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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 07686/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1730/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio, domiciliata presso il proprio in- dirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenzan. 472 /20 20 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 7 /02/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 1730/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 23/3/2020, la Corte d’appello di Firenze hadichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] sandra Moroni avverso la sentenza con la quale la medesima corte d’appello fiorentina aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dallaMoroni avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado avevastatuito su una controversia intercor sa tra la medesima Moroni eMarina Torrini in materia locatizia; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla Moroniavendo quest’ultima prospettato unicamente l’avv enuta com- missione, nella sentenza impugnata, di errori di diritto, e non già di erroridi fatto suscettibili di giustificare l’impugnazione per revocazione proposta; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ri- corso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione, illu- stratoda successiva memoria; nessunintimato ha svolto difese in questa sede; consideratoche, dev’essere preliminarmente rilevata l’irritualità del deposito, da partedella ricorrente (difesa in proprio), in data 28/02/2022, di una memoriaintesa all’illustrazione del ricorso, non risultando la Moroni più iscritta (secondo quanto risultante dalla certificazione trasmessa dal competenteComitato presso il Consiglio nazionale forense) all’Albo dei difensoriammessi a l patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altreGiurisdizioni Superiori a far data dal 22/12/2021; nelmerito del ricorso , con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione di norme di di- ritto,nullità della sentenza o del procedimento ed omesso esame di Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 1730/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fattidecisivi controversi, per avere la corte territoriale omesso l’indica- zione,nel provvedimento impugnato, delle norme poste a base degli errorianche negli atti pubblici rilevati da ll’odierna ricorrente; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come , con il motivo in esame , l’odiern a ricor- rentesi sia limita ta a denunciare unicamente talune pretes e omission i, ascritteal giudice a quo , riferite alla mancata riproduzione delle “ norme a base degli errori rilevati anche negli atti pubblici dall’odierna ricor- rente”(pag. 10 del ricorso) ; sitratta di (eventuali) omissioni – rinve nibili , peraltro , nell’esposi- zionedel fatto processuale, e non già nei motivi della decisione – che non costituiscono errori di fatto suscettibili di integrare gli estremi di unerrore revocatorio e, in quanto tali, non risultano ammissibilmente rilevabiliin questa sede di revocazione; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sen- tenzao del procedimento ed omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello (originariamente proposto) sulla ba se dell’art. 342 c.p.c., a diredella ricorrente non applicabile al rito del lavoro esteso alla materia locatiziaex art. 447 - bis c.p.c.; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la corte territoriale abbia sostanzialmente rilevatol’inammissibilità dell’appello in ragione della specificità dei mo- tiviproposti a fondamento dell’impugnazione, a nulla rilevando, ai f ini della decisione, il mancato richiamo a ll’art. 434 c.p.c. in relazione all’art.447-bis c.p.c. ; sitratta, pertanto, di un errore innocuo, del tutto privo di rilevanza ai fini della decisione, al più idoneo a giustificare la correzione della motivazione, senza alcuna incidenza sul tenore della decisione as- sunta; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 1730/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché per omessoesame di fatti decisivi controversi, per essere la corte territo- rialeincorsa nell’errore di fatto consistito nell’affermazione dell’obbligo, in capo all’appellan te, di articolare la propria impugnazione secondo motivispecifici e chiari; ilmotivo infondato; osservail C ollegio come la censura in esame, là dove sost iene che ilrilievo di aspecificità fatto proprio d a lla sentenza revocanda avrebbe dovuto essere int eso come errore di fatto è privo di pregio , avendo giudicea quo correttamente affermato tratta rsi di un ipotetico errore divalutazione del requisito della specificità , e dunque di un errore di dirittonon censurabil e in sede di revocazione; varràperaltr o sottolineare l’a ssoluta incomprensibili tà (e dunque l’inevitabileinammissibilità), in chiave critica, de i rilievi svolti sub D3a) eD3b) del ricorso, là dove da intendere correlati al motivo in esame o anchea quelli precedent emente articolati dall’odierna ricorrente ; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché per omessoesame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territo- riale erroneamente riconosc iuto, in un verbale ex art. 429 c.p.c., la pretesaavvenuta pronuncia di una sentenza mai depositata, e dunque diuna sentenza nulla, se non inesistente; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità della sentenzao del procedimento, nonché per omesso esame di fatti deci- sivicontroversi, per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscerela nullità della costituzione di controparte in appello, nella specieavvenuta con una procura cartacea nulla, con la conseguente inesistenzadi tutti i successivi atti del processo; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 1730/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– s ono inammissibili; osservail Collegio come entrambe le censur e in esame non risultino munitedai requisiti minimi essenziali idonei a riconoscerle alla stregua dimotivi d’impugnazione ammissibilmente proposti in sede di legitti- mità,non risultando dette doglianze concretamente destinat e alla cen- suradi alcuna speci fica ratio decidendi , apparendo, al contrario, gene- ricamentediff us e in considerazioni di cui risulta ragionevolmente im- possibilecomprendere il senso ; ciòposto, essendosi in ogni caso consolidata la motivazione dettata a pag. 6 dal giudice a quo (circa l ’avvenuta deduzione, da parte dell’odierna ricorrente, di un errore di giudizio e non già di un errore revocatorio), quanto confusamente esposto dall’odiern a ricorrente deveritenersi integralmente privo di rilevanza ai fini della decisione; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché per omessoesame di fatti decisivi controv ersi, per avere la corte territo- rialeerroneamente ammesso la costituzione telematica di controparte con deposito di procura cartacea senza attestazione di conformità all’originale; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come giudice a quo abbia corret tamente fatto applicazionedella norma di cui all’art. 83 c.p.c. (ai sensi del quale “ Se laprocura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore chesi costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informaticaautenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, ancheregolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ” ), nonrisultando prevista in tale norma alcuna necessità di procedere , da partedel difensore , a un’attestazione di conformità dell’atto al suo ori- ginale; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 1730/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, tenuto conto (come specificamente rilevato dalla corte territoriale)che non si tratta di attestare la conformità di quanto tra- smessotelematicamente a un originale ‘ informatico ’ , bensì di trasmet- tereun atto nato come analogico e solo successivamente trasformato indocumento informatico , nessuna attestazione di conformità all’origi- naleavrebbe, pertanto, dovuto compiere il difensore della controparte; conil settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità della sentenzao del procedimento, nonché per omesso esame di fatti deci- sivicontroversi, per avere la cort e territoriale erroneamente condan- natola ricorrente alle spese anche ex D.M. n. 55/2014, “ poiché le ca- pacità erano solo riguardo i compensi nel rapporto cliente/parte e di cui anche qui si chiede la disapplicazione ex art. 5 L. 2248/1865 all. e)”; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come l’odierna ricorrente abbia proposto il mo- tivoin esame in forme che ne rendono assolutamente impossibile com- prenderneil senso (“ infine ed in oltremodo violazioni di legge aver con- dannato anche ex DM 55 / 2014 att o nullo ex art . 13 c.

VI L. 247/12 poiché le capacità erano solo riguardo i compensi nel rapporto cliente/partee di cui anche qui si chiede la disapplicazione ex art. 5 L. 2248/1865 all. e) ”) , con la conseguente impossibilità per il giudice di legittimitàdi procedere a una ragionevole identificazione del preteso vizioascritto al provvedimento impugnato e alle asserite ragioni dell’er- roredenunciato; sullabase delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la com- plessivainfondatezza delle censure esa minate, dev ’ essere pronunciato ilrigetto del ricorso; nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessunintimato svolto difese in questa sede; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 1730/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’esserea ltresì attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater deld.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, p er il ricorso, a normadell’art. 1 - bis, dello stesso articolo 13; P.Q.M.

Rigettail ricorso.

Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1730/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio, domiciliata presso il proprio in- dirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenzan. 472 /20 20 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 7 /02/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 1730/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 23/3/2020, la Corte d’appello di Firenze hadichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] sandra Moroni avverso la sentenza con la quale la medesima corte d’appello fiorentina aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dallaMoroni avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado avevastatuito su una controversia intercor sa tra la medesima Moroni eMarina Torrini in materia locatizia; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla Moroniavendo quest’ultima prospettato unicamente l’avv enuta com- missione, nella sentenza impugnata, di errori di diritto, e non già di erroridi fatto suscettibili di giustificare l’impugnazione per revocazione proposta; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ri- corso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione, illu- stratoda successiva memoria; nessunintimato ha svolto difese in questa sede; consideratoche, dev’essere preliminarmente rilevata l’irritualità del deposito, da partedella ricorrente (difesa in proprio), in data 28/02/2022, di una memoriaintesa all’illustrazione del ricorso, non risultando la Moroni più iscritta (secondo quanto risultante dalla certificazione trasmessa dal competenteComitato presso il Consiglio nazionale forense) all’Albo dei difensoriammessi a l patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altreGiurisdizioni Superiori a far data dal 22/12/2021; nelmerito del ricorso , con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione di norme di di- ritto,nullità della sentenza o del procedimento ed omesso esame di Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 1730/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fattidecisivi controversi, per avere la corte territoriale omesso l’indica- zione,nel provvedimento impugnato, delle norme poste a base degli errorianche negli atti pubblici rilevati da ll’odierna ricorrente; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come , con il motivo in esame , l’odiern a ricor- rentesi sia limita ta a denunciare unicamente talune pretes e omission i, ascritteal giudice a quo , riferite alla mancata riproduzione delle “ norme a base degli errori rilevati anche negli atti pubblici dall’odierna ricor- rente”(pag. 10 del ricorso) ; sitratta di (eventuali) omissioni – rinve nibili , peraltro , nell’esposi- zionedel fatto processuale, e non già nei motivi della decisione – che non costituiscono errori di fatto suscettibili di integrare gli estremi di unerrore revocatorio e, in quanto tali, non risultano ammissibilmente rilevabiliin questa sede di revocazione; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sen- tenzao del procedimento ed omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello (originariamente proposto) sulla ba se dell’art. 342 c.p.c., a diredella ricorrente non applicabile al rito del lavoro esteso alla materia locatiziaex art. 447 - bis c.p.c.; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come la corte territoriale abbia sostanzialmente rilevatol’inammissibilità dell’appello in ragione della specificità dei mo- tiviproposti a fondamento dell’impugnazione, a nulla rilevando, ai f ini della decisione, il mancato richiamo a ll’art. 434 c.p.c. in relazione all’art.447-bis c.p.c. ; sitratta, pertanto, di un errore innocuo, del tutto privo di rilevanza ai fini della decisione, al più idoneo a giustificare la correzione della motivazione, senza alcuna incidenza sul tenore della decisione as- sunta; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 1730/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché per omessoesame di fatti decisivi controversi, per essere la corte territo- rialeincorsa nell’errore di fatto consistito nell’affermazione dell’obbligo, in capo all’appellan te, di articolare la propria impugnazione secondo motivispecifici e chiari; ilmotivo infondato; osservail C ollegio come la censura in esame, là dove sost iene che ilrilievo di aspecificità fatto proprio d a lla sentenza revocanda avrebbe dovuto essere int eso come errore di fatto è privo di pregio , avendo giudicea quo correttamente affermato tratta rsi di un ipotetico errore divalutazione del requisito della specificità , e dunque di un errore di dirittonon censurabil e in sede di revocazione; varràperaltr o sottolineare l’a ssoluta incomprensibili tà (e dunque l’inevitabileinammissibilità), in chiave critica, de i rilievi svolti sub D3a) eD3b) del ricorso, là dove da intendere correlati al motivo in esame o anchea quelli precedent emente articolati dall’odierna ricorrente ; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché per omessoesame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territo- riale erroneamente riconosc iuto, in un verbale ex art. 429 c.p.c., la pretesaavvenuta pronuncia di una sentenza mai depositata, e dunque diuna sentenza nulla, se non inesistente; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità della sentenzao del procedimento, nonché per omesso esame di fatti deci- sivicontroversi, per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscerela nullità della costituzione di controparte in appello, nella specieavvenuta con una procura cartacea nulla, con la conseguente inesistenzadi tutti i successivi atti del processo; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 1730/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– s ono inammissibili; osservail Collegio come entrambe le censur e in esame non risultino munitedai requisiti minimi essenziali idonei a riconoscerle alla stregua dimotivi d’impugnazione ammissibilmente proposti in sede di legitti- mità,non risultando dette doglianze concretamente destinat e alla cen- suradi alcuna speci fica ratio decidendi , apparendo, al contrario, gene- ricamentediff us e in considerazioni di cui risulta ragionevolmente im- possibilecomprendere il senso ; ciòposto, essendosi in ogni caso consolidata la motivazione dettata a pag. 6 dal giudice a quo (circa l ’avvenuta deduzione, da parte dell’odierna ricorrente, di un errore di giudizio e non già di un errore revocatorio), quanto confusamente esposto dall’odiern a ricorrente deveritenersi integralmente privo di rilevanza ai fini della decisione; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché per omessoesame di fatti decisivi controv ersi, per avere la corte territo- rialeerroneamente ammesso la costituzione telematica di controparte con deposito di procura cartacea senza attestazione di conformità all’originale; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come giudice a quo abbia corret tamente fatto applicazionedella norma di cui all’art. 83 c.p.c. (ai sensi del quale “ Se laprocura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore chesi costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informaticaautenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, ancheregolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ” ), nonrisultando prevista in tale norma alcuna necessità di procedere , da partedel difensore , a un’attestazione di conformità dell’atto al suo ori- ginale; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 1730/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, tenuto conto (come specificamente rilevato dalla corte territoriale)che non si tratta di attestare la conformità di quanto tra- smessotelematicamente a un originale ‘ informatico ’ , bensì di trasmet- tereun atto nato come analogico e solo successivamente trasformato indocumento informatico , nessuna attestazione di conformità all’origi- naleavrebbe, pertanto, dovuto compiere il difensore della controparte; conil settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità della sentenzao del procedimento, nonché per omesso esame di fatti deci- sivicontroversi, per avere la cort e territoriale erroneamente condan- natola ricorrente alle spese anche ex D.M. n. 55/2014, “ poiché le ca- pacità erano solo riguardo i compensi nel rapporto cliente/parte e di cui anche qui si chiede la disapplicazione ex art. 5 L. 2248/1865 all. e)”; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come l’odierna ricorrente abbia proposto il mo- tivoin esame in forme che ne rendono assolutamente impossibile com- prenderneil senso (“ infine ed in oltremodo violazioni di legge aver con- dannato anche ex DM 55 / 2014 att o nullo ex art . 13 c. VI L. 247/12 poiché le capacità erano solo riguardo i compensi nel rapporto cliente/partee di cui anche qui si chiede la disapplicazione ex art. 5 L. 2248/1865 all. e) ”) , con la conseguente impossibilità per il giudice di legittimitàdi procedere a una ragionevole identificazione del preteso vizioascritto al provvedimento impugnato e alle asserite ragioni dell’er- roredenunciato; sullabase delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la com- plessivainfondatezza delle censure esa minate, dev ’ essere pronunciato ilrigetto del ricorso; nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessunintimato svolto difese in questa sede; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 1730/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’esserea ltresì attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater deld.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, p er il ricorso, a normadell’art. 1 - bis, dello stesso articolo 13; P.Q.M. Rigettail ricorso. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza
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