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente; in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto, respingerlo unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello ha ricostruito la vicenda che fa da sfondo al presente procedimento, rappresentando circostanze emerse dal verbale di sequestro e da quello di perquisizione domiciliare presso l'abitazione ove sono state rinvenute le sostanze stupefacenti, occupata dalla GIOVINAZZO e dal marito [OSCURATO:PERSONA], soggetto tetraplegico che la donna aveva dichiarato assumere marijuana da anni per scopi terapeutici. Peraltro, tale versione dei fatti era stata smentita dall'esito della perquisizione, essendo emerso che le sostanze detenute erano di diversa tipologia e suddivise in quantitativi in parte preconfezionati in dosi. In sede di convalida, poi, la donna aveva rettificato le proprie dichiarazioni, affermando che il marito da anni assumeva eroina e che a tal fine si faceva aiutare dalla moglie e da terzi. Il Tribunale, nella sentenza assolutoria, alla quale la Corte della riparazione ha fatto rinvio, ha ritenuto dimostrato che la dorga non era detenuta per un utilizzo esclusivamente personale (essendo stato, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] condannato con la stessa sentenza che ha assolto la GIOVINAZZO), quanto alla ricorrente affermando che la prova era inidonea a sostenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la stessa avesse tenuto una condotta travalicante i limiti di un comportamento passivo, nel quale si concretizza una connivenza non punibile. In tale comportamento connivente, dunque, il giudice della riparazione ha ritenuto di ravvisare il comportamwnto ostativo alla insorgenza del diritto azionato. 3. Il motivo è manifestamente infondato. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa cori dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di L n comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probator disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). Quanto alla natura del comportamento ostativo, inoltre, il giudice di merito può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non esclusi dal giudice di merito, solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (sez. 4 n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739); e può anche ravvisare la colpa grave ostativa in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (sez. 4 n. 15745 del 19/2/2015, Rv. 26:3139). 4. Tale essendo, dunque, la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta del tutto coerente con i suindicati principi e il percorso argoMentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità.Dal canto suo, la difesa, nel formulare le proprie doglianze, non ha operato una critica effettiva in ordine al ragionamento svolto dalla Corte della riparazione, limitandosi ad affermare che questa non avrebbe indicato in cosa era consistito il comportamento passivo della donna, omettendo però di considerare il ragionamento complessivamente svolto e la ricostruzione della vicenda processuale in termini non smentiti, e anzi convalidati, dal giudice dell'assoluzione: in base ad esso, la GIOVINAZZI aveva tenuto un comportamento connivente, in quanto consapevole della presenza della droga e da tale consapevoelzza poteva trarsi anche quella dell'attività illecita gestita dal marito, soggetto tetraplegico che, per stessa ammissione della GIOVINAZZO, doveva esser aiutato ad assumere l'eroina, asserita mente usata a scopo terapeutico. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); alla stessa, tuttavia, non consegue la rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Deciso il 12