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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33615/2026

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sona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiovanni [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le memorie di replica dell'avvocato avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nelricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 17 novembre 2025 la Corte d'appello di Venezia, haconfermato la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale l'imputato, erastato condannato alla pena di nove anni di reclusione e al risarcimento dei danni,da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile, inrelazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis, comma 2 n. 1) e 609-ter,comma 2, cod. pen., per avere costretto, in almeno due occasioni,XXXXXXXXXXXX, minore in condizioni di inferiorità psichica in quanto affetta dadisabilità cognitiva, a subire plurimi atti sessuali, consistiti in toccamenti dellaregione genitale e anale e nella simulazione di un rapporto sessuale, in data nonprecisata non lontana dal 25 ottobre 2021.2.

XXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] DeToni, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidatoa tre motivi di seguito enunciati.2.1.

Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, mancante e manifestamente illogica inordine alla idoneità a testimoniare della persona offesa e conseguentemente inordine all'attendibilità e credibilità della stessa.Si lamenta, da una parte, l’elevato grado di suggestionabilità, qualeampiamente riconosciuto dal perito dottoressa XXXXXXX, e l'evidente contagiodichiarativo conseguenza delle reiterate sollecitazioni e delle domande evocativee suggerenti poste dai familiari; dall'altra la evidente discrepanza tra i raccontidella madre e della sorella in relazione a quanto appreso dalla minore, tale percui non è possibile ricostruire con certezza la genesi del narrato e l'influenza delledomande suggestive, questioni già sottoposte alla Corte di merito, così comequella relativa all'omesso rispetto della c.d. carta di Noto, dalla stessa respintecon una motivazione meramente apparente oltre che intrinsecamente illogicafondata su riscontri non probanti individuati in alcuni oggetti rinvenuti inoccasione della perquisizione domiciliare a casa dell'imputato.2.2.

Con il secondo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’errata applicazione dell'art. 609-biscomma 3, cod. pen., in relazione in relazione al denegato riconoscimentodell'attenuante del fatto di minore gravità e il correlato vizio di motivazionemancante e manifestamente illogica.Si lamenta una radicale carenza motivazionale, il provvedimentoimpugnato non svolgendo un effettivo percorso argomentativo atto a giustificareil diniego dell'attenuante, che si risolve pertanto in una sostanziale assenza dimotivazione; né apparendo sufficiente il mero richiamo alla minore età dellapersona offesa, che di per sé, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità,non esclude la configurabilità dell'attenuante (si citano Sez. 3, n. 35695 del18/09/2020, Rv 200445, Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, RV 277615 e altre).Nel caso in esame, oltre al fatto che si è trattato di un episodio isolato, tutti iparametri, sia quello dei mezzi e delle modalità di esecuzione, attesa la scarsainvasività delle pratiche sessuali e l’assenza di comportamenti violenti eminacciosi, sia il grado di coartazione, atteso che, anche il secondo il narratodella persona offesa, l'azione si sarebbe svolta in forma di scherzo, e ilconseguente danno alla persona offesa, che, secondo la madre, non avrebberiportato alcuna conseguenza non avendo consapevolezza della connotazionesessuale dei fatti, si collocano su soglie di gravità lievi.2.3.

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordineal denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Si deduce che, nonostante con specifico motivo d'appello fosse statosollecitato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base ditre precisi elementi, individuati nel consenso prestato all'acquisizione di alcuninella costante partecipazione dell'imputato a tutte le udienze, indicativa della suavolontà di non sottrarsi al confronto pur legittimamente sostenendo la propriainnocenza, nello stato di incensuratezza, la Corte d'appello ha respinto larichiesta limitandosi a rimarcare la gravità dei fatti, con un assunto meramenteassertivo omettendo ogni apprezzamento degli altri fattori.3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, hachiesto di rigettare il ricorso attesa l'infondatezza dei motivi.

Quanto al primomotivo, premesso che la sentenza impugnata è una “doppia conforme”, di tal chela motivazione si fonde con quella del Tribunale, ha osservato che il peritoincaricato di vagliare il grado di suggestionabilità della minore, avevaradicalmente escluso che questa avesse la capacità di memorizzare einteriorizzare un racconto non conforme al vero e ripeterlo all'esterno; quanto alsecondo motivo ha rilevato che proprio la giurisprudenza richiamata da partericorrente insegna che l’attenuante cui all’art. 609-bis comma 3, cod. pen., puòessere riconosciuta solo se tutti i parametri si assestano su soglie di gravità lievi,eventualità che la Corte territoriale ha radicalmente e motivatamente escluso inconsiderazione dell'età della persona offesa, minore infraquattordicenne affettada un evidente deficit cognitivo.

È infine in linea con gli insegnamenti della Cortedi legittimità il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,non essendo sufficiente a al fine il solo stato di incensuratezza dell'imputato.4.

Il difensore ha depositato memorie di replica con le quali ha insistitonei motivi di ricorso, osservando altresì che il P.G. ha travisato il reale quadroclinico della minore e il giudizio espresso dal perito, che ha attestato un grado disuggestionabilità pari a 17/25, perfino superiore a quello di un bambino all'ultimoanno della scuola materna; ha rimarcato la necessità di una valutazione globaledel fatto, ai fini del riconoscimento come dell'esclusione dell'attenuante dellaminore gravità, nonché rilevato, in ordine al denegato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, che il vizio denunciato riguarda l'omessavalutazione di molteplici elementi oggettivi ulteriori rispetto almeno stato diincensuratezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2.

Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci sitrovi in presenza di una «doppia conforme» di merito.

Ed infatti il secondogiudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha riesaminato lostesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso attodelle censure dell’appellante è giunto alla medesima conclusione (v., ex multis,Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01; Sez. 2, n. 5223 del24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01).

In questo caso, secondo la consolidatagiurisprudenza della Corte (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), ai fini del controllo di legittimitàsul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello sisalda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpoargomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare uncorpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi inmaniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso dispecie, non sussistente (v.

Sez. 1, n. 8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906;Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).2.1.

Ai limiti conseguenti alla impossibilità per la Corte di cassazione diprocedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversainterpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione ilcontrollo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015,G.F.S., non 4 mass.; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, Ryl M., non mass., Sez.3, n. 13976 dei 12/02/2014, P.G., non mass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012,Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro,Rv. 235716- 01), si aggiunge poi l'ulteriore limite in forza del quale neppure puòutilmente evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudicedi merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste osu un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, utilizzandoun'informazione inesistente nel materiale processuale o omettendo la valutazionedi una prova decisiva (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 – 01; Sez.2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 – 01).2.2.

Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza diuna cd.

“doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso incassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minimeincongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione,che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che nonsiano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possonodar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2,n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017Rv. 271227 M e altri).3.

Il primo articolato motivo di ricorso con quale si lamenta la mancanza ola manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell’attendibilitàdelle dichiarazioni della persona offesa, anche in relazione alla sua capacità atestimoniare, è generico per aspecificità estrinseca, in quanto non si rapporta colpercorso motivazionale dei giudici di merito e sollecita a questa Corte una nonconsentiva diversa e alternativa lettura del compendio probatorio; è comunquemanifestamente infondato, nella parte in cui, senz'altro aggiungere, lamenta laviolazione della c.d.

Carta di Noto.3.1.

Richiamati i principi esposti ai §§ 2.e

2.1. in ordine ai limiti delsindacato di questa Corte di legittimità e al dedotto travisamento della prova, inpresenza di una «doppia conforme» affermazione di responsabilità, si rendealtresì necessario rammentare che, secondo il costante insegnamento di questaCorte, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamenteutilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessitadi altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosiapplicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc.pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dapersone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi diprova che ne confermano l'attendibilità», ovverosia i "riscontri". (così Sez.

U, n.41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Anzi, al pari di qualsiasi altratestimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzionedi attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., per il principio di affidabilità (iltestimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio dinormalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo)e per il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalledichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o peraltri) (così tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P.; Sez. 6, n. 22024 del13/05/2025, Nardiello; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922; Sez. 3,n. 5234 del 3/03/2023, S.; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv.272152).Il percorso valutativo - volto all'accertamento dell'attendibilità deltestimone, anche quando si tratti della persona offesa - non può, dunque,assumere come base di partenza l'ipotesi che il testimone riferiscadeliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibilielementi atti a rendere fondato detto assunto.3.2.

E tali non sono certamente gli elementi addotti dalla difesa,integralmente riproduttivi delle censure già sottoposte con l'atto di gravame,puntualmente confutate dalla Corte di merito che, con motivazione logica ecoerente, insindacabile in questa sede, ha ribadito, in primo luogo, la capacità atestimoniare della persona offesa, seppur nei limiti e con la capacità espressivaderivante dalla disabilità cognitiva da cui la stessa è affetta, non in grado però diincidere sulla capacità di ricordare né su quella di esporre, quale acclarata dalladottoressa XXXXXXX, incaricata di accertare la capacità a rendere testimonianzadella minore, nonché di presenziare all'incidente probatorio (per una piùdettagliata esposizione delle valutazioni operate dal perito si vedano le paginenn. 6 e 7 della sentenza del Tribunale); ha poi affrontato, con coerente sequenzalogica, l'ulteriore questione della credibilità soggettiva e della attendibilitàintrinseca del racconto.

La Corte territoriale sotto quest'ultimo profilo hacorrettamente valorizzato la genesi del racconto dell'abuso, emerso,nell'immediatezza dei fatti, in modo spontaneo e occasionale senza incertezzaalcuna in ordine all'autore dei fatti - immediatamente individuato in “XXXXX”, alquale la minore era stata effettivamente affidata perché si recassero insieme aprendere la figlia dell'imputato - mentre la madre si accingeva a lavare la vaginadella minore, circostanza che esclude in radice, al di là della più dettagliataesposizione del racconto della violenza sessuale che ne era seguita,definitivamente riversata nel corso dell'incidente probatorio, l'eventualità di unricordo indotto e artificiale.3.3.

Oltretutto, al di là del fatto, valorizzato dal dalla Corte territoriale, cheil racconto della minore fosse sostanzialmente rimasto invariato nel tempo e,soprattutto, non fosse mai stato ingigantito fino a ricomprendervi anche unaviolenza penetrativa - come pure poteva lasciare intendere il racconto dellapiccola XXXXX, che aveva con parole sue ricordato che l'imputato, oltre ai varitoccamenti insistenti di tutto il corpo e della vagina, l'aveva “cavalcata comefosse un cavallo”- si rileva, ad ulteriore riprova della manifesta infondatezza dellacensura difensiva, che, come riportato dal Tribunale (cfr pag. 6 e 7), lo stessoperito, nel confermare la piena capacità di testimoniare della persona offesaaveva precisato che la stessa serbava un più che sufficiente grado di memoriaautobiografica - che la rendeva in grado di riportare e ricordare i fatti del passatoin modo sufficientemente fedele - ma non possedeva, proprio in ragione deldeficit cognitivo, la capacità di memorizzare e interiorizzare un racconto nonconforme al vero e ripeterlo all'esterno.

Considerazione questa ultima rispettoalla quale la capacità di cedimento rispetto alle domande suggestive puòlogicamente operare solo nel momento in cui viene effettuata la richiesta,eventualità esclusa nel caso in esame, il racconto essendo stato raccolto nelcorso dell'incidente probatorio, alla presenza del giudice, nel contraddittorio delleparti e sotto la supervisione della psicologa, qualificato perito, e non già conriferimento a suggestioni passate, restando radicalmente esclusa una consolidatacontaminazione del narrato.3.4.

Altrettanto priva di fondatezza è la doglianza, del tutto generica, con laquale si lamenta la violazione della cd.

"Carta di Noto".Costituisce principio ormai consolidato, correttamente richiamato dallaCorte territoriale, quello secondo cui, in tema di testimonianza del minore vittimadi abusi sessuali, la violazione delle metodiche di assunzione e di valutazionedella prova suggerite dalla cd.

"Carta di Noto", non determina l'inutilizzabilità o lanullità della deposizione, in quanto si limita a fornire suggerimenti volti agarantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologicadello stesso (si veda Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275863 -01; da ultimo Sez. 3, n. 5433 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284136 - 01).3.5.

Alla luce dei principi sopra richiamati ai §§

2. e 2.1., esula altresì, dalsindacato riconosciuto a questa Collegio di legittimità la pretesa rivalutativa deglielementi di riscontro valorizzati dai giudici di merito.Doglianza peraltro radicalmente inammissibile in quanto non devoluta ingrado di appello, come si apprezza dalla sentenza della Corte di merito, nella cuisintesi dei motivi d'appello è del tutto assente, e comunque dall'esame dell'atto –cui questo giudice ha legittimamente accesso trattandosi della verifica di un fattoprocessuale - pertanto la doglianza è certamente inammissibile in quantopresentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinatodisposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.(Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631; si vedano qualiulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv.269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del27/04/2015 , Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169;); chetrova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato undifetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un puntodel ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché nonsegnalato con i motivi di gravame.4.

Anche il secondo motivo relativo al mancato riconoscimento dell'ipotesidi minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen., non supera il vagliodi ammissibilità.4.1.

Come si è avuto modo di osservare, l'attenuante in questione puòessere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertàsessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalitàesecutive e le circostanze dell'azione attraverso una valutazione globale checomprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizionifisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate inrelazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato,anche sotto il profilo psichico (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L, Rv. 277615;Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516; Sez. 3, n. 39445 del01/07/2014, S, Rv. 260501 ed altre prec. conf.).In specie la citata Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, ha ritenuto nonravvisabile l’attenuante in un caso in cui la violenza sessuale era stata posta inessere ai danni di un minore dormiente, non accortosi della condotta, attesi lareiterazione degli atti, il potenziale danno psichico e l’elevato pericolo per il suosviluppo psico-fisico derivante anche dalla semplice conoscenza di essere statooggetto di abusi sessuali, nonché la irrilevanza del fatto che “ex post” nonfossero stati provati danni psichici.Si è pure precisato che, per l'applicazione dell'attenuante in questione, nonè sufficiente la mancanza di congiunzione carnale tra l'autore del reato e lavittima (Sez. 3, n. 19033 del 26/03/2013, L., Rv. 255295; Sez. 3, n. 10085 del05/02/2009, R., Rv. 243123; Sez. 3, n. 14230 del 15/02/2008, P.M. in proc.

L.,Rv. 239964) e che, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente lapresenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 4, n. 16122 del19 12/10/2016, dep. 2017, L.; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, P.G.in proc.

D, Rv. 266272).Si è ulteriormente chiarito che, rispetto a tale valutazione, non rilevano icriteri soggettivi di commisurazione della pena di cui all'art. 133, comma 2, cod.pen., in quanto la mitigazione della pena prevista nell'ipotesi di minore gravitàdel reato di violenza sessuale non risponde all'esigenza di adeguamento allacolpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona, bensì allaminore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridicodella libertà sessuale della vittima (Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017, dep. 2018,B, Rv. 272584; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C, Rv. 260289; Sez. 3, n.23093 del 11/05/2011, D., Rv. 250682 ed altre prec. conf.).

A tale fine, lareiterazione di rapporti sessuali è stata ritenuta sintomatica dell'intensità del doloin capo all'imputato ed espressione di una compressione non lieve della libertàsessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto(Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, dep. 2019, S, Rv. 275693).4.2.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo deiprincipi sopra esposti, denegando la diminuente invocata sulla evidenza secondocui l'avere approfittato di una persona minore di anni 14 e con evidente deficitcognitivo, esclude, ancorché non si sia in presenza di un rapporto sessualeconsumato, la configurabilità dell'attenuante; né del resto può escludersi, comesi pretende, la ricorrenza di un potenziale danno psichico solo in virtù dellegeneriche e atecniche affermazioni della madre della minore in ordine al fattoche la stessa avrebbe percepito l'abuso come un gioco, permanendo comunque,anche considerata la piena consapevolezza in capo alla vittima del fatto che itoccamenti sgraditi avessero attinto la zona genitale, un fenomeno di precocesessualizzazione, tanto più grave se posto in essere nei confronti di una vittimaaffetta da disabilità psichica.

Elementi che, alla luce dei richiamati principi,evidenziano come la sentenza impugnata sia, anche sul punto, assistita damotivazione del tutto adeguata e conforme a legge.5.

Il terzo motivo, con cui si censura il denegato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche evidenziando la carenza motivazionale in ordineagli elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, è infondato.5.1.

La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone algiudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzionedifensiva (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez.6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) e ben può essere basataanche sulla sola assenza l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, amaggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 4 - ,Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud., Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n.39566 del 16/02/2017 Ud., Rv. 270986 - 01).5.2.

Con riguardo alla lamentata omessa considerazione della condottaprocessuale, in specie del consenso prestato all'acquisizione di alcuni atti delfascicolo del pubblico ministero, va inoltre considerato che, secondo ilconsolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio,le strategie difensive, in quanto tali insuscettibili di connotazioni di meritevolezzao disvalore, non sono valorizzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze dicui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 32541 del 02/07/2025, Rv.288609 - 01, nonché Sez. 2, Sentenza n. 22 del 24/11/2021, Poppi, Rv. 282509- 02, secondo cui, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, non è valorizzabile il consenso prestato all'acquisizione di dichiarazionipredibattimentali ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., costituendo esso meraespressione di una strategia difensiva, insuscettibile, in quanto tale, diconnotazioni di meritevolezza o di disvalore).5.3.

La sentenza impugnata, in cui la Corte ritenuto di confermare il diniegoin virtù dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, ancheconsiderato che i comportamenti indicati dalla difesa a sostegno ridettoriconoscimento sono indubbiamente recessivi a fronte della gravità del fatto,resiste dunque alle doglianze difensive anche con riguardo al denegatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.6.

In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, ilricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, conconseguente onere per il medesimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiovanni [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le memorie di replica dell'avvocato avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nelricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 17 novembre 2025 la Corte d'appello di Venezia, haconfermato la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale l'imputato, erastato condannato alla pena di nove anni di reclusione e al risarcimento dei danni,da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile, inrelazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis, comma 2 n. 1) e 609-ter,comma 2, cod. pen., per avere costretto, in almeno due occasioni,XXXXXXXXXXXX, minore in condizioni di inferiorità psichica in quanto affetta dadisabilità cognitiva, a subire plurimi atti sessuali, consistiti in toccamenti dellaregione genitale e anale e nella simulazione di un rapporto sessuale, in data nonprecisata non lontana dal 25 ottobre 2021.2. XXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] DeToni, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidatoa tre motivi di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, mancante e manifestamente illogica inordine alla idoneità a testimoniare della persona offesa e conseguentemente inordine all'attendibilità e credibilità della stessa.Si lamenta, da una parte, l’elevato grado di suggestionabilità, qualeampiamente riconosciuto dal perito dottoressa XXXXXXX, e l'evidente contagiodichiarativo conseguenza delle reiterate sollecitazioni e delle domande evocativee suggerenti poste dai familiari; dall'altra la evidente discrepanza tra i raccontidella madre e della sorella in relazione a quanto appreso dalla minore, tale percui non è possibile ricostruire con certezza la genesi del narrato e l'influenza delledomande suggestive, questioni già sottoposte alla Corte di merito, così comequella relativa all'omesso rispetto della c.d. carta di Noto, dalla stessa respintecon una motivazione meramente apparente oltre che intrinsecamente illogicafondata su riscontri non probanti individuati in alcuni oggetti rinvenuti inoccasione della perquisizione domiciliare a casa dell'imputato.2.2. Con il secondo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’errata applicazione dell'art. 609-biscomma 3, cod. pen., in relazione in relazione al denegato riconoscimentodell'attenuante del fatto di minore gravità e il correlato vizio di motivazionemancante e manifestamente illogica.Si lamenta una radicale carenza motivazionale, il provvedimentoimpugnato non svolgendo un effettivo percorso argomentativo atto a giustificareil diniego dell'attenuante, che si risolve pertanto in una sostanziale assenza dimotivazione; né apparendo sufficiente il mero richiamo alla minore età dellapersona offesa, che di per sé, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità,non esclude la configurabilità dell'attenuante (si citano Sez. 3, n. 35695 del18/09/2020, Rv 200445, Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, RV 277615 e altre).Nel caso in esame, oltre al fatto che si è trattato di un episodio isolato, tutti iparametri, sia quello dei mezzi e delle modalità di esecuzione, attesa la scarsainvasività delle pratiche sessuali e l’assenza di comportamenti violenti eminacciosi, sia il grado di coartazione, atteso che, anche il secondo il narratodella persona offesa, l'azione si sarebbe svolta in forma di scherzo, e ilconseguente danno alla persona offesa, che, secondo la madre, non avrebberiportato alcuna conseguenza non avendo consapevolezza della connotazionesessuale dei fatti, si collocano su soglie di gravità lievi.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordineal denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Si deduce che, nonostante con specifico motivo d'appello fosse statosollecitato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base ditre precisi elementi, individuati nel consenso prestato all'acquisizione di alcuninella costante partecipazione dell'imputato a tutte le udienze, indicativa della suavolontà di non sottrarsi al confronto pur legittimamente sostenendo la propriainnocenza, nello stato di incensuratezza, la Corte d'appello ha respinto larichiesta limitandosi a rimarcare la gravità dei fatti, con un assunto meramenteassertivo omettendo ogni apprezzamento degli altri fattori.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, hachiesto di rigettare il ricorso attesa l'infondatezza dei motivi. Quanto al primomotivo, premesso che la sentenza impugnata è una “doppia conforme”, di tal chela motivazione si fonde con quella del Tribunale, ha osservato che il peritoincaricato di vagliare il grado di suggestionabilità della minore, avevaradicalmente escluso che questa avesse la capacità di memorizzare einteriorizzare un racconto non conforme al vero e ripeterlo all'esterno; quanto alsecondo motivo ha rilevato che proprio la giurisprudenza richiamata da partericorrente insegna che l’attenuante cui all’art. 609-bis comma 3, cod. pen., puòessere riconosciuta solo se tutti i parametri si assestano su soglie di gravità lievi,eventualità che la Corte territoriale ha radicalmente e motivatamente escluso inconsiderazione dell'età della persona offesa, minore infraquattordicenne affettada un evidente deficit cognitivo. È infine in linea con gli insegnamenti della Cortedi legittimità il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,non essendo sufficiente a al fine il solo stato di incensuratezza dell'imputato.4. Il difensore ha depositato memorie di replica con le quali ha insistitonei motivi di ricorso, osservando altresì che il P.G. ha travisato il reale quadroclinico della minore e il giudizio espresso dal perito, che ha attestato un grado disuggestionabilità pari a 17/25, perfino superiore a quello di un bambino all'ultimoanno della scuola materna; ha rimarcato la necessità di una valutazione globaledel fatto, ai fini del riconoscimento come dell'esclusione dell'attenuante dellaminore gravità, nonché rilevato, in ordine al denegato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, che il vizio denunciato riguarda l'omessavalutazione di molteplici elementi oggettivi ulteriori rispetto almeno stato diincensuratezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci sitrovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondogiudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha riesaminato lostesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso attodelle censure dell’appellante è giunto alla medesima conclusione (v., ex multis,Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01; Sez. 2, n. 5223 del24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01). In questo caso, secondo la consolidatagiurisprudenza della Corte (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), ai fini del controllo di legittimitàsul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello sisalda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpoargomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare uncorpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi inmaniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso dispecie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906;Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).2.1. Ai limiti conseguenti alla impossibilità per la Corte di cassazione diprocedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversainterpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione ilcontrollo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015,G.F.S., non 4 mass.; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, Ryl M., non mass., Sez.3, n. 13976 dei 12/02/2014, P.G., non mass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012,Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro,Rv. 235716- 01), si aggiunge poi l'ulteriore limite in forza del quale neppure puòutilmente evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudicedi merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste osu un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, utilizzandoun'informazione inesistente nel materiale processuale o omettendo la valutazionedi una prova decisiva (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 – 01; Sez.2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 – 01).2.2. Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza diuna cd. “doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso incassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minimeincongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione,che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che nonsiano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possonodar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2,n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017Rv. 271227 M e altri).3. Il primo articolato motivo di ricorso con quale si lamenta la mancanza ola manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell’attendibilitàdelle dichiarazioni della persona offesa, anche in relazione alla sua capacità atestimoniare, è generico per aspecificità estrinseca, in quanto non si rapporta colpercorso motivazionale dei giudici di merito e sollecita a questa Corte una nonconsentiva diversa e alternativa lettura del compendio probatorio; è comunquemanifestamente infondato, nella parte in cui, senz'altro aggiungere, lamenta laviolazione della c.d. Carta di Noto.3.1. Richiamati i principi esposti ai §§ 2.e 2.1. in ordine ai limiti delsindacato di questa Corte di legittimità e al dedotto travisamento della prova, inpresenza di una «doppia conforme» affermazione di responsabilità, si rendealtresì necessario rammentare che, secondo il costante insegnamento di questaCorte, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamenteutilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessitadi altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosiapplicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc.pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dapersone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi diprova che ne confermano l'attendibilità», ovverosia i "riscontri". (così Sez. U, n.41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Anzi, al pari di qualsiasi altratestimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzionedi attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., per il principio di affidabilità (iltestimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio dinormalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo)e per il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalledichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o peraltri) (così tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P.; Sez. 6, n. 22024 del13/05/2025, Nardiello; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922; Sez. 3,n. 5234 del 3/03/2023, S.; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv.272152).Il percorso valutativo - volto all'accertamento dell'attendibilità deltestimone, anche quando si tratti della persona offesa - non può, dunque,assumere come base di partenza l'ipotesi che il testimone riferiscadeliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibilielementi atti a rendere fondato detto assunto.3.2. E tali non sono certamente gli elementi addotti dalla difesa,integralmente riproduttivi delle censure già sottoposte con l'atto di gravame,puntualmente confutate dalla Corte di merito che, con motivazione logica ecoerente, insindacabile in questa sede, ha ribadito, in primo luogo, la capacità atestimoniare della persona offesa, seppur nei limiti e con la capacità espressivaderivante dalla disabilità cognitiva da cui la stessa è affetta, non in grado però diincidere sulla capacità di ricordare né su quella di esporre, quale acclarata dalladottoressa XXXXXXX, incaricata di accertare la capacità a rendere testimonianzadella minore, nonché di presenziare all'incidente probatorio (per una piùdettagliata esposizione delle valutazioni operate dal perito si vedano le paginenn. 6 e 7 della sentenza del Tribunale); ha poi affrontato, con coerente sequenzalogica, l'ulteriore questione della credibilità soggettiva e della attendibilitàintrinseca del racconto. La Corte territoriale sotto quest'ultimo profilo hacorrettamente valorizzato la genesi del racconto dell'abuso, emerso,nell'immediatezza dei fatti, in modo spontaneo e occasionale senza incertezzaalcuna in ordine all'autore dei fatti - immediatamente individuato in “XXXXX”, alquale la minore era stata effettivamente affidata perché si recassero insieme aprendere la figlia dell'imputato - mentre la madre si accingeva a lavare la vaginadella minore, circostanza che esclude in radice, al di là della più dettagliataesposizione del racconto della violenza sessuale che ne era seguita,definitivamente riversata nel corso dell'incidente probatorio, l'eventualità di unricordo indotto e artificiale.3.3. Oltretutto, al di là del fatto, valorizzato dal dalla Corte territoriale, cheil racconto della minore fosse sostanzialmente rimasto invariato nel tempo e,soprattutto, non fosse mai stato ingigantito fino a ricomprendervi anche unaviolenza penetrativa - come pure poteva lasciare intendere il racconto dellapiccola XXXXX, che aveva con parole sue ricordato che l'imputato, oltre ai varitoccamenti insistenti di tutto il corpo e della vagina, l'aveva “cavalcata comefosse un cavallo”- si rileva, ad ulteriore riprova della manifesta infondatezza dellacensura difensiva, che, come riportato dal Tribunale (cfr pag. 6 e 7), lo stessoperito, nel confermare la piena capacità di testimoniare della persona offesaaveva precisato che la stessa serbava un più che sufficiente grado di memoriaautobiografica - che la rendeva in grado di riportare e ricordare i fatti del passatoin modo sufficientemente fedele - ma non possedeva, proprio in ragione deldeficit cognitivo, la capacità di memorizzare e interiorizzare un racconto nonconforme al vero e ripeterlo all'esterno. Considerazione questa ultima rispettoalla quale la capacità di cedimento rispetto alle domande suggestive puòlogicamente operare solo nel momento in cui viene effettuata la richiesta,eventualità esclusa nel caso in esame, il racconto essendo stato raccolto nelcorso dell'incidente probatorio, alla presenza del giudice, nel contraddittorio delleparti e sotto la supervisione della psicologa, qualificato perito, e non già conriferimento a suggestioni passate, restando radicalmente esclusa una consolidatacontaminazione del narrato.3.4. Altrettanto priva di fondatezza è la doglianza, del tutto generica, con laquale si lamenta la violazione della cd. "Carta di Noto".Costituisce principio ormai consolidato, correttamente richiamato dallaCorte territoriale, quello secondo cui, in tema di testimonianza del minore vittimadi abusi sessuali, la violazione delle metodiche di assunzione e di valutazionedella prova suggerite dalla cd. "Carta di Noto", non determina l'inutilizzabilità o lanullità della deposizione, in quanto si limita a fornire suggerimenti volti agarantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologicadello stesso (si veda Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275863 -01; da ultimo Sez. 3, n. 5433 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284136 - 01).3.5. Alla luce dei principi sopra richiamati ai §§ 2. e 2.1., esula altresì, dalsindacato riconosciuto a questa Collegio di legittimità la pretesa rivalutativa deglielementi di riscontro valorizzati dai giudici di merito.Doglianza peraltro radicalmente inammissibile in quanto non devoluta ingrado di appello, come si apprezza dalla sentenza della Corte di merito, nella cuisintesi dei motivi d'appello è del tutto assente, e comunque dall'esame dell'atto –cui questo giudice ha legittimamente accesso trattandosi della verifica di un fattoprocessuale - pertanto la doglianza è certamente inammissibile in quantopresentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinatodisposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.(Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631; si vedano qualiulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv.269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del27/04/2015 , Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169;); chetrova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato undifetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un puntodel ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché nonsegnalato con i motivi di gravame.4. Anche il secondo motivo relativo al mancato riconoscimento dell'ipotesidi minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen., non supera il vagliodi ammissibilità.4.1. Come si è avuto modo di osservare, l'attenuante in questione puòessere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertàsessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalitàesecutive e le circostanze dell'azione attraverso una valutazione globale checomprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizionifisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate inrelazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato,anche sotto il profilo psichico (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L, Rv. 277615;Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516; Sez. 3, n. 39445 del01/07/2014, S, Rv. 260501 ed altre prec. conf.).In specie la citata Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, ha ritenuto nonravvisabile l’attenuante in un caso in cui la violenza sessuale era stata posta inessere ai danni di un minore dormiente, non accortosi della condotta, attesi lareiterazione degli atti, il potenziale danno psichico e l’elevato pericolo per il suosviluppo psico-fisico derivante anche dalla semplice conoscenza di essere statooggetto di abusi sessuali, nonché la irrilevanza del fatto che “ex post” nonfossero stati provati danni psichici.Si è pure precisato che, per l'applicazione dell'attenuante in questione, nonè sufficiente la mancanza di congiunzione carnale tra l'autore del reato e lavittima (Sez. 3, n. 19033 del 26/03/2013, L., Rv. 255295; Sez. 3, n. 10085 del05/02/2009, R., Rv. 243123; Sez. 3, n. 14230 del 15/02/2008, P.M. in proc. L.,Rv. 239964) e che, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente lapresenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 4, n. 16122 del19 12/10/2016, dep. 2017, L.; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, P.G.in proc. D, Rv. 266272).Si è ulteriormente chiarito che, rispetto a tale valutazione, non rilevano icriteri soggettivi di commisurazione della pena di cui all'art. 133, comma 2, cod.pen., in quanto la mitigazione della pena prevista nell'ipotesi di minore gravitàdel reato di violenza sessuale non risponde all'esigenza di adeguamento allacolpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona, bensì allaminore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridicodella libertà sessuale della vittima (Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017, dep. 2018,B, Rv. 272584; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C, Rv. 260289; Sez. 3, n.23093 del 11/05/2011, D., Rv. 250682 ed altre prec. conf.). A tale fine, lareiterazione di rapporti sessuali è stata ritenuta sintomatica dell'intensità del doloin capo all'imputato ed espressione di una compressione non lieve della libertàsessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto(Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, dep. 2019, S, Rv. 275693).4.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo deiprincipi sopra esposti, denegando la diminuente invocata sulla evidenza secondocui l'avere approfittato di una persona minore di anni 14 e con evidente deficitcognitivo, esclude, ancorché non si sia in presenza di un rapporto sessualeconsumato, la configurabilità dell'attenuante; né del resto può escludersi, comesi pretende, la ricorrenza di un potenziale danno psichico solo in virtù dellegeneriche e atecniche affermazioni della madre della minore in ordine al fattoche la stessa avrebbe percepito l'abuso come un gioco, permanendo comunque,anche considerata la piena consapevolezza in capo alla vittima del fatto che itoccamenti sgraditi avessero attinto la zona genitale, un fenomeno di precocesessualizzazione, tanto più grave se posto in essere nei confronti di una vittimaaffetta da disabilità psichica. Elementi che, alla luce dei richiamati principi,evidenziano come la sentenza impugnata sia, anche sul punto, assistita damotivazione del tutto adeguata e conforme a legge.5. Il terzo motivo, con cui si censura il denegato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche evidenziando la carenza motivazionale in ordineagli elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, è infondato.5.1. La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone algiudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzionedifensiva (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez.6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) e ben può essere basataanche sulla sola assenza l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, amaggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 4 - ,Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud., Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n.39566 del 16/02/2017 Ud., Rv. 270986 - 01).5.2. Con riguardo alla lamentata omessa considerazione della condottaprocessuale, in specie del consenso prestato all'acquisizione di alcuni atti delfascicolo del pubblico ministero, va inoltre considerato che, secondo ilconsolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio,le strategie difensive, in quanto tali insuscettibili di connotazioni di meritevolezzao disvalore, non sono valorizzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze dicui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 32541 del 02/07/2025, Rv.288609 - 01, nonché Sez. 2, Sentenza n. 22 del 24/11/2021, Poppi, Rv. 282509- 02, secondo cui, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, non è valorizzabile il consenso prestato all'acquisizione di dichiarazionipredibattimentali ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., costituendo esso meraespressione di una strategia difensiva, insuscettibile, in quanto tale, diconnotazioni di meritevolezza o di disvalore).5.3. La sentenza impugnata, in cui la Corte ritenuto di confermare il diniegoin virtù dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, ancheconsiderato che i comportamenti indicati dalla difesa a sostegno ridettoriconoscimento sono indubbiamente recessivi a fronte della gravità del fatto,resiste dunque alle doglianze difensive anche con riguardo al denegatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.6. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, ilricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, conconseguente onere per il medesimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 33615/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris