Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 08846/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 399/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso L’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiCHERUBINA CIRIELLO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 233/2016 depositata il27/06/2016, R.G. 2598 del 2012 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 233 del 2016, pubblicata il 27 giugno 2016, ha accolto in parte l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Milano,e ha dichiarato inapplicabile la sanzione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativamente alla sola somma di euro 145.170,00 e ha condannato l’INPS alla restituzione di quanto trattenuto sulla pensione in relazionea tale importo.

2. [OSCURATO:PERSONA] che il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze dell’INPS aveva percepito somme di danaro quale socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA] sas, ed una somma di denaro una tantum dalla società [OSCURATO:SOCIETA], riteneva sussistente la violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, che vieta lo svolgimento di incarichi retribuiti senza autorizzazione dell’Ente di appartenenza e prevede che il compenso così ottenuto vada versato all’Amministrazione di appartenenza.

3. La Corte d’Appello ha premesso che le ragioni poste a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 15 dell’art. 53, del d.lgs. n. 165 del 2001 (sentenza Corte cost., n. 98 del 2015), non si attagliavano alla disposizione che veniva in rilievo nella fattispecie in esame , regolata dall’art. 53, comma 7, del d.lgs., n. 165 del 2001.

Il giudice di secondo grado ha affermato che il motivo di appello che contestava la natura retributiva, presupposto per l’operatività dell’art. 53, comma 7, del d.lgs., n. 165 del 2001, delle somme percepite dalla società [OSCURATO:SOCIETA],era fondato.

Ed infatti, dal processo verbale di contestazione della Guardia di finanza- N ucleo di P olizia tributaria di Milano del 13 gennaio 2010, h. 13,30 e relativo a presunti redditi da lavoro percepiti dall’appellante dalla società [OSCURATO:SOCIETA], non solo non risultava alcun accertamento in concreto svolto circa l’effettiva attività lavorativa svolta dall’appellante in favore della società, ma risultava, in ogni caso, in maniera chiara che l’importo di euro 145.170,00 imputato all’appellante quale retribuzione dell’attività lavorativa svolta dallo stesso in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] erain realtà la somma dei “redditi di partecipazione in ragione della propria quota di partecipazione al reddito della società pari all’85% corrisposti nel corso degli anni 2006 e 2007”.

Ebbene, prosegue il giudice di appello, come era stato evidenziato da parte appellante il reddito da partecipazione societaria (il lavoratore possedeval’85% delle quote societarie) non può essere considerato di natura retributiva, e come tale il suo percepimento non comporta alcuna violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.

La Corte d’Appello ha rigettato il motivo di impugnazione relativo all’importo di euro 15.000,00 percepito dalla società [OSCURATO:SOCIETA].

Nello stesso verbale di assemblea ordinaria del 4 ottobre 2006 si dava espressamente atto che la somma suddetta era stata deliberata quale compenso in favore del dr.

Visconti per l’ottimo lavoro svolto nel corso del suo mandato dell’attuale impegno nella ricerca di un compratore con riguardo alla cessione del ramo di azienda in oggetto”.

Quindi, quale compenso per l’attività svolta, pertanto non vi erano dubbi sulla natura retributiva dell’attività svolta.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS prospettando un motivo di ricorso.

5. Resiste il lavoratore con controricorso, assistito da memoria.

DIRITTO

1. Va premesso che la statuizione con cui la Corte d’Appello ha affermato la legittimità della sanzione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativa alla somma di danaro percepita dal lavoratore dalla società [OSCURATO:SOCIETA], confermando sul punto la statuizione del Tribunale di rigetto della relativa domanda del lavoratore, non ha costituito oggetto di ricorso da parte d i quest’ultimo, odierno controricorrente, e pertanto su tale statuizione è intervenuto giudicato interno.

2. Tanto premesso va esaminato il motivo di ricorso proposto dall’INPS.

3. Il ricorrente prospetta ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 53, commi sesto e settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001, e succ. mod.

Erroneamente la Corte d’Appello, nel dichiarare inapplicabile la sanzione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativamente alla somma di euro 145.170,00 e condannando l’INPS alla restituzione di quanto trattenuto sulla pensione in relazione a tale importo, aveva aff ermato che ai fini dell’ applicazione dell’art. 53, commi sesto e settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001, fosse necessario lo svolgimento di attività lavorativa retribuita,evenienza, quest’ultima, che secondo la Corte d’Appello non emerge va dalla documentazione versata in atti.4.

Il ricorrenteriporta il testo della norma invocata, e deduce che la stessa risponde alla necessità, nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico, di garantire l’esclusività della prestazione lavorativa del dipendente, in ossequio aiprincipi dettati dagli artt. 54 e 97 Cost.

L’Istituto espone che a differenza del rapporto di lavoro privato, laddove sussiste unicamente il divieto di attività extralavorative che si pongano in concorrenza con l’attività del datore di lavoro ex art. 2105, cod. civ., nel rapporto lavorativo pubblico, sebbene in una prospettiva non pubblicistica, la prerogativa dell’esclusività è stata preservata estendendo il previgente sistema dettato dagli artt. 60-65 del dPR n. 3 del 1957 a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il ricorrente ricorda le novelle intervenute con riguardo all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prima hanno rafforzato i principi dell’ordinamento in materia di incompatibilità tra lo status di dipendente pubblico e incarichi ed attività che lo stesso dipendente può assumere all’esterno dell’ufficio ( è richiamato l’ art. 1, comma 42, della legge n. 190 del 2012); e successivamente, da un lato , hanno stabilito la nullità degli atti amministrativi in caso di violazione di disposizioni in tema di incompatibilità/incumulabilità di incarichi di pubblici dipendenti, dall’altro hanno ampliato il novero delle fattispecie sottratte a tali previsioni, aggiungendo gli incarichi di docenza e ricerca scientifica ( è richiamato l’ art. 2, comma 13 - quinquies, del d.l. n. 101 del 2013, conv., con mod., dalla legge n. 125 del 2013).

Precisa che sulla disciplina aveva inciso anche il d.lgs. n. 39 del 2013, che anche senza modificare direttamente l’art. 53, cit. aveva inciso sulla materia.

Il ricorrente prospetta quindi che le ricadute sanzionatorie del sistema si articolano in due ordini di previsioni normative: il regime decadenziale dall’impiego nell’ipotesi di cui agli art. 60 e ssg. del dPR n. 3 del 1957, ed il regime sanzionatorio pecuniario dettato per le ipotesi di cui ai commi sesto e seguenti dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

L’Istituto prospetta che tali ultime ipotesi sono governate da un regime autorizzatorio e derogatorio la cui ratio risied e nella necessità /opportunità di consentire in via occasionali ai pubblici dipendenti che ne facciano richiesta di assumere incarichi retribuiti quando tali incarichi non rappresentino attività commerciali, industriali o professionali in costanza di rapporto di lavoro.

5. Con riguardo alla fattispecie in esame, il ricorrente espone che il lavoratore aveva ricoperto l’incarico di socio accomandatario di una società in accomandita semplice, il quale risponde solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, si occupa della gestione amministrativa della società, al contrario del socio accomandate che risponde delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota conferita.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, l’assunto della Corte d’Appello non poteva essere condiviso, atteso che è incompatibile con lo statusdi dipendente pubblico l’assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro, attività che possono esser svolte unicamente previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.

Tra i compiti non compresiin quelli d’ufficio, vietati ai pubblici dipendenti rientrano senz’altro gli incarichi retribuiti, anche occasionali, per i quali sia corrisposto sotto qualunque forma, un compenso: l’unica deroga a tale divieto è l a preventiva autorizzazione concessa da parte dell’Amministrazione datore di lavoro, evenienza non verificatasi nel caso in esame.

6. Occorre rilevare che il lavoratore, nel controricorso, dopo aver ricordato che la sanzione era irrogata ai sensi dell’art . 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, deduce (pag. 6 del controricorso) che la qualità di socio accomandatario, che pure comporta la responsabilità per i debiti sociali ed il ruolo di legale rappresentante della società, non richiede di per sé sola lo svolgimento di attività lavorativa, e che nella specie non era stata accertato lo svolgimento di alcuna attività, ed era mancata la prova da parte dell’INPS dello svolgimento da parte di esso lavoratore (accomandatario) di una vera e propria attività lavorativa.

Il lavoratore nel controricorso prospetta che per l’amministratore non era previsto un compenso ed egli aveva percepitoil reddito da partecipazione in relazione alla quota dell’85% di cui era titolare anche nel pregresso periodo in cui aveva rivestito il ruolo di accomandante.

Richiama l’art. 2263, cod. civ., e la disciplina fiscale del reddito da capitale (art. 44 TUIR) e degli utili da partecipazione (art. 47 TUIR), assumendone la diversità rispetto ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quale il compenso all’amministratore (art. 50 TUIR).

Richiama il principio di legalità e di stretta applicazione in materia di sanzioni amministrative, di ragionevolezza e proporzionalità.

7. Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità in ragione degli argomenti posti a fondamento delle censure, volte a contestare la statuizione della Corte d’Appello.

8. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

9. La Corte d’Appello ha affermato che i redditi da partecipazione alla società in accomandita semplice, proprio in quanto tali non costituivano retribuzione di incarico extralavorativo ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, e “non risultava alcun accertamento in concreto svolto circa l’effettiva attività lavorativa svolta dall’appellante in favore della società”.Ed infatti, come sopra riportato, si legge nella sentenza di appello che “ l’importo di euro 145.170,00 imputato all’appellante quale retribuzione dell’attività lavorativa svolta dallo stesso in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] è in realtà la somma dei “redditi di partecipazione in ragione della propria quota di partecipazione al reddito della società pari all’85% corrisposti nel corso degli anni 2006 e 2007”.

10. È devoluta a questa Corte questione di diri tto , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 , cod. proc. civ., che attiene al rilievo che assume la qualità disocio accomandatario di una società in accomandita semplice in relazione alla disciplina dettata dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del2001, secondo cui “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”.

Mentre l’Ente ricorrente, nel censurare la sentenza di appello, prospetta che trovi applicazione il regime sanzionatoriodell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001,in ragione dell’attività gestoria svolta dal socio accomandatario, qualità ricoperta dal controricorrente, quest’ultimodeduce l’irrilevanza della mera carica di socio accomandatario in mancanza di prova dello svolgimento di attività e venendo in rilievo l’art. 2263 cod. civ., sulla ripartizione dei guadagni e delle perdite tra i soci, e la disciplina fiscale sopra richiamata, atteso che il reddito di partecipazione non sarebbe un compenso, corrispettivo, emolumento, tanto da avere una propria autonomia in ambito fiscale.

11. Occorre premettere il quadro normativo in cui si inserisce lafattispecie in esame.

11.1. La disciplina civilistica nella società in accomandita semplice attribuisce speciale rilievo alla posizione dei soci accomandatari, che rivestono la qualifica di imprenditori, ai quali spetta in via esclusiva l’amministrazione e la gestione della società e che sono soggetti ad una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali (art. 2318, cod. civ.).

Ai sensi del 2260, cod. civ. che, per effetto del rinvio alle norme disciplinano la società in nome collettivo contenuto nell'art.2315 c.c. si applica alle società in accomandita semplice, gli amministratori (i soci accomandatari) sono solidalmente responsabili per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale a meno che non dimostrino di essere esenti da colpa (Cass., n. 30518 del 2022). [OSCURATO:SOCIETA] l'amministratorenon può che essere un socio accomandatario (Cass., n. 26059 del 2022), e in proposito va osservato che né la sentenza né il controricorrente deducono che vi fossero altri soci accomandatari oltre il lavoratore.

Laresponsabilità dei soci accomandanti è, invece, limitata alla quota conferita.

L’intrinseca connessione tra responsabilità e attività gestoria dei soci accomandatari, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha statuito che nella società in accomandita semplice il socio accomandante che pone in essere atti propri della gestione sociale incorre, a norma dell’art. 2320, c od .c iv ., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità, tanto che ai sensi dell'articolo 147 della legge. fall., deve essergli esteso il fallimento (Cass., n. 16984 del 2018).

Ai sensi dell’art. 2263, cod. civ. , le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti.

Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali.Va poi rilevato che ai sensi dell’art. 2262,cod. civ., dettato in tema disocietà semplice, ma pacificamente applicabile anch e ai tipi sociali più strutturati,ciascun socio ha diritto, salvo patto contrario, di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.

11.2. Ai sensi del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1,“i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

Il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione(Cass., n. 20598 del 2021).

Il successivo comma 2,dell’art. 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, stabilisce “Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali” Il regime di responsabilità illimitata (per tutti isoci di snc e per gliaccomandatari di sas), l e dimensioni ridotte dell'attività ed il ristretto numero deisoci che caratterizzano le società di persone, hanno indotto ad adottare il metodo di tassazione dei redditi conseguiti dalla società (ai fini delle imposte dirette) direttamente in capo aisoci, appunto per “ trasparenza ” , e ciò indipendentemente dalla percezione di tali utili, ossia a prescindere dall’effettiva distribuzione aisoci di somme a titolo di dividendo (Cass., n. 14561 del 2021).Lesocietà di persone residenti e gli enti ad esse assimilati non costituiscono un autonomo soggetto passivo d’imposta, ma sono assunti alla stregua di centri di riferimento per la determinazione del reddito, che viene attribuito ai soci al termine dell’esercizio e in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Questa scelta legislativa trova giustificazione in relazione a diversi profili riconducibili all’interesse fiscale dello Stato alla percezione dei tributi, anch’esso tutelato, assieme all’interesse del contribuente a un’imposizione correlata alla propria capacità contributiva, dall’art. 53, primo comma, Cost. (si v.,Corte cost., n. 181 del 2017).

Tale meccanismo impositivo, come affermato dal Giudice delle Leggi, infatti risulta, da un lato, rispondente a esigenze di cautela fiscale in presenza di una possibilità di elusione d’imposta nel contesto delle società considerate dall’art. 5 del TUIR, stante il loro minore livello di formalizzazione e quindi l’assenza dei più rigorosi obblighi di natura contabile e procedimentale previsti per le società di capitali, anche quanto all’individuazione degli utili non distribuiti.

Dall’altro appare anche funzionale a esigenze di semplificazione, permettendo di evitare duplicazioni dell’imposizione (in capo alla società, sotto forma di utile, e in capo al socio, sotto forma di dividendo) con riguardo a soggetti, i soci delle suddette società, che esplicano i loro poteri in modo diretto e sono a queste legati da un particolare vincolo di natura personale (Corte cost., n. 201 del 2020).

11.3. L’art. 52, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, come vigente ratione temporisprevede “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (…).

In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

Tale disposizione va coordinata con l’art. 53, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che “(…) Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti [tra cui il comma 7], sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

L'art.53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dunque, statuisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza e, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza (Cass., S.U., n. 32199 del 2021).

11.4. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., S.U., n. 25639 del 2020) si tratta di una normativa volta a garantire l'obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", si è inteso rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa “ alle dipendenze” - in senso lato delle [OSCURATO:PERSONA] dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (cfr., Cass. n. 12626 del 2020; n. 11949 del 2019; n. 3467 del 2019; n. 427 del 2019; n. 20880 del 2018; n. 28975 del 2017; n. 28797 del 2017; n. 8722 del 2017).

12. Così riepilogato il contesto normativo di riferimento, anche in ragione delle rispettive deduzioni difensive svolte dalla parti, va rilevato che, in ragione della disciplina civilistica richiamata, nella società in accomandita semplice, è insita nella qualità di socio accomandatario -nella specie accertata dalla Corte d’Appello in capo al ricorrente - lo svolgimento di attività di amministrazione per la società, dunque di tutte l e attività necessarie per il buon funzionamento dellastessa, con assunzione di responsabilità.

Tale dato giuridico non è contraddetto né dalla disciplina civilistica (sul riparto proporzionale all’esito del rendiconto), né dalla disciplina tributaria(reddito di partecipazione), sopra richiamate.

Quand’anchele modalità di partecipazione proporzionali non risentano della qualità di accomandatario o di accomandante rivestita dal socio, tale qualità e nella specie quella di socio accomandatario assume rilievo allorchè il reddito di partecipazione (nella specie, come si legge a pag. 2 del controricorso “percepito” dal lavoratore), così come la partecipazione ai guadagni,siano presi in considerazione ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 163 del d.lgs.

Si tratta di somme, in sèespressione – comunque, anche in via presuntiva salvo prova contraria (si cfr., Cass., n. 22302 del 2022, 6835 del 2021) di cui nella specie non è prospettata nel controricorso la deduzione nei gradi di merito, né a una tale evenienza vi è riferimento nella sentenza di appello – di una società attiva e produttiva, riferibili all’esercizio dell’attività di amministratore svolta in ragione della qualità di socio accomandatario ricoperta, che dà luogo ad un’attività imprenditoriale, rispetto alla quale il previsto regime autorizzatorio garantisce all'Amministrazione d'appartenenza una verifica puntuale, di volta in volta, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi nell'attività espletata all'esterno e dell'impegno, in termini di energie intellettuali e lavorative, richiesto al propriodipendente dalla medesima attività.

E non può non ricordarsi chel’art. 60 del DPR n. 3 del 1957, richiamato dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, addirittura prevede, per altrafattispecie, la decadenza dall’impiego, in ragione del previsto regime dell'incompatibilità assoluta, in ordine al quale non occorre valutare l'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d’ufficio, essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse pubblico, la mera potenzialità del conflitto, senza che rilevi l'eventuale conoscenza del fatto da parte dell'amministrazione, stante l'indisponibilità della materia (Cass., n. 22188 del 2021).13.

Va inoltre, considerato che, questa Corte ha già avuto modo di affermare, se anche il recupero ai sensi dell'art. 53, comma 7, cit. assume tratti sanzionatori, nel senso genericissimo per cui esso regola gli effetti della violazione dell'obbligo di preventiva autorizzazione rispetto all'attività svolta al di fuori della P.A. di appartenenza e dell'avere il lavoratore introitato le somme spettanti ex legein tal caso al datore di lavoro pubblico, ciò deriva dal fatto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'anzidetta normativa è volta a garantire l'obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost., e nel principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.; pertanto, la suindicata conseguenza non ha nulla a che vedere con le sanzioni amministrative di cui alla leggen. 689 del 1981, cui si richiamano le difese del ricorrente (Cass., n. 24377 del 2022).

14. Erroneamente la Corte d’Appello , nel decidere la controversianella parte in cui ha dichiarato inapplicabile la sanzione exart. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha escluso il rilievo della qualità di socio accomandatario della società [OSCURATO:SOCIETA] ricoperta dal lavoratore, in ragione dellamancanza di accertamento in concretosvolto circa l’effettiva attività lavorativa svolta in favore della società, atteso che la carica di socio accomandatario implica ex legequella di amministratore della società in accomandita semplice e lo svolgimento delle relative attività gestorie.

15. Pertanto, nella fattispecie in esame, in ragione di quanto sopra esposto, vanno affermati i seguenti principi di diritto: “Ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel lavoro pubblico contrattualizzato, quando il lavoratore pubblico è socio accomandatario amministratore di una società in accomandita semplice – ferm o restando la più severa disciplina dettata dall’art.53, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che nel richiamare l’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, sancisce l’incompatibilità dello status di pubblico dipendente con lo svolgimento di attività imprenditoriale, che tuttavia non viene in rilievo nella fattispecie in esame – si è in presenza dello svolgimento di incarico retribuito soggetto ad autorizzazione, atteso che i proventi, quale che sia il “nomen” e la forma giuridica che gli stessi assumano in ragione della disciplina societaria o fiscale, si avvalgano e si producono proprio in ragione dell’attività di amministrazione posta in essere dal socio accomandatario amministratore, e trova dunque applicazione l’art. 53, comma 7,del d.lgs. n. 165 del 2001.

In presenza di incarico retribuito ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, è necessaria da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro una previa verifica puntuale, di volta in volta, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi nell’attività espletata all'esterno e dell’impegno, in termini di energie intellettuali e lavorative, richiesto al propriodipendente dalla medesima attività ” .

16. La Corte in ragione deisuddetti principi accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnataper la parte non coperta dal giudicato interno e decidendo nel merito , non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, rigetta la domanda introduttiva del giudizio per la parte non coperta dal giudicato interno con cui veniva impugnata la sanzione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativamente alla somma di euro 145.170,00 (società [OSCURATO:SOCIETA]).

17. In ragione degli esiti alterni, compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 399/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso L’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiCHERUBINA CIRIELLO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 233/2016 depositata il27/06/2016, R.G. 2598 del 2012 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 233 del 2016, pubblicata il 27 giugno 2016, ha accolto in parte l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Milano,e ha dichiarato inapplicabile la sanzione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativamente alla sola somma di euro 145.170,00 e ha condannato l’INPS alla restituzione di quanto trattenuto sulla pensione in relazionea tale importo. 2. [OSCURATO:PERSONA] che il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze dell’INPS aveva percepito somme di danaro quale socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA] sas, ed una somma di denaro una tantum dalla società [OSCURATO:SOCIETA], riteneva sussistente la violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, che vieta lo svolgimento di incarichi retribuiti senza autorizzazione dell’Ente di appartenenza e prevede che il compenso così ottenuto vada versato all’Amministrazione di appartenenza. 3. La Corte d’Appello ha premesso che le ragioni poste a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 15 dell’art. 53, del d.lgs. n. 165 del 2001 (sentenza Corte cost., n. 98 del 2015), non si attagliavano alla disposizione che veniva in rilievo nella fattispecie in esame , regolata dall’art. 53, comma 7, del d.lgs., n. 165 del 2001. Il giudice di secondo grado ha affermato che il motivo di appello che contestava la natura retributiva, presupposto per l’operatività dell’art. 53, comma 7, del d.lgs., n. 165 del 2001, delle somme percepite dalla società [OSCURATO:SOCIETA],era fondato. Ed infatti, dal processo verbale di contestazione della Guardia di finanza- N ucleo di P olizia tributaria di Milano del 13 gennaio 2010, h. 13,30 e relativo a presunti redditi da lavoro percepiti dall’appellante dalla società [OSCURATO:SOCIETA], non solo non risultava alcun accertamento in concreto svolto circa l’effettiva attività lavorativa svolta dall’appellante in favore della società, ma risultava, in ogni caso, in maniera chiara che l’importo di euro 145.170,00 imputato all’appellante quale retribuzione dell’attività lavorativa svolta dallo stesso in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] erain realtà la somma dei “redditi di partecipazione in ragione della propria quota di partecipazione al reddito della società pari all’85% corrisposti nel corso degli anni 2006 e 2007”. Ebbene, prosegue il giudice di appello, come era stato evidenziato da parte appellante il reddito da partecipazione societaria (il lavoratore possedeval’85% delle quote societarie) non può essere considerato di natura retributiva, e come tale il suo percepimento non comporta alcuna violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte d’Appello ha rigettato il motivo di impugnazione relativo all’importo di euro 15.000,00 percepito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. Nello stesso verbale di assemblea ordinaria del 4 ottobre 2006 si dava espressamente atto che la somma suddetta era stata deliberata quale compenso in favore del dr. Visconti per l’ottimo lavoro svolto nel corso del suo mandato dell’attuale impegno nella ricerca di un compratore con riguardo alla cessione del ramo di azienda in oggetto”. Quindi, quale compenso per l’attività svolta, pertanto non vi erano dubbi sulla natura retributiva dell’attività svolta. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS prospettando un motivo di ricorso. 5. Resiste il lavoratore con controricorso, assistito da memoria. DIRITTO 1. Va premesso che la statuizione con cui la Corte d’Appello ha affermato la legittimità della sanzione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativa alla somma di danaro percepita dal lavoratore dalla società [OSCURATO:SOCIETA], confermando sul punto la statuizione del Tribunale di rigetto della relativa domanda del lavoratore, non ha costituito oggetto di ricorso da parte d i quest’ultimo, odierno controricorrente, e pertanto su tale statuizione è intervenuto giudicato interno. 2. Tanto premesso va esaminato il motivo di ricorso proposto dall’INPS. 3. Il ricorrente prospetta ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 53, commi sesto e settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001, e succ. mod. Erroneamente la Corte d’Appello, nel dichiarare inapplicabile la sanzione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativamente alla somma di euro 145.170,00 e condannando l’INPS alla restituzione di quanto trattenuto sulla pensione in relazione a tale importo, aveva aff ermato che ai fini dell’ applicazione dell’art. 53, commi sesto e settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001, fosse necessario lo svolgimento di attività lavorativa retribuita,evenienza, quest’ultima, che secondo la Corte d’Appello non emerge va dalla documentazione versata in atti.4. Il ricorrenteriporta il testo della norma invocata, e deduce che la stessa risponde alla necessità, nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico, di garantire l’esclusività della prestazione lavorativa del dipendente, in ossequio aiprincipi dettati dagli artt. 54 e 97 Cost. L’Istituto espone che a differenza del rapporto di lavoro privato, laddove sussiste unicamente il divieto di attività extralavorative che si pongano in concorrenza con l’attività del datore di lavoro ex art. 2105, cod. civ., nel rapporto lavorativo pubblico, sebbene in una prospettiva non pubblicistica, la prerogativa dell’esclusività è stata preservata estendendo il previgente sistema dettato dagli artt. 60-65 del dPR n. 3 del 1957 a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente ricorda le novelle intervenute con riguardo all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prima hanno rafforzato i principi dell’ordinamento in materia di incompatibilità tra lo status di dipendente pubblico e incarichi ed attività che lo stesso dipendente può assumere all’esterno dell’ufficio ( è richiamato l’ art. 1, comma 42, della legge n. 190 del 2012); e successivamente, da un lato , hanno stabilito la nullità degli atti amministrativi in caso di violazione di disposizioni in tema di incompatibilità/incumulabilità di incarichi di pubblici dipendenti, dall’altro hanno ampliato il novero delle fattispecie sottratte a tali previsioni, aggiungendo gli incarichi di docenza e ricerca scientifica ( è richiamato l’ art. 2, comma 13 - quinquies, del d.l. n. 101 del 2013, conv., con mod., dalla legge n. 125 del 2013). Precisa che sulla disciplina aveva inciso anche il d.lgs. n. 39 del 2013, che anche senza modificare direttamente l’art. 53, cit. aveva inciso sulla materia. Il ricorrente prospetta quindi che le ricadute sanzionatorie del sistema si articolano in due ordini di previsioni normative: il regime decadenziale dall’impiego nell’ipotesi di cui agli art. 60 e ssg. del dPR n. 3 del 1957, ed il regime sanzionatorio pecuniario dettato per le ipotesi di cui ai commi sesto e seguenti dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. L’Istituto prospetta che tali ultime ipotesi sono governate da un regime autorizzatorio e derogatorio la cui ratio risied e nella necessità /opportunità di consentire in via occasionali ai pubblici dipendenti che ne facciano richiesta di assumere incarichi retribuiti quando tali incarichi non rappresentino attività commerciali, industriali o professionali in costanza di rapporto di lavoro. 5. Con riguardo alla fattispecie in esame, il ricorrente espone che il lavoratore aveva ricoperto l’incarico di socio accomandatario di una società in accomandita semplice, il quale risponde solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, si occupa della gestione amministrativa della società, al contrario del socio accomandate che risponde delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota conferita. Pertanto, ad avviso del ricorrente, l’assunto della Corte d’Appello non poteva essere condiviso, atteso che è incompatibile con lo statusdi dipendente pubblico l’assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro, attività che possono esser svolte unicamente previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Tra i compiti non compresiin quelli d’ufficio, vietati ai pubblici dipendenti rientrano senz’altro gli incarichi retribuiti, anche occasionali, per i quali sia corrisposto sotto qualunque forma, un compenso: l’unica deroga a tale divieto è l a preventiva autorizzazione concessa da parte dell’Amministrazione datore di lavoro, evenienza non verificatasi nel caso in esame. 6. Occorre rilevare che il lavoratore, nel controricorso, dopo aver ricordato che la sanzione era irrogata ai sensi dell’art . 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, deduce (pag. 6 del controricorso) che la qualità di socio accomandatario, che pure comporta la responsabilità per i debiti sociali ed il ruolo di legale rappresentante della società, non richiede di per sé sola lo svolgimento di attività lavorativa, e che nella specie non era stata accertato lo svolgimento di alcuna attività, ed era mancata la prova da parte dell’INPS dello svolgimento da parte di esso lavoratore (accomandatario) di una vera e propria attività lavorativa. Il lavoratore nel controricorso prospetta che per l’amministratore non era previsto un compenso ed egli aveva percepitoil reddito da partecipazione in relazione alla quota dell’85% di cui era titolare anche nel pregresso periodo in cui aveva rivestito il ruolo di accomandante. Richiama l’art. 2263, cod. civ., e la disciplina fiscale del reddito da capitale (art. 44 TUIR) e degli utili da partecipazione (art. 47 TUIR), assumendone la diversità rispetto ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quale il compenso all’amministratore (art. 50 TUIR). Richiama il principio di legalità e di stretta applicazione in materia di sanzioni amministrative, di ragionevolezza e proporzionalità. 7. Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità in ragione degli argomenti posti a fondamento delle censure, volte a contestare la statuizione della Corte d’Appello. 8. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto. 9. La Corte d’Appello ha affermato che i redditi da partecipazione alla società in accomandita semplice, proprio in quanto tali non costituivano retribuzione di incarico extralavorativo ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, e “non risultava alcun accertamento in concreto svolto circa l’effettiva attività lavorativa svolta dall’appellante in favore della società”.Ed infatti, come sopra riportato, si legge nella sentenza di appello che “ l’importo di euro 145.170,00 imputato all’appellante quale retribuzione dell’attività lavorativa svolta dallo stesso in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] è in realtà la somma dei “redditi di partecipazione in ragione della propria quota di partecipazione al reddito della società pari all’85% corrisposti nel corso degli anni 2006 e 2007”. 10. È devoluta a questa Corte questione di diri tto , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 , cod. proc. civ., che attiene al rilievo che assume la qualità disocio accomandatario di una società in accomandita semplice in relazione alla disciplina dettata dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del2001, secondo cui “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”. Mentre l’Ente ricorrente, nel censurare la sentenza di appello, prospetta che trovi applicazione il regime sanzionatoriodell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001,in ragione dell’attività gestoria svolta dal socio accomandatario, qualità ricoperta dal controricorrente, quest’ultimodeduce l’irrilevanza della mera carica di socio accomandatario in mancanza di prova dello svolgimento di attività e venendo in rilievo l’art. 2263 cod. civ., sulla ripartizione dei guadagni e delle perdite tra i soci, e la disciplina fiscale sopra richiamata, atteso che il reddito di partecipazione non sarebbe un compenso, corrispettivo, emolumento, tanto da avere una propria autonomia in ambito fiscale. 11. Occorre premettere il quadro normativo in cui si inserisce lafattispecie in esame. 11.1. La disciplina civilistica nella società in accomandita semplice attribuisce speciale rilievo alla posizione dei soci accomandatari, che rivestono la qualifica di imprenditori, ai quali spetta in via esclusiva l’amministrazione e la gestione della società e che sono soggetti ad una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali (art. 2318, cod. civ.). Ai sensi del 2260, cod. civ. che, per effetto del rinvio alle norme disciplinano la società in nome collettivo contenuto nell'art.2315 c.c. si applica alle società in accomandita semplice, gli amministratori (i soci accomandatari) sono solidalmente responsabili per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale a meno che non dimostrino di essere esenti da colpa (Cass., n. 30518 del 2022). [OSCURATO:SOCIETA] l'amministratorenon può che essere un socio accomandatario (Cass., n. 26059 del 2022), e in proposito va osservato che né la sentenza né il controricorrente deducono che vi fossero altri soci accomandatari oltre il lavoratore. Laresponsabilità dei soci accomandanti è, invece, limitata alla quota conferita. L’intrinseca connessione tra responsabilità e attività gestoria dei soci accomandatari, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha statuito che nella società in accomandita semplice il socio accomandante che pone in essere atti propri della gestione sociale incorre, a norma dell’art. 2320, c od .c iv ., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità, tanto che ai sensi dell'articolo 147 della legge. fall., deve essergli esteso il fallimento (Cass., n. 16984 del 2018). Ai sensi dell’art. 2263, cod. civ. , le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali.Va poi rilevato che ai sensi dell’art. 2262,cod. civ., dettato in tema disocietà semplice, ma pacificamente applicabile anch e ai tipi sociali più strutturati,ciascun socio ha diritto, salvo patto contrario, di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto. 11.2. Ai sensi del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1,“i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione(Cass., n. 20598 del 2021). Il successivo comma 2,dell’art. 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, stabilisce “Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali” Il regime di responsabilità illimitata (per tutti isoci di snc e per gliaccomandatari di sas), l e dimensioni ridotte dell'attività ed il ristretto numero deisoci che caratterizzano le società di persone, hanno indotto ad adottare il metodo di tassazione dei redditi conseguiti dalla società (ai fini delle imposte dirette) direttamente in capo aisoci, appunto per “ trasparenza ” , e ciò indipendentemente dalla percezione di tali utili, ossia a prescindere dall’effettiva distribuzione aisoci di somme a titolo di dividendo (Cass., n. 14561 del 2021).Lesocietà di persone residenti e gli enti ad esse assimilati non costituiscono un autonomo soggetto passivo d’imposta, ma sono assunti alla stregua di centri di riferimento per la determinazione del reddito, che viene attribuito ai soci al termine dell’esercizio e in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Questa scelta legislativa trova giustificazione in relazione a diversi profili riconducibili all’interesse fiscale dello Stato alla percezione dei tributi, anch’esso tutelato, assieme all’interesse del contribuente a un’imposizione correlata alla propria capacità contributiva, dall’art. 53, primo comma, Cost. (si v.,Corte cost., n. 181 del 2017). Tale meccanismo impositivo, come affermato dal Giudice delle Leggi, infatti risulta, da un lato, rispondente a esigenze di cautela fiscale in presenza di una possibilità di elusione d’imposta nel contesto delle società considerate dall’art. 5 del TUIR, stante il loro minore livello di formalizzazione e quindi l’assenza dei più rigorosi obblighi di natura contabile e procedimentale previsti per le società di capitali, anche quanto all’individuazione degli utili non distribuiti. Dall’altro appare anche funzionale a esigenze di semplificazione, permettendo di evitare duplicazioni dell’imposizione (in capo alla società, sotto forma di utile, e in capo al socio, sotto forma di dividendo) con riguardo a soggetti, i soci delle suddette società, che esplicano i loro poteri in modo diretto e sono a queste legati da un particolare vincolo di natura personale (Corte cost., n. 201 del 2020). 11.3. L’art. 52, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, come vigente ratione temporisprevede “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (…). In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”. Tale disposizione va coordinata con l’art. 53, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che “(…) Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti [tra cui il comma 7], sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. L'art.53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dunque, statuisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza e, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza (Cass., S.U., n. 32199 del 2021). 11.4. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., S.U., n. 25639 del 2020) si tratta di una normativa volta a garantire l'obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", si è inteso rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa “ alle dipendenze” - in senso lato delle [OSCURATO:PERSONA] dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (cfr., Cass. n. 12626 del 2020; n. 11949 del 2019; n. 3467 del 2019; n. 427 del 2019; n. 20880 del 2018; n. 28975 del 2017; n. 28797 del 2017; n. 8722 del 2017). 12. Così riepilogato il contesto normativo di riferimento, anche in ragione delle rispettive deduzioni difensive svolte dalla parti, va rilevato che, in ragione della disciplina civilistica richiamata, nella società in accomandita semplice, è insita nella qualità di socio accomandatario -nella specie accertata dalla Corte d’Appello in capo al ricorrente - lo svolgimento di attività di amministrazione per la società, dunque di tutte l e attività necessarie per il buon funzionamento dellastessa, con assunzione di responsabilità. Tale dato giuridico non è contraddetto né dalla disciplina civilistica (sul riparto proporzionale all’esito del rendiconto), né dalla disciplina tributaria(reddito di partecipazione), sopra richiamate. Quand’anchele modalità di partecipazione proporzionali non risentano della qualità di accomandatario o di accomandante rivestita dal socio, tale qualità e nella specie quella di socio accomandatario assume rilievo allorchè il reddito di partecipazione (nella specie, come si legge a pag. 2 del controricorso “percepito” dal lavoratore), così come la partecipazione ai guadagni,siano presi in considerazione ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 163 del d.lgs. Si tratta di somme, in sèespressione – comunque, anche in via presuntiva salvo prova contraria (si cfr., Cass., n. 22302 del 2022, 6835 del 2021) di cui nella specie non è prospettata nel controricorso la deduzione nei gradi di merito, né a una tale evenienza vi è riferimento nella sentenza di appello – di una società attiva e produttiva, riferibili all’esercizio dell’attività di amministratore svolta in ragione della qualità di socio accomandatario ricoperta, che dà luogo ad un’attività imprenditoriale, rispetto alla quale il previsto regime autorizzatorio garantisce all'Amministrazione d'appartenenza una verifica puntuale, di volta in volta, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi nell'attività espletata all'esterno e dell'impegno, in termini di energie intellettuali e lavorative, richiesto al propriodipendente dalla medesima attività. E non può non ricordarsi chel’art. 60 del DPR n. 3 del 1957, richiamato dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, addirittura prevede, per altrafattispecie, la decadenza dall’impiego, in ragione del previsto regime dell'incompatibilità assoluta, in ordine al quale non occorre valutare l'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d’ufficio, essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse pubblico, la mera potenzialità del conflitto, senza che rilevi l'eventuale conoscenza del fatto da parte dell'amministrazione, stante l'indisponibilità della materia (Cass., n. 22188 del 2021).13. Va inoltre, considerato che, questa Corte ha già avuto modo di affermare, se anche il recupero ai sensi dell'art. 53, comma 7, cit. assume tratti sanzionatori, nel senso genericissimo per cui esso regola gli effetti della violazione dell'obbligo di preventiva autorizzazione rispetto all'attività svolta al di fuori della P.A. di appartenenza e dell'avere il lavoratore introitato le somme spettanti ex legein tal caso al datore di lavoro pubblico, ciò deriva dal fatto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'anzidetta normativa è volta a garantire l'obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost., e nel principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.; pertanto, la suindicata conseguenza non ha nulla a che vedere con le sanzioni amministrative di cui alla leggen. 689 del 1981, cui si richiamano le difese del ricorrente (Cass., n. 24377 del 2022). 14. Erroneamente la Corte d’Appello , nel decidere la controversianella parte in cui ha dichiarato inapplicabile la sanzione exart. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha escluso il rilievo della qualità di socio accomandatario della società [OSCURATO:SOCIETA] ricoperta dal lavoratore, in ragione dellamancanza di accertamento in concretosvolto circa l’effettiva attività lavorativa svolta in favore della società, atteso che la carica di socio accomandatario implica ex legequella di amministratore della società in accomandita semplice e lo svolgimento delle relative attività gestorie. 15. Pertanto, nella fattispecie in esame, in ragione di quanto sopra esposto, vanno affermati i seguenti principi di diritto: “Ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel lavoro pubblico contrattualizzato, quando il lavoratore pubblico è socio accomandatario amministratore di una società in accomandita semplice – ferm o restando la più severa disciplina dettata dall’art.53, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che nel richiamare l’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, sancisce l’incompatibilità dello status di pubblico dipendente con lo svolgimento di attività imprenditoriale, che tuttavia non viene in rilievo nella fattispecie in esame – si è in presenza dello svolgimento di incarico retribuito soggetto ad autorizzazione, atteso che i proventi, quale che sia il “nomen” e la forma giuridica che gli stessi assumano in ragione della disciplina societaria o fiscale, si avvalgano e si producono proprio in ragione dell’attività di amministrazione posta in essere dal socio accomandatario amministratore, e trova dunque applicazione l’art. 53, comma 7,del d.lgs. n. 165 del 2001. In presenza di incarico retribuito ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, è necessaria da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro una previa verifica puntuale, di volta in volta, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi nell’attività espletata all'esterno e dell’impegno, in termini di energie intellettuali e lavorative, richiesto al propriodipendente dalla medesima attività ” . 16. La Corte in ragione deisuddetti principi accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnataper la parte non coperta dal giudicato interno e decidendo nel merito , non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, rigetta la domanda introduttiva del giudizio per la parte non coperta dal giudicato interno con cui veniva impugnata la sanzione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativamente alla somma di euro 145.170,00 (società [OSCURATO:SOCIETA]). 17. In ragione degli esiti alterni, compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito riget
Sentenza Cassazione n. 08846/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris