CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 14078/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CONDESCU Mircea ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Pescara che l'aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in concorso di generi alimentali presso esercizio commerciale e l'aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità e alla misura del trattamento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di merito. La pena risulta poi rimodulata in termini edittali improntati a misura di poco superiore al minimo edittale così da escludere un più puntuale onere moti- vazionale da parte del giudice di merito. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto dispo- sto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione al ri- spetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P/esidefite FD E p0 I T T A