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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 17013/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) LEVAC Luciano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) LEVAK Ottavio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) LEVAK Gioi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) HUDOROVICH Pablo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le conclusioni scritte depositate in data 11 marzo 2022. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni il Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. LEVAC Luciano, LEVAK Ottaviano, LEVAK Gioi e HUDOROVIC Pablo hanno proposto, a mezzo del loro difensore, ricorso avverso la sentenza con la quale, in data 11/12/2020, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 20/02/2020 con la quale i ricorrenti sono stati condannati alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 56 e 640 cod. pen. 2.

I ricorrenti lamentano, come unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera e) in relazione all'art. 546 comma primo n. 2) cod.proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione conseguente all'omessa indicazione della pena base individuata per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. e dell'entità della riduzione applicata ai sensi dell'art. 56 cod. pen.

La motivazione è carente in ordine alle scelte di dosimetria della pena ed, in particolare, in relazione ai motivi che hanno indotto il giudicante a determinare la pena in misura superiore al minimo edittale e a non applicare la riduzione massima prevista dall'art. 56 cod. pen.

La sentenza di primo grado riporta un errore nella quantificazione dell'aumento di pena ex art. 61, n. 7 cod. pen. in quanto il Giudice -dopo aver disposto l'aumento di un quinto della pena base- ha applicato un aumento aritmetico pari ad un quarto della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte di appello.

2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di appello con minimali modifiche di lessico o singoli termini, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni 1:1 diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181 - 01).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso.

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo di impugnazione ben può essere presente nel motivo di ricorso ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta.

3. Passando all'esame delle specifiche doglianze, la Corte territoriale, facendo corretto impiego dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che l'omessa indicazione della pena base per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e del quantum della riduzione ex art. 56 cod. pen. non comporta la nullità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il reato tentato costituisce fattispecie autonoma rispetto al reato consumato e che, di conseguenza, è corretta una descrizione del calcolo della pena che non riporti espressamente l'indicazione della riduzione prevista per il reato consumato (cfr. ex multis Cass. Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 - 01: «La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in 1/ motivazione della scelta commisurativa»).4.

La Corte territoriale ha adeguatamente esposto il percorso logico- motivazionale posto a fondamento della determinazione della pena, elencando gli indicatori che hanno indotto a ritenere congrua una pena superiore al minimo edittale (condotta articolata ed idonea a creare una apparenza di verosimiglianza, significativa offensività degli artifici e raggiri, particolare intensità del dolo, grave danno economico che le condotte delittuose potevano causare alla persone offese).

I giudici di appello hanno, inoltre, affermato, con motivazione sintetica ma esaustiva, la congruità dell'aumento conseguente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., aumento contenuto in misura inferiore all'aumento di 1/3 della pena base. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale il decidente assolve adeguatamente all'obbligo motivazionale con la sintetica enunciazione della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (vedi tra le tante Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi, come nel caso oggetto di analisi, di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che il decidente ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art.. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20/5/1989, Mancusi, Rv 181825-01 e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01 «Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo».

5. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi e coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

La lamentata indicazione erronea dell'aumento ex art. 61 n. 4 7 cod. pen. non inficia in alcun modo la legittimità del calcolo della pena trattandosi di un mero refuso privo di alcuna refluenza sulla dosimetria della pena in concreto irrogata.

6. Devono, in conclusione, esser dichiarati inammissibili, perché generici ed manifestamente infondati, i ricorsi.

Ne consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 rjnarzo 2022 iere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) LEVAC Luciano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) LEVAK Ottavio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) LEVAK Gioi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) HUDOROVICH Pablo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le conclusioni scritte depositate in data 11 marzo 2022. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni il Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. LEVAC Luciano, LEVAK Ottaviano, LEVAK Gioi e HUDOROVIC Pablo hanno proposto, a mezzo del loro difensore, ricorso avverso la sentenza con la quale, in data 11/12/2020, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 20/02/2020 con la quale i ricorrenti sono stati condannati alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 56 e 640 cod. pen. 2. I ricorrenti lamentano, come unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera e) in relazione all'art. 546 comma primo n. 2) cod.proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione conseguente all'omessa indicazione della pena base individuata per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. e dell'entità della riduzione applicata ai sensi dell'art. 56 cod. pen. La motivazione è carente in ordine alle scelte di dosimetria della pena ed, in particolare, in relazione ai motivi che hanno indotto il giudicante a determinare la pena in misura superiore al minimo edittale e a non applicare la riduzione massima prevista dall'art. 56 cod. pen. La sentenza di primo grado riporta un errore nella quantificazione dell'aumento di pena ex art. 61, n. 7 cod. pen. in quanto il Giudice -dopo aver disposto l'aumento di un quinto della pena base- ha applicato un aumento aritmetico pari ad un quarto della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte di appello. 2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di appello con minimali modifiche di lessico o singoli termini, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni 1:1 diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo di impugnazione ben può essere presente nel motivo di ricorso ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. 3. Passando all'esame delle specifiche doglianze, la Corte territoriale, facendo corretto impiego dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che l'omessa indicazione della pena base per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e del quantum della riduzione ex art. 56 cod. pen. non comporta la nullità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il reato tentato costituisce fattispecie autonoma rispetto al reato consumato e che, di conseguenza, è corretta una descrizione del calcolo della pena che non riporti espressamente l'indicazione della riduzione prevista per il reato consumato (cfr. ex multis Cass. Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 - 01: «La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in 1/ motivazione della scelta commisurativa»).4. La Corte territoriale ha adeguatamente esposto il percorso logico- motivazionale posto a fondamento della determinazione della pena, elencando gli indicatori che hanno indotto a ritenere congrua una pena superiore al minimo edittale (condotta articolata ed idonea a creare una apparenza di verosimiglianza, significativa offensività degli artifici e raggiri, particolare intensità del dolo, grave danno economico che le condotte delittuose potevano causare alla persone offese). I giudici di appello hanno, inoltre, affermato, con motivazione sintetica ma esaustiva, la congruità dell'aumento conseguente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., aumento contenuto in misura inferiore all'aumento di 1/3 della pena base. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale il decidente assolve adeguatamente all'obbligo motivazionale con la sintetica enunciazione della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (vedi tra le tante Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi, come nel caso oggetto di analisi, di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che il decidente ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art.. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20/5/1989, Mancusi, Rv 181825-01 e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01 «Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo». 5. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi e coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. La lamentata indicazione erronea dell'aumento ex art. 61 n. 4 7 cod. pen. non inficia in alcun modo la legittimità del calcolo della pena trattandosi di un mero refuso privo di alcuna refluenza sulla dosimetria della pena in concreto irrogata. 6. Devono, in conclusione, esser dichiarati inammissibili, perché generici ed manifestamente infondati, i ricorsi. Ne consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 rjnarzo 2022 iere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17013/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris