CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 23806/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24231/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Cooperativa, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] soc. coop . in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 332, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende , -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il decreto del Tribunale di Roma nr. cron. 2502/2018, depositato il 04/07/2018, letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., proposta da [OSCURATO:PERSONA]Cooperativa, ammetteva allo stato passivo della procedura il credito della cooperativa ricorrente per l’ammontare di € 2.403.195,03 in collocazione privilegiata ex art. 1751 bis n. 5 c.c. 2. [OSCURATO:PERSONA] Societ à Cooperativa ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop . in liquidazione coatta amministrativa ha svolto difese con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale cui ha replicato la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato depositato da parte del la ricorrente atto transattivo, intervenuto tra le parti il 30/11/2020 , del presente giudizio, con il quale le stesse parti hanno espressamente rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale con allegata autorizzazione dell’autorità di vigilanza della procedura a rinunciare al ricorso incidentale alle condizioni previste dalla transazione. 2.Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite,fermo restando che le parti hanno convenuto per la compensazione delle spese. 3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M Dichiara estinto il processo. Cos