CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15881/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alla requisitoria in atti e ha concluso per il rigetto del ricorso;sentiti i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si sonoriportati al ricorso e alle memorie in atti chiedendone l’accoglimentoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli, Sezioneper il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelaredella custodia in carcere per i reati di associazione di stampo mafioso (capo 1),estorsione e tentata estorsione, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.,posta in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capi 14 e 15), mentre haannullato il titolo cautelare originariamente emesso in relazione ad altra condottaestorsiva contestata al capo 3 (ai danni di [OSCURATO:PERSONA]).La contestazione mossa al ricorrente è quella di essere stato tra i capi epromotori dell’organizzazione camorristica facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA],operante nel comune di Nola e zone limitrofe, oltre quella di aver fornito un propriocontributo nella perpetrazione di condotte estorsive ai danni di SalvatoreBuoncoore.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi, di seguitoriportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice diprocedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo ed il quarto motivo del ricorso si deduce violazione di leggepenale (art. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrentein relazione al reato di associazione di stampo mafioso.Il Tribunale del riesame avrebbe riconosciuto il ruolo verticistico del clan delRusso basandosi solo sul rapporto di parentela con altre figure di spicco delsodalizio, ignorando il contenuto delle intercettazioni dalle quali emergeva,viceversa, che il [OSCURATO:PERSONA] era figura contestata all’interno del clan, spesso ignorata,dedita alla propria attività professionale di ingegnere e accusato di perseguire solointeressi personali e non nell’interesse dell’associazione, alla quale non avrebbeneanche mai fornito supporto economico.2.2. Con il secondo motivo si evidenzia la illogicità della motivazione per averescluso la responsabilità del ricorrente per la tentata estorsione di cui al capo 3)dell’imputazione, facendo comunque riferimento a tale condotta ai fini delladimostrazione del reato associativo.2.3. Con il terzo motivo viene dedotta l’insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza in relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla perpetrazione dellecondotte estorsive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, il suo ruolomarginale nella vicenda e la mancata percezione di un profitto, rispetto invece allaposizione di maggiore rilievo rivestita da altri coindagati (segnatamente GennaroNappi) nei confronti dei quali vi era stato annullamento della misura cautelare.2.4. Con il quinto motivo si deduce, infine, la violazione della disposizione dicui all’art. 275 cod. proc. pen. per essere state ritenute sussistenti ed attuali leesigenze cautelari, nonostante la conclamata inidoneità del [OSCURATO:PERSONA] a fungere dareggente del clan.2.5. Con memoria del 18.3.2026, i difensori (Avv. [OSCURATO:PERSONA] eRaffaele [OSCURATO:PERSONA]) hanno depositato motivi aggiunti, deducendo altresì:- violazione di legge penale (art. 416-bis cod. pen.) in relazioneall’insussistenza dei gravi indizi di reato in relazione al reato associativo ed inparticolare in relazione al ruolo di capo e promotore del [OSCURATO:PERSONA], in considerazionedell’assenza di elementi dimostrativi di una direzione effettiva del clan da partedel ricorrente;- violazione di norma penale e processuale (416 bis cod. pen., 125 cod. proc.pen.) e motivazione apparente in ordine alla ritenuta gravità indiziaria dellapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’omonimo clan [OSCURATO:PERSONA], in assenza di un suocontributo materiale a vantaggio del sodalizio e sulla base di una lettura erroneadelle conversazioni valorizzate dal Tribunale del riesame (riportate in ricorso);- violazione di legge penale (629 cod. pen.) e motivazione meramenteapparente in ordine alla gravità indiziaria riferita all’estorsione indicata al capo 14,rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rivestito alcun ruolo, comedesumibile da un passaggio della motivazione dell’ordinanza di annullamento deltitolo cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (stralcio allegato ai motivi aggiunti)e dalla stessa formulazione del capo di incolpazione, da cui risulta che MicheleRusso sarebbe stato poi scavalcato da altri esponenti del sodalizio.3. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.I difensori del ricorrente hanno depositato ulteriore memoria di replica del3.4.2026, con la quale hanno contestato le osservazioni della Procura Generale eribadito i motivi di ricorso ed i motivi aggiunti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Il procedimento in esame trae origine da un’estesa e prolungata indagine,condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna, sulle attivitàdel gruppo camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], operante nel comune diNola e zone limitrofe, nel corso degli anni 2023-2024.Dopo aver richiamato l’accertamento giudiziale dell’esistenza, fino agli anni2000, del clan “[OSCURATO:PERSONA]”, fondato dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],federato al clan “Alfieri” e operativo nella zona del nolano (come attestato consentenze irrevocabili), il Tribunale di Napoli dava atto della ripresa delle attivitàcriminali da parte di una serie di soggetti già precedentemente condannati per le16 anni di reclusione), [OSCURATO:PERSONA] (già condannato a 13 anni e 11 mesi direclusione), nonché l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] classe 1981 (condannatoalla pena di 12 anni di reclusione).Le indagini prendevano avvio da un’intercettazione tra presenti del 15.7.2022tra il citato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (referente dell’omonimo clancamorristico, storicamente alleato ai [OSCURATO:PERSONA]), nella quale venivano pianificate unaserie di attività criminose (in prevalenza estorsioni ai danni di imprenditori locali),e si sviluppavano in seguito attraverso il monitoraggio di una serie di esponentidella famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, principalmente, attraverso le intercettazioni ambientaliall’interno dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], luogo di incontro e di organizzazionedelle attività del clan.L’ordinanza impugnata, sulla base di un ponderoso materiale intercettivo,dedica ampio spazio alla dimostrazione dell’operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] (non postain discussione dal ricorrente), ne indica i luoghi di riunione e pianificazione dellecondotte illecite, i principali settori di interesse (da quelli più tradizionali delleestorsioni agli imprenditori locali e ai danni degli acquirenti di complessiimmobiliari, sino al lucrosissimo settore delle scommesse illegali, inizialmenteappannaggio del clan Licciardi di Secondigliano) ed il momento di difficoltàdel sodalizio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e del successoredesignato ([OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]), la ritenuta inadeguatezza delreggente ([OSCURATO:PERSONA] cl. ’81, figlio di [OSCURATO:PERSONA]) e le crescenti mire diuna fazione facente capo ad un altro vertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], dettoil “marziano”, anch’egli inizialmente detenuto ma destinato ad essere scarceratocirca un anno prima di [OSCURATO:PERSONA] e considerato in grado di assumere ilcomando del clan a detrimento della parte più storica, rappresentata, tra gli altri,da [OSCURATO:PERSONA].3. Preliminarmente - anche tenuto conto dell’insistito richiamo da parte deidifensori di [OSCURATO:PERSONA] a singoli passaggi delle conversazioni intercettate, apossibili letture alternative delle stesse e addirittura ad uno stralcio di ordinanzariguardante altro indagato, nella parte in cui riporta singole frasi di conversazionipiù ampie – appare opportuno ribadire che questa Corte non è tenuta néautorizzata a dare una propria lettura alle emergenze processuali, ma può solorilevare la palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanzaimpugnata.In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento ma non anche quandopropone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (tra le tante,Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).E’ stato altresì ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione per viziodi motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, inrelazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, lasola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudicedi merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che,pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione diuna diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra letante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n.31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. F, n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01).La Corte di legittimità non può infatti procedere ad una rilettura degli elementidi indagine e avallare una ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalladifesa, laddove il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale del riesamesia stato effettivamente espresso e non presenti profili di evidente illogicità.4. Alla luce di tali premesse, il ricorso presentato nell’interesse di MicheleRusso si appalesa infondato e ai limiti dell’inammissibilità.Iniziando dalla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’omonimo clan familiare e al suoruolo verticistico (oggetto del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorsoprincipale e dei primi due motivi aggiunti), deve rilevarsi l’insussistenza di qualsiasiipotesi di violazione di legge o di vizio di motivazione nell’ordinanza impugnata.Il Tribunale di Napoli ricostruisce il ruolo verticistico del ricorrente nel clanRusso, in modo esauriente, logico e in aderenza agli elementi probatori acquisiti.[OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto dedotto dai difensori, non èsemplicemente il figlio di uno dei promotori e capi storici del clan nolano (SalvatoreAndrea [OSCURATO:PERSONA]) ma è stato già stato già condannato, con sentenza irrevocabile,proprio per la sua partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dodici anni direclusione.Il suo ruolo di reggente del gruppo, quanto meno fino alla scarcerazione dialtri esponenti (ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA]), viene pacificamentericonosciuta dagli altri adepti del sodalizio, come emerge da una pluralità diconversazioni citate nell’ordinanza impugnata alle pagine 12 e seguenti.Gli stessi interventi, riconducibili al ricorrente, con i quali lo stesso blocca lerichieste estorsive formulate da parte di altri associati nei confronti di imprenditorilocali (come nel caso delle vicende riguardanti [OSCURATO:PERSONA] e la De FalcoImmobiliare), testimoniano il suo ruolo direttivo, posto che i sodali, seppurmalvolentieri, si adeguano ai suoi comandi, riconoscendone la figura di capo(“[OSCURATO:PERSONA] sta sopra a tutto”).Al di là di tali vicende, è [OSCURATO:PERSONA] a stabilire quale associato saràdeputato ad avere rapporti con gli altri clan (ovvero [OSCURATO:PERSONA], sebbeneritenuto inadeguato da [OSCURATO:PERSONA]) e quale debba essere la destinazione dellesomme derivanti dall’ingresso dell’associazione nel settore delle scommesseillegali (pur non rivendicando nulla per sé, dispone infatti che le somme sianodestinate al mantenimento dei carcerati e al padre).E’ lo stesso ricorrente a redarguire esponenti storici dell’associazione, comeGiovanni Romano, per ritenute condotte irrispettose verso altri affiliati (FelicePaolino [OSCURATO:PERSONA]), a pretendere che eventuali insoddisfazioni gli venganopreventivamente comunicate al fine di dirimere ulteriori contrasti e ad avere ilpotere, riconosciuto dagli altri affiliati, di “picchiare” chi avesse impropriamenteassunto impegni a nome della “famiglia”.Presso il suo studio vengono registrati numerosi incontri con altri affiliatiall’associazione e del tutto determinante (come si avrà modo di osservare anchein seguito) è la sua iniziativa in relazione all’estorsione posta in essere ai danni diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e alla conseguente intromissione del clan [OSCURATO:PERSONA] nel lucrosoaffare delle scommesse illegali, originariamente gestita dal solo clan Licciardi che,non a caso, si rivolge proprio a [OSCURATO:PERSONA] per recuperare il proprio ingentecredito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Dai dialoghi captati (indicati in modo specifico dal Tribunale del riesame),emerge dunque un’effettiva attività di direzione del sodalizio e nessun rilievo puòessere attribuito al fatto che vengano manifestati dubbi e insoddisfazionisull’operato del ricorrente da parte degli altri sodali o critiche per l’assenza di unasua diretta contribuzione economica (soprattutto in relazione agli incarichipersonalmente ricevuti quale professionista), posto che dalle conversazioniintercettate emerge comunque il riconoscimento di una posizione di preminenzain capo al ricorrente, nonostante la sua ritenuta inadeguatezza.Parimenti irrilevante è la circostanza che il Tribunale abbia ritenutoinsussistenti i gravi indizi in relazione al capo 3) dell’incolpazione provvisoria, noncostituendo tale esclusione alcuna contraddizione con il restante contenutodell’ordinanza.5. Passando alla trattazione dei capi 14 e 15 (oggetto del terzo motivo delricorso principale e del terzo dei motivi aggiunti), anche in tal caso le doglianzeespresse dalla difesa, circa un’asserita insussistenza dei gravi indizi di colpevolezzaa carico del ricorrente, non si confrontano con la motivazione dell’ordinanzaimpugnata.Il Tribunale di Napoli riporta il contenuto di una serie di conversazioniintercettate, che vedono come principale protagonista [OSCURATO:PERSONA] (storicoesponente del clan [OSCURATO:PERSONA]), dalle quali è possibile ricostruire l’intera vicendarelativa all’ingresso del clan nolano nel settore delle scommesse illegali.[OSCURATO:PERSONA] a raccontare ai propri interlocutori (prima GiuseppeStefanile, poi [OSCURATO:PERSONA]) di aver appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] chequest’ultimo era stato “chiamato” dai Licciardi ed interessato per il recupero delcredito vantato dal clan di Secondigliano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla gestione del settore delle scommesse illegali. A seguito di taleinformazione, “[OSCURATO:PERSONA]”, tramite [OSCURATO:PERSONA], aveva incaricato “Giovanni”Romano di costringere [OSCURATO:PERSONA] a pagare quanto dovuto (con modalitàevidentemente estorsive, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] si era “impaurito” per l’interventodel Romano) e, contestualmente, aveva anche deciso che il clan Russ subentrassenell’affare delle scommesse, posto che non era concepibile che i proventi degliaffari illeciti svolti nel nolano arricchissero altre organizzazioni criminali e non iRusso. L’iniziale pretesa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], pari ad 88.000 euro, frutteràpoi il versamento di una somma di 10.000 euro nelle mani di [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza riporta le conversazioni di interesse alle pagine 19 e seguenti e inmodo coerente e logico ne ricava la prova del pieno coinvolgimento di MicheleRusso nella vicenda, posto che le direttive da lui personalmente impartite affinchéil [OSCURATO:PERSONA] venisse sottoposto ad estorsione vengono riportate e commentate dachi ([OSCURATO:PERSONA]) era stato messo a conoscenza di tale questione direttamentedal ricorrente.L’assenza, dedotta dalla difesa, di conversazioni o di incontri registrati traGennaro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è dirimente, non risultando essere statadisposta un’osservazione costante e continuativa di tutti gli spostamenti degliindagati.La difesa, al fine di dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito in modoautonomo e all’insaputa di [OSCURATO:PERSONA], richiama altresì, in modo improprio, unaconversazione (la n. 2993 del 16 maggio 2023) che viene invece citata dalTribunale di Napoli in relazione a tutt’altra vicenda (quella relativa a tale Manzi dicui all’originario capo 10) e che in ogni caso non varrebbe a porre in discussione iltenore chiarissimo delle conversazioni precedentemente commentate.Alcuna disparità di trattamento, tra l’altro, è ravvisabile rispetto alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA] (per il quale la misura relativa a tali capi sarebbe stata annullata,come dedotto dalla difesa), il quale pare effettivamente solo ricevere delleconfidenze ma non fornire un apporto diretto per la perpetrazione dei reati.I motivi di ricorso sono pertanto manifestamente infondati perché basati suuna ricostruzione in netto contrasto con il contenuto del provvedimentoimpugnato.6. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge conriferimento alla ritenuta sussistenza della concretezza e attualità delle esigenzecautelari è parimenti infondato.Il ricorso non svolge alcuna considerazione in ordine alla doppia presunzionedi sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare incarcere posta dall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen.Il Tribunale dà peraltro atto di un concreto pericolo di recidiva desunto, oltreche dai precedenti specifici dell’imputato, anche dal suo ruolo direttivodell’associazione.7. Il ricorso è pertanto complessivamente infondato e deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Seguono le comunicazioni di rito, previste dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]