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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 43374/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello del ricorrente avverso l'ordinanza con la quale, a sua volta, il Giudice per l'udienza preliminare del medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per il reato di autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed altro.

Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso, essendo stata revocata la misura cautelare emessa nei confronti dell'indagato, come risulta dall'allegata ordinanza del Tribunale di Enna del 12 settembre 2023.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen..

Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /sii ,,Anna petruzzellis I i kAt' [OSCURATO:PERSONA] 26 OTT. 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello del ricorrente avverso l'ordinanza con la quale, a sua volta, il Giudice per l'udienza preliminare del medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per il reato di autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed altro. Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso, essendo stata revocata la misura cautelare emessa nei confronti dell'indagato, come risulta dall'allegata ordinanza del Tribunale di Enna del 12 settembre 2023. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /sii ,,Anna petruzzellis I i kAt' [OSCURATO:PERSONA] 26 OTT. 2023
Sentenza Cassazione n. 43374/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris