CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11990/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 luglio 1993, avverso l'ordinanza emessa il 6 dicembre 2022 dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 15 marzo 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, con cui sono state reiterate le censure formulate in ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2022 il Tribunale di Roma - Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 2 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di lesioni personali. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto vizi della motivazione, per essere stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, pur non essendo l'indagato stato riconosciuto con certezza. La persona offesa, infatti, non avrebbe riconosciuto tra le foto mostrate l'autore del reato e [OSCURATO:PERSONA], che aveva riconosciuto il ricorrente, l'aveva in realtà visto mezz'ora prima dell'aggressione e, quindi, non sarebbe certo che fosse stato il ricorrente ad aggredire la persona offesa. Peraltro, Solis avrebbe svolto l'attività di barista per tutta la notte dell'aggressione e avrebbe visto centinaia di facce, così che sarebbe plausibile una confusione nei suoi ricordi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale di Roma ha affermato che dalla visione dei filmati era emerso che due giovani, dopo aver percorso a piedi via del Plebiscito in Roma, erano entrati nel bar Castellino di via Battisti 137; consumata la bevanda nel vicolo accanto al bar, si erano diretti verso la fermata dei taxi in piazza Venezia, dove era iniziata una lite tra i due uomini e alcuni ragazzi. Il menzionato Tribunale ha aggiunto che - sulla base dell'analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza e tenuto conto delle caratteristiche somatiche, descritte dai ragazzi coinvolti nella lite - era stato predisposto un fascicolo fotografico e [OSCURATO:PERSONA], dipendente del bar Castellino, presa visione del fascicolo fotografico e dei filmati, aveva riconosciuto i due coindagati, tra cui il ricórrente, come gli uomini che erano entrati nel bar e poi avevano aggredito la persona offesa. A fronte di siffatte argomentazioni il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice della cautela ma ciò non è consentito, atteso che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato (cfr. ex multis: Sez. V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178). 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 4. La cancelleria provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 marzo 2023 Il