CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, in data 24 giugno 2021, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Padova il 20 luglio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'avere provocato un incidente stradale e dall'orario notturno (art. 186, commi 2 lettera C, 2-bis e 2-sexies, Cod. Strada), accertato in Teolo il 26 marzo 2018. [OSCURATO:PERSONA] é addebitato di avere guidato l'autovettura meglio specificata nel capo d'imputazione con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I (risultato alla prima misurazione pari a 1,79 g/I, alla seconda misurazione pari a 1,72 g/l) e di avere, in tali condizioni, provocato un incidente stradale in orario compreso fra le 22 e le 7. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Battistin, tramite il suo difensore di fiducia; il ricorso é articolato in tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine alle ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato, a fronte di quanto dedotto con i motivi d'appello, con i quali si era osservato che non si era tenuto conto dell'esito della misurazione alcolimetrica in relazione al tempo decorso tra la cessazione dell'assunzione di bevande alcoliche, da parte del ricorrente, e la sottoposizione dello stesso a misurazione del tasso alcolemico. Tra il sinistro e la rilevazione, osserva l'esponente, era decorsa circa un'ora e 12 minuti, di tal che, per accertare quale fosse il tasso alcolemico del Battistin nel momento in cui egli si trovava alla guida del suo veicolo, occorreva tenere presente il processo fisiologico in base alla quale vi é un'iniziale fase crescente del tasso alcolennico, fino al raggiungimento di un picco alcolico che in un momento successivo comincia a calare e che, secondo il ricorrente, non era possibile collocare temporalmente nel caso di specie, con conseguente incertezza circa l'affidabilità della misurazione; le argomentazioni proposte nell'atto di appello sono state ignorate dalla Corte di merito, che non si é confrontata con quanto dedotto sul punto con l'atto d'appello. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso l'esponente censura, ancora sotto la specie del vizio di motivazione, l'assunto della Corte di merito che pretende di qualificare la condotta dell'imputato nella fascia di maggiore gravità, pur a fronte di una sostanziale incertezza e inattendibilità della rilevazione etilonnetrica, che avrebbe imposto - per il principio del favor rei - di valutare tale condotta come inquadrabile nell'ipotesi più lieve. 2.3. Con il terzo motivo l'esponente censura, ancora sotto la specie del vizio di motivazione, la mancata riduzione della sanzione al minimo edittale, in relazione alla quale la Corte di merito non ha ritenuto di sottoporre ad esame gli elementi positivi forniti con l'atto di appello e meritevoli di valutazione ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio in termini di maggiore mitezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Ed invero, in esso si censura la decisione della Corte di merito di confermare la sentenza di condanna pur a fronte di motivi d'appello nei quali si poneva in discussione la misurazione del tasso alcolemico del Battistin, avvenuta oltre un'ora dopo il momento in cui questi era alla guida del suo veicolo e caratterizzata da un andamento decrescente. Sul punto, il deducente assume come dotata di forza dimostrativa e di oggettiva scientificità la teoria in base alla quale occorrerebbe stabilire, attraverso la valutazione di alcuni elementi, una relazione tra la concentrazione ematica al momento della misurazione, quella estrapolata ai momento dell'assunzione e le ulteriori caratteristiche rilevanti ai fini della velocità di eliminazione dell'alcool dall'organismo, in modo da poter risalire, in linea teorica, al livello di concentrazione dell'alcool nel sangue nei diversi momenti successivi all'assunzione. Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che non può ammettersi in questa sede la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito; nella specie, il grado di attendibilità scientifica della tesi sostenuta dal ricorrente non risulta suscettibile di valutazione in sede di sindacato di legittimità, soprattutto perché non risultano suscettibili di specifico accertamento - quand'anche si volesse accreditare alla teoria in esame il carisma dell'univoca scientificità - le variabili del caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso. In secondo luogo, va evidenziato che nel nostro sistema penale non vi é spazio per le c.d. prove legali, sì che la prova del reato può essere tratta, al di là di ogni ragionevole dubbio, allorquando vengano rilevate sul conducente le manifestazioni esteriori tipiche dello stato di alterazione da alcool e la dipendenza di quest'ultimo dall'assunzione di bevande alcoliche venga confermata, sul piano della convergenza indiziarla, dagli esiti degli accertamenti strumentali o sui liquidi biologici; senza contare che, nella specie, il superamento (anche) della soglia di 1,50 g/I (ossia della soglia minima per configurare l'ipotesi di maggiore gravità) é avvenuto in misura tale da indurre comunque la Corte di merito a ravvisare in esso un'autonoma dimostrazione del grado di ebbrezza dell'imputato anche nel momento in cui questi era alla guida del suo autoveicolo. In conclusione, deve registrarsi la carenza di specifici ed oggettivi elementi dimostrativi del fatto che la misurazione del tasso alcolemico sul Battistin fosse inattuale in termini potenzialmente decisivi rispetto al momento in cui costui era alla guida del suo veicolo, e che il grado etilico dello stesso potesse essere un'ora e mezza prima inferiore al valore soglia o comunque a quello corrispondente alla fascia di maggiore gravità. 1.1. Il secondo motivo é, a sua volta, infondato per ragioni del tutto analoghe a quelle appena enunciate a proposito del primo motivo, atteso che il tempo trascorso dal momento in cui il prevenuto aveva assunto alcolici e si era posto alla guida a quello in cui avvenne la misurazione non era tale da elidere l'affidabilità della rilevazione mediante etilometro (avuto riguardo al fatto che la giurisprudenza di legittimità riconosce valore perfino alle misurazioni eseguite a distanza di qualche ora, alla duplice condizione che venga stabilita un'apprezzabile connessione tra incidente stradale e condotta del conducente e che non vi sia soluzione di continuità tra l'incidente ed il materiale reperimento del soggetto da sottoporre ad esame: cfr. ex multis Sez. 6, Sentenza n. 35594 del 16/06/2015, Morotti, Rv. 264665). 1.2. E', infine, infondato il terzo e ultimo motivo: si rammenta che l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (fra le tante vds. Sez. 5, Sentenza n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). Nella specie, anche tenuto conto del fatto che il Battistin aveva già ottenuto, in primo grado, le circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio giustifica adeguatamente la pena irrogata sulla base dell'elevato tasso alcolemico, contestualizzando altresì il fatto con l'avvenuta provocazione di un incidente. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente