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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2025

ECLI:EU:T:2025:663
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0187_INF

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 2 luglio 2025 –

PT [OSCURATO:PERSONA]

e PT [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑187/23) «Politica commerciale – Dumping – Importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia – Dazio antidumping definitivo – Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 – Domanda di inchiesta del singolo caso – Indebita gravosità – Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Proseguimento dell’inchiesta dopo il ritiro della denuncia – Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 – Articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento 2016/1036 – Analisi del pregiudizio – Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Analisi dell’interesse dell’Unione – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Richieste di esame individuale dei produttori esportatori non inseriti nel campione – Obbligo della Commissione di procedere a tale esame individuale – Assenza – Commissione che può rifiutare detto esame individuale in considerazione della complessità e dell’effetto sulla durata dell’indagine – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 17, § 3) (v. punti 29‑62, 66‑69)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Richieste di esame individuale dei produttori esportatori non inseriti nel campione – Obbligo della Commissione di procedere a tale esame individuale – Assenza – Commissione che può rifiutare detto esame individuale in considerazione della complessità e dell’effetto sulla durata dell’indagine – Irrilevanza del numero di richieste di esame individuale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 17, § 3) (v. punti 74, 75)

3. Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Decisione della Commissione che istituisce dazi antidumping – Presa in considerazione della prassi decisionale pregressa delle istituzioni – Assenza – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Assenza (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036) (v. punto 95, 96, 188, 262)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Obbligo della Commissione di chiudere il procedimento a seguito del ritiro della denuncia – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 9, § 1) (v. punti 152‑156)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Apertura dell’inchiesta – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 5, § 1, 3, 6 e 9) (v. punti 160, 163‑165)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Obbligo della Commissione di concludere il procedimento in seguito alla diminuzione del sostegno apportato alla denuncia al di sotto delle soglie minime – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 5, §§ 1 e 4) (v. punti 161, 162, 270)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Valutazione dell’interesse dell’Unione – Criteri – Considerazione del ritiro della denuncia – Presupposto – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 21, §§ 1 e 7) (v. punti 177‑183, 251)

8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Ritiro della denuncia – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, § 2, 3, 5 e 6) (v. punti 200‑204)

9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indicatori che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 3 e 5) (v. punti 209‑230)

10. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Valutazione dell’interesse dell’Unione – Criteri – Presa in considerazione di dati successivi al periodo dell’inchiesta – Rifiuto della Commissione di prendere in considerazione talune informazioni per il solo motivo della loro anteriorità al periodo dell’inchiesta – Errore di diritto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 6, § 1, comma 3, e 21, §§ 1 e 7) (v. punti 281‑317) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La PT [OSCURATO:PERSONA] e la PT [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0187_INF Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 2 luglio 2025 – PT [OSCURATO:PERSONA] e PT [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑187/23) «Politica commerciale – Dumping – Importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia – Dazio antidumping definitivo – Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 – Domanda di inchiesta del singolo caso – Indebita gravosità – Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Proseguimento dell’inchiesta dopo il ritiro della denuncia – Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 – Articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento 2016/1036 – Analisi del pregiudizio – Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Analisi dell’interesse dell’Unione – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Richieste di esame individuale dei produttori esportatori non inseriti nel campione – Obbligo della Commissione di procedere a tale esame individuale – Assenza – Commissione che può rifiutare detto esame individuale in considerazione della complessità e dell’effetto sulla durata dell’indagine – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 17, § 3) (v. punti 29‑62, 66‑69) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Richieste di esame individuale dei produttori esportatori non inseriti nel campione – Obbligo della Commissione di procedere a tale esame individuale – Assenza – Commissione che può rifiutare detto esame individuale in considerazione della complessità e dell’effetto sulla durata dell’indagine – Irrilevanza del numero di richieste di esame individuale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 17, § 3) (v. punti 74, 75) 3. Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Decisione della Commissione che istituisce dazi antidumping – Presa in considerazione della prassi decisionale pregressa delle istituzioni – Assenza – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Assenza (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036) (v. punto 95, 96, 188, 262) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Obbligo della Commissione di chiudere il procedimento a seguito del ritiro della denuncia – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 9, § 1) (v. punti 152‑156) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Apertura dell’inchiesta – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 5, § 1, 3, 6 e 9) (v. punti 160, 163‑165) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Obbligo della Commissione di concludere il procedimento in seguito alla diminuzione del sostegno apportato alla denuncia al di sotto delle soglie minime – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 5, §§ 1 e 4) (v. punti 161, 162, 270) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Valutazione dell’interesse dell’Unione – Criteri – Considerazione del ritiro della denuncia – Presupposto – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 21, §§ 1 e 7) (v. punti 177‑183, 251) 8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Ritiro della denuncia – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, § 2, 3, 5 e 6) (v. punti 200‑204) 9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indicatori che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 3 e 5) (v. punti 209‑230) 10. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Valutazione dell’interesse dell’Unione – Criteri – Presa in considerazione di dati successivi al periodo dell’inchiesta – Rifiuto della Commissione di prendere in considerazione talune informazioni per il solo motivo della loro anteriorità al periodo dell’inchiesta – Errore di diritto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 6, § 1, comma 3, e 21, §§ 1 e 7) (v. punti 281‑317) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La PT [OSCURATO:PERSONA] e la PT [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese.
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