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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 21412/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13080/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].MA.B. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA - GENOVA n. 1387/2018depositata il 24/10/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. PA.MA.B. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nel periodo tra giugno e luglio 2010, era attinta da avviso di rettifica dell’accertamento prot. 22138RU del 9 luglio 2010, con cui veniva disconosciuto il diritto al trattamento preferenziale relativamente all’operazione doganale IM 4S 83682 W del 18 dicembre 2008 di importazione di code di gamberi congelate dichiarate di origine emiratina, mentre, invece, anche a seguito di indagini esperite dall’Olaf, s’era appurato trattarsi di merce proveniente dall’India.

2. La contribuente impugnava l’avviso e la CTP di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 139 depositata il 21 luglio 2014, respingeva il ricorso, ritenendo legittimo il recupero.

3. La contribuente proponeva appello, che la CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, respingeva.

In particolare la CTR – dopo aver riassunto il ricorso introduttivo del giudizio, reso conto della posizione dell’Ufficio in difesa del proprio operato e sommariamente rammentato il contenuto della sentenza di primo grado (“[OSCURATO:PERSONA] provinciale respingeva il ricorso, nella considerazione che sulla base dei controlli effettuati dalle autorità competenti era emerso che gli [OSCURATO:PERSONA] esportavano una quantità di gamberetti superiore a quella ivi prodotta, e dalle indagini conoscitive effettuate da Olaf era emerso che una quantità significativa dei gamberetti, esportati dagli [OSCURATO:PERSONA], erano stati importati dall'India”) – così motivava: Dalla disamina degli atti di causa è rilevabile che [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] srl importava gamberetti surgelati dapprima dall'India, e successivamente dagli [OSCURATO:PERSONA].

Le importazioni oggetto del presente contenzioso sono avvenute nel corso del 2008, e nella circostanza l'importatore, allegando certificati di origine preferenziale Form A, aveva usufruito dell'aliquota agevolata del 4,2%, in luogo dell'aliquota ordinaria del 12%.

Tuttavia, in esito ad indagini condotte dall'[OSCURATO:PERSONA] (Olaf), era emerso che copiose partite di prodotti della pesca importati dagli EAU, e da quest'ultimo Paese dichiarati ivi originari, in realtà erano di origine indiana e omanita.

In particolare, nel corso delle indagini Olaf, era stata individuata una società avente sede negli EAU, [OSCURATO:PERSONA], le cui esportazioni di gamberetti erano dirette verso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in esito ad una missione svolta da Olaf, nonché da una verifica ispettiva condotta presso i locali di [OSCURATO:PERSONA], era emerso che il principale fornitore di [OSCURATO:PERSONA] risultava l'India, ma anche la carenza dei requisiti per poter considerare il pescato, esportato da detta società verso l'Unione europea, di origine preferenziale [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di dette indagini, gli ispettori comunitari concludevano per la falsità ideologica dei vari certificati di origine Form A, rilasciati dalle competenti autorità degli EAU su richiesta della società Seville, fra cui quelli oggetto del presente contenzioso. [..].

Peraltro, la stessa società esportatrice aveva riconosciuto che si trattava di gamberetti congelati di origine indiana, giustificando l'emissione dei certificati Form A con il criterio della lavorazione locale in misura del 40% […]. [OSCURATO:PERSONA], nel ritenere prive di pregio tutte le varie eccezioni in diritto svolte dal[la] contribuente, ritiene condivisibile la decisione emessa dai giudici di prim[a] cur[a] […].

4. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi, cui resiste l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 1 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 118 disp. att. cod. proc. civ.

1.1. La sentenza impugnata omette del tutto qualsiasi pur concisa esposizione del contenuto dell'impugnazione, con particolare riguardo ai motivi formulati dalla contribuente, allo svolgimento del processo d'appello ed alle richieste avanzate dalle parti, oltretutto richiamando in maniera approssimativa il contenuto della sentenza della CTP.

Nulla è stato argomentato dalla CTR circa i vizi di legittimità del decisione di primo grado, con particolare riguardo al quarto ed al quinto motivo di appello, con cui rispettivamente la contribuente lamentava l'omessa pronuncia sul motivo di violazione dell'art. 220, par. 2, lett. b), cod. dog.

Ue e riproponeva il motivo stesso.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 1 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.

2.1. La sentenza impugnata è affetta da motivazione meramente apparente, a misura che ritiene “condivisibile la decisione emessa dai giudici di prim[a] cur[a]” senza tuttavia richiamare tale decisione e senza procedere ad un effettivo esame dei dati di causa, bensì limitandosi a considerare “prive di pregio tutte le varie eccezioni di diritto svolte dal[la] contribuente”.

La CTR ha fatto riferimento ad una serie di circostanze (peraltro assunte dogmaticamente) che (oltretutto erroneamente riportate) non hanno alcuna attinenza rispetto ai motivi in diritto sviluppati dalla contribuente, che sono stati respinti senza effettiva motivazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., “sub specie” dell’omessa pronuncia.

3.1. La sentenza impugnata omette di pronunciare sul quarto e quinto motivo d'appello, con i quali la contribuente aveva rilevato l'omessa pronuncia su un motivo di ricorso di primo grado, riguardante la protesta della propria buona fede, ed aveva devolutivamente riproposto il motivo stesso, evidenziando la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 220, par. 2, lett. b), cod. dog.

Ue (errore delle autorità competenti, che non poteva essere ragionevolmente scoperto dall'importatore, operante in buona fede).

La CTR non ha riportato tali motivi e non ha deciso su di essi.

Identicamente è a dirsi per tutti gli altri tre motivi d’appello, volti a dedurre: - il primo, “erroneità della sentenza.

Violazione d el diritto di difesa del contribuente come delineato dalla sentenza Sopropè della Corte di giustizia”; - il secondo, “erroneità della sentenza.

Violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell’art. 11, comma 5-bis, del D.Lgs. 374/90, nonché dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova”; - il terzo, “erroneità della sentenza per violazione dell'art. 94 (ora 97-nonies) delle disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario, di cui al regolamento CE n. 2454/93”.

4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per evidente comunanza di censure, e che si sottraggono ai rilievi di inammissibilità svolti nel controricorso, perché enucleano con precisione i vizi in tesi affliggenti la sentenza impugnata, puntualmente argomentandone le ragioni, sono infondato l’ultimo e fondati i primi due.

5. L’ultimo è infondato perché non può tecnicamente ritenersi che la CTR abbia omesso di pronunciare sui motivi d’appello, diligentemente riprodotti per autosufficienza nel ricorso.

Invero la CTR, nella parte finale della sentenza impugnata, espressamente afferma di “ritenere prive di pregio tutte le varie eccezioni in diritto svolte dal[la] contribuente” e di “rit[enere] condivisibile la decisione emessa dai giudici di prim[a] cur[a]”.

Talché esiste una declaratoria di infondatezza delle – e quindi una vera e propria pronuncia sulle –“varie eccezioni in diritto”.

6. Ad essere invece mancante, nella sentenza impugnata, è la motivazione a supporto della suddetta declaratoria di infondatezza: donde l’accoglimento dei primi due motivi.

6.1. Invero, la CTR non si perita neppure di render conto dei motivi d’appello e, quindi, delle “varie eccezioni in diritto” con gli stessi formulate. [OSCURATO:SOCIETA], dopo essersi “funditus” intrattenuta sulla “missione svolta da Olaf”, sulla “verifica ispettiva condotta presso i locali di [OSCURATO:PERSONA]” e sulle dichiarazioni di quest’ultima, giudicando, sulla base di ciò, dimostrata l’importazione, da parte della contribuente, di merce di origine indiana e non emiratina (come invece dichiarato in conformità ai certificati di origine Form A stimati ideologicamente falsi dagli ispettori comunitari), respinge “sic et simpliciter” le “eccezioni”.

Rispetto a queste, sembrerebbe fare rinvio alla sentenza di primo grado, tuttavia non riprodotta e comunque non riassunta nelle parti in cui le aveva confutate, viepiù, comunque, non completamente, perché, a tenore del quarto motivo d’appello, neppure la CTP s’era pronunciata sulla buona fede della contribuente.

6.2. Né può condividersi l’assunto della controricorrente Agenzia secondo cui la motivazione esibita dalla sentenza impugnata in punto di ricostruzione della falsità dei certificati e di effettiva importazione di merce di origine indiana sottenda altresì, seppur implicitamente, le ragioni del rigetto “in toto” dell’appello.

Invero, le questioni vertite in tutti i motivi d’appello sono altre e diverse rispetto a quelle risolte dalla CTR con l’unica parte di motivazione apprezzabile nella sentenza impugnata.

Precisamente, i primi due motivi sollecitavano il “thema” del rispetto dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; il terzo quello della mancata dichiarazione di falsità da parte delle autorità emiratine nell’ambito della procedura di mutua assistenza amministrativa; gli ultimi due quello della buona fede della contribuente a fronte di un’erronea valutazione delle autorità emiratine nell’emissione dei certificati.

Le ragioni del rigetto delle questioni vertite nei motivi d’appello sono completamente obliterate dalla CTR e risultano inafferrabili dalla lettura della sentenza impugnata, nonostante il generico rinvio alla sentenza di primo grado, della quale, come detto, quanto “funditus” alle questioni stesse, la sentenza impugnata non fa neppure esplicita menzione.

7. In definitiva, in accoglimento dei primi due motivi d’appello, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese, anche con riguardo al presente grado di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, rigettato il ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13080/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].MA.B. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA - GENOVA n. 1387/2018depositata il 24/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. PA.MA.B. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nel periodo tra giugno e luglio 2010, era attinta da avviso di rettifica dell’accertamento prot. 22138RU del 9 luglio 2010, con cui veniva disconosciuto il diritto al trattamento preferenziale relativamente all’operazione doganale IM 4S 83682 W del 18 dicembre 2008 di importazione di code di gamberi congelate dichiarate di origine emiratina, mentre, invece, anche a seguito di indagini esperite dall’Olaf, s’era appurato trattarsi di merce proveniente dall’India. 2. La contribuente impugnava l’avviso e la CTP di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 139 depositata il 21 luglio 2014, respingeva il ricorso, ritenendo legittimo il recupero. 3. La contribuente proponeva appello, che la CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, respingeva. In particolare la CTR – dopo aver riassunto il ricorso introduttivo del giudizio, reso conto della posizione dell’Ufficio in difesa del proprio operato e sommariamente rammentato il contenuto della sentenza di primo grado (“[OSCURATO:PERSONA] provinciale respingeva il ricorso, nella considerazione che sulla base dei controlli effettuati dalle autorità competenti era emerso che gli [OSCURATO:PERSONA] esportavano una quantità di gamberetti superiore a quella ivi prodotta, e dalle indagini conoscitive effettuate da Olaf era emerso che una quantità significativa dei gamberetti, esportati dagli [OSCURATO:PERSONA], erano stati importati dall'India”) – così motivava: Dalla disamina degli atti di causa è rilevabile che [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] srl importava gamberetti surgelati dapprima dall'India, e successivamente dagli [OSCURATO:PERSONA]. Le importazioni oggetto del presente contenzioso sono avvenute nel corso del 2008, e nella circostanza l'importatore, allegando certificati di origine preferenziale Form A, aveva usufruito dell'aliquota agevolata del 4,2%, in luogo dell'aliquota ordinaria del 12%. Tuttavia, in esito ad indagini condotte dall'[OSCURATO:PERSONA] (Olaf), era emerso che copiose partite di prodotti della pesca importati dagli EAU, e da quest'ultimo Paese dichiarati ivi originari, in realtà erano di origine indiana e omanita. In particolare, nel corso delle indagini Olaf, era stata individuata una società avente sede negli EAU, [OSCURATO:PERSONA], le cui esportazioni di gamberetti erano dirette verso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in esito ad una missione svolta da Olaf, nonché da una verifica ispettiva condotta presso i locali di [OSCURATO:PERSONA], era emerso che il principale fornitore di [OSCURATO:PERSONA] risultava l'India, ma anche la carenza dei requisiti per poter considerare il pescato, esportato da detta società verso l'Unione europea, di origine preferenziale [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di dette indagini, gli ispettori comunitari concludevano per la falsità ideologica dei vari certificati di origine Form A, rilasciati dalle competenti autorità degli EAU su richiesta della società Seville, fra cui quelli oggetto del presente contenzioso. [..]. Peraltro, la stessa società esportatrice aveva riconosciuto che si trattava di gamberetti congelati di origine indiana, giustificando l'emissione dei certificati Form A con il criterio della lavorazione locale in misura del 40% […]. [OSCURATO:PERSONA], nel ritenere prive di pregio tutte le varie eccezioni in diritto svolte dal[la] contribuente, ritiene condivisibile la decisione emessa dai giudici di prim[a] cur[a] […]. 4. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi, cui resiste l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 1 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 118 disp. att. cod. proc. civ. 1.1. La sentenza impugnata omette del tutto qualsiasi pur concisa esposizione del contenuto dell'impugnazione, con particolare riguardo ai motivi formulati dalla contribuente, allo svolgimento del processo d'appello ed alle richieste avanzate dalle parti, oltretutto richiamando in maniera approssimativa il contenuto della sentenza della CTP. Nulla è stato argomentato dalla CTR circa i vizi di legittimità del decisione di primo grado, con particolare riguardo al quarto ed al quinto motivo di appello, con cui rispettivamente la contribuente lamentava l'omessa pronuncia sul motivo di violazione dell'art. 220, par. 2, lett. b), cod. dog. Ue e riproponeva il motivo stesso. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 1 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. 2.1. La sentenza impugnata è affetta da motivazione meramente apparente, a misura che ritiene “condivisibile la decisione emessa dai giudici di prim[a] cur[a]” senza tuttavia richiamare tale decisione e senza procedere ad un effettivo esame dei dati di causa, bensì limitandosi a considerare “prive di pregio tutte le varie eccezioni di diritto svolte dal[la] contribuente”. La CTR ha fatto riferimento ad una serie di circostanze (peraltro assunte dogmaticamente) che (oltretutto erroneamente riportate) non hanno alcuna attinenza rispetto ai motivi in diritto sviluppati dalla contribuente, che sono stati respinti senza effettiva motivazione. 3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., “sub specie” dell’omessa pronuncia. 3.1. La sentenza impugnata omette di pronunciare sul quarto e quinto motivo d'appello, con i quali la contribuente aveva rilevato l'omessa pronuncia su un motivo di ricorso di primo grado, riguardante la protesta della propria buona fede, ed aveva devolutivamente riproposto il motivo stesso, evidenziando la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 220, par. 2, lett. b), cod. dog. Ue (errore delle autorità competenti, che non poteva essere ragionevolmente scoperto dall'importatore, operante in buona fede). La CTR non ha riportato tali motivi e non ha deciso su di essi. Identicamente è a dirsi per tutti gli altri tre motivi d’appello, volti a dedurre: - il primo, “erroneità della sentenza. Violazione d el diritto di difesa del contribuente come delineato dalla sentenza Sopropè della Corte di giustizia”; - il secondo, “erroneità della sentenza. Violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell’art. 11, comma 5-bis, del D.Lgs. 374/90, nonché dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova”; - il terzo, “erroneità della sentenza per violazione dell'art. 94 (ora 97-nonies) delle disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario, di cui al regolamento CE n. 2454/93”. 4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per evidente comunanza di censure, e che si sottraggono ai rilievi di inammissibilità svolti nel controricorso, perché enucleano con precisione i vizi in tesi affliggenti la sentenza impugnata, puntualmente argomentandone le ragioni, sono infondato l’ultimo e fondati i primi due. 5. L’ultimo è infondato perché non può tecnicamente ritenersi che la CTR abbia omesso di pronunciare sui motivi d’appello, diligentemente riprodotti per autosufficienza nel ricorso. Invero la CTR, nella parte finale della sentenza impugnata, espressamente afferma di “ritenere prive di pregio tutte le varie eccezioni in diritto svolte dal[la] contribuente” e di “rit[enere] condivisibile la decisione emessa dai giudici di prim[a] cur[a]”. Talché esiste una declaratoria di infondatezza delle – e quindi una vera e propria pronuncia sulle –“varie eccezioni in diritto”. 6. Ad essere invece mancante, nella sentenza impugnata, è la motivazione a supporto della suddetta declaratoria di infondatezza: donde l’accoglimento dei primi due motivi. 6.1. Invero, la CTR non si perita neppure di render conto dei motivi d’appello e, quindi, delle “varie eccezioni in diritto” con gli stessi formulate. [OSCURATO:SOCIETA], dopo essersi “funditus” intrattenuta sulla “missione svolta da Olaf”, sulla “verifica ispettiva condotta presso i locali di [OSCURATO:PERSONA]” e sulle dichiarazioni di quest’ultima, giudicando, sulla base di ciò, dimostrata l’importazione, da parte della contribuente, di merce di origine indiana e non emiratina (come invece dichiarato in conformità ai certificati di origine Form A stimati ideologicamente falsi dagli ispettori comunitari), respinge “sic et simpliciter” le “eccezioni”. Rispetto a queste, sembrerebbe fare rinvio alla sentenza di primo grado, tuttavia non riprodotta e comunque non riassunta nelle parti in cui le aveva confutate, viepiù, comunque, non completamente, perché, a tenore del quarto motivo d’appello, neppure la CTP s’era pronunciata sulla buona fede della contribuente. 6.2. Né può condividersi l’assunto della controricorrente Agenzia secondo cui la motivazione esibita dalla sentenza impugnata in punto di ricostruzione della falsità dei certificati e di effettiva importazione di merce di origine indiana sottenda altresì, seppur implicitamente, le ragioni del rigetto “in toto” dell’appello. Invero, le questioni vertite in tutti i motivi d’appello sono altre e diverse rispetto a quelle risolte dalla CTR con l’unica parte di motivazione apprezzabile nella sentenza impugnata. Precisamente, i primi due motivi sollecitavano il “thema” del rispetto dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; il terzo quello della mancata dichiarazione di falsità da parte delle autorità emiratine nell’ambito della procedura di mutua assistenza amministrativa; gli ultimi due quello della buona fede della contribuente a fronte di un’erronea valutazione delle autorità emiratine nell’emissione dei certificati. Le ragioni del rigetto delle questioni vertite nei motivi d’appello sono completamente obliterate dalla CTR e risultano inafferrabili dalla lettura della sentenza impugnata, nonostante il generico rinvio alla sentenza di primo grado, della quale, come detto, quanto “funditus” alle questioni stesse, la sentenza impugnata non fa neppure esplicita menzione. 7. In definitiva, in accoglimento dei primi due motivi d’appello, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese, anche con riguardo al presente grado di legittimità. P.Q.M. Accoglie i primi due motivi di ricorso, rigettato il ter
Sentenza Cassazione n. 21412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris