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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 02516/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto ai sensi dell'art. 41- bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.

Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] - altresì supportato da memoria difensiva successivamente depositata - che ha dedotto violazione di legge in ordine al mancato esame circa la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime differenziato e in ordine, in particolare, alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento.

Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (si veda per tutte Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

Rilevato che, il Tribunale ha sufficientemente motivato al riguardo, richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo quale elemento di vertice all'interno dell'organizzazione [OSCURATO:PERSONA], b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto nella cellula operativa su Squinzano, mediante l'attività svolta dai figli Antonio e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per spaccio di stupefacenti, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti (come emergente dall'acquisizione delle chat dei telefoni criptati in uso ai capi clan, documentante la ripresa dei traffici illeciti da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] dal 2020 in poi), d) il ruolo di plausibile collegamento con l'esterno dei figli, quali punti di riferimento sul territorio per il padre, e) i colloqui telefonici tra il detenuto, la figlia e la convivente, in cui si fa riferimento "alla zia" con l'intento di celare l'identità della persona oggetto di riferimento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso, che in materia di regime detentivo differenziato può essere esperito solo per violazione di legge e quindi assenza motivazionale, senza dubbio, per quanto osservato, non ravvisabile nel caso in esame, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna P ricorrentPal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto ai sensi dell'art. 41- bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale. Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] - altresì supportato da memoria difensiva successivamente depositata - che ha dedotto violazione di legge in ordine al mancato esame circa la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime differenziato e in ordine, in particolare, alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (si veda per tutte Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, il Tribunale ha sufficientemente motivato al riguardo, richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo quale elemento di vertice all'interno dell'organizzazione [OSCURATO:PERSONA], b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto nella cellula operativa su Squinzano, mediante l'attività svolta dai figli Antonio e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per spaccio di stupefacenti, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti (come emergente dall'acquisizione delle chat dei telefoni criptati in uso ai capi clan, documentante la ripresa dei traffici illeciti da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] dal 2020 in poi), d) il ruolo di plausibile collegamento con l'esterno dei figli, quali punti di riferimento sul territorio per il padre, e) i colloqui telefonici tra il detenuto, la figlia e la convivente, in cui si fa riferimento "alla zia" con l'intento di celare l'identità della persona oggetto di riferimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso, che in materia di regime detentivo differenziato può essere esperito solo per violazione di legge e quindi assenza motivazionale, senza dubbio, per quanto osservato, non ravvisabile nel caso in esame, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna P ricorrentPal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5
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