Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2025
ECLI:EU:T:2025:663
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0187_INF
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 2 luglio 2025 –
PT [OSCURATO:PERSONA]
e
PT [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑187/23)
«Politica commerciale – Dumping – Importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia – Dazio antidumping definitivo – Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 – Domanda di inchiesta del singolo caso – Indebita gravosità – Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Proseguimento dell’inchiesta dopo il ritiro della denuncia – Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 – Articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento 2016/1036 – Analisi del pregiudizio – Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Analisi dell’interesse dell’Unione – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto»
1.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Richieste di esame individuale dei produttori esportatori non inseriti nel campione – Obbligo della Commissione di procedere a tale esame individuale – Assenza – Commissione che può rifiutare detto esame individuale in considerazione della complessità e dell’effetto sulla durata dell’indagine – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 17, § 3)
(v. punti 29‑62, 66‑69)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Richieste di esame individuale dei produttori esportatori non inseriti nel campione – Obbligo della Commissione di procedere a tale esame individuale – Assenza – Commissione che può rifiutare detto esame individuale in considerazione della complessità e dell’effetto sulla durata dell’indagine – Irrilevanza del numero di richieste di esame individuale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 17, § 3)
(v. punti 74, 75)
3.
Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Decisione della Commissione che istituisce dazi antidumping – Presa in considerazione della prassi decisionale pregressa delle istituzioni – Assenza – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Assenza
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036)
(v. punto 95, 96, 188, 262)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Obbligo della Commissione di chiudere il procedimento a seguito del ritiro della denuncia – Assenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 9, § 1)
(v. punti 152‑156)
5.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Apertura dell’inchiesta – Presupposti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 5, § 1, 3, 6 e 9)
(v. punti 160, 163‑165)
6.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Obbligo della Commissione di concludere il procedimento in seguito alla diminuzione del sostegno apportato alla denuncia al di sotto delle soglie minime – Assenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 5, §§ 1 e 4)
(v. punti 161, 162, 270)
7.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Valutazione dell’interesse dell’Unione – Criteri – Considerazione del ritiro della denuncia – Presupposto – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 21, §§ 1 e 7)
(v. punti 177‑183, 251)
8.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Ritiro della denuncia – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, § 2, 3, 5 e 6)
(v. punti 200‑204)
9.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indicatori che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 3 e 5)
(v. punti 209‑230)
10.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Valutazione dell’interesse dell’Unione – Criteri – Presa in considerazione di dati successivi al periodo dell’inchiesta – Rifiuto della Commissione di prendere in considerazione talune informazioni per il solo motivo della loro anteriorità al periodo dell’inchiesta – Errore di diritto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 6, § 1, comma 3, e 21, §§ 1 e 7)
(v. punti 281‑317)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La PT [OSCURATO:PERSONA] e la PT [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese.