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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 25098/2026

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o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Vercellivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice del riesame, ha integralmenteconfermato il provvedimento del Tribunale dibattimentale di Vercelli in data 2 febbraio 2026,che aveva disposto il sequestro conservativo sino alla concorrenza della somma di euro590.000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a «n. 90 imputazioni(di appropriazione indebita, truffa e sostituzione di persona)».2.

Ricorrono per cassazione i suddetti indagati, a mezzo del proprio difensore, con unprimo atto di impugnazione, diretto a censurare la carenza assoluta di motivazione.Sono stati successivamente proposti, nell’ambito di un «ricorso integrativo», cinquemotivi aggiunti.2.1.

Con il primo motivo, si deduce ulteriormente la nullità insanabile derivantedall’emissione di un provvedimento contenente il solo dispositivo di rigetto, in modo che ildeposito della successiva ordinanza configurerebbe un irrituale tentativo di sanatoria di un2.2.

Con il secondo motivo, la difesa contesta la compressione del diritto di difesa,essendosi ritenuta «non necessaria una conoscenza effettiva e tempestiva degli [atti posti afondamento della misura] da parte dell’assistenza tecnica».2.3.

Il terzo motivo è diretto a contestare la mancata applicazione dell’art. 324, comma8, cod. proc. pen., poiché, in presenza di una documentata deduzione sulla«sequestrabilità/pignorabilità» dell’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], tale questione non èstata rimessa al giudice civile.2.4.

Con il quarto motivo, la difesa si duole della ribadita sussistenza del periculum,ravvisata sulla sola base della asserita incapienza dei ricorrenti, senza verificare lacorrettezza della base di calcolo adoperata e la concreta incidenza delle pregresse garanziereali.2.5.

Con il quinto motivo, infine, si eccepisce l’incongrua determinazione del quantum,meramente confermativa delle richieste di parte e non raccordata a parametri oggettivi.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati,generici e non consentiti.In un’ottica di favor impugnationis, devono ritenersi costituire un nuovo ricorsotempestivo (in quanto proposto entro il decimo giorno dalla notifica dell’ordinanza di riesame)i motivi nuovi presentati nel secondo atto di ricorso, nonostante il difetto di connessione, exart. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen., con i punti della decisioni investiti dal ricorsooriginario (inerente soltanto a una pretesa carenza grafica dell’apparato giustificativo).2.

L’unico motivo articolato nel primo ricorso e il primo motivo “aggiunto” sonomanifestamente infondati, trascurando di considerare che il combinato disposto di cui agliartt. 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., prevede proprio che il Tribunaleprovveda sulla richiesta di riesame, depositando il dispositivo, entro dieci giorni dallatrasmissione degli atti, mentre la motivazione del provvedimento, in applicazione della normagenerale sul procedimento camerale, potrà essere depositata nel previsto termineordinatorio, senza che ciò abbia influenza sulla efficacia del provvedimento (Sez.

U, n. 7 del17/04/1996, Moni, Rv. 205256-01; Sez. 3, n. 14603 del 24/03/2015, Ricci, Rv. 263334-01).3.

Il secondo motivo “aggiunto” è insuperabilmente aspecifico, siccome del tutto privo diun’effettiva portata censoria, in difetto di illustrazione delle lamentate irritualità procedurali, lacui individuazione è irritualmente rimessa al Collegio (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, DellaMonica, Rv. 285870-01; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-02; Sez. 1, n.39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01).4.

Il terzo motivo “aggiunto” è manifestamente infondato, poiché il giudice del riesame ètenuto a devolvere al giudice civile l’eventuale controversia sulla proprietà della cosaesclusivamente solo quando ritenga che debba essere restituita, avendo dispostol’annullamento, per qualsiasi ragione, del provvedimento genetico (Sez. 6, n. 1662 del13/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287423-01; Sez. 5, n. 21157 del 26/03/2019,Scermino, Rv. 275348-01).5.

Il quarto e il quinto motivo aggiunto sono meramente reiterativi, a fronte di unacongrua motivazione – intangibile ex art. 325 cod. proc. pen. – dei giudici del meritocautelare in tema di sussistenza del rischio di dispersione patrimoniale, alla luce dell’entitàdel patrimonio, inciso da plurime ipoteche (anche giudiziali) e della consistenza dei creditiinvocati (calcolati sulla base delle imputazioni e degli atti di parte, sufficientemente scrutinaticon limitazione del quantum rispetto alle richieste).4.

In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Vercellivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice del riesame, ha integralmenteconfermato il provvedimento del Tribunale dibattimentale di Vercelli in data 2 febbraio 2026,che aveva disposto il sequestro conservativo sino alla concorrenza della somma di euro590.000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a «n. 90 imputazioni(di appropriazione indebita, truffa e sostituzione di persona)».2. Ricorrono per cassazione i suddetti indagati, a mezzo del proprio difensore, con unprimo atto di impugnazione, diretto a censurare la carenza assoluta di motivazione.Sono stati successivamente proposti, nell’ambito di un «ricorso integrativo», cinquemotivi aggiunti.2.1. Con il primo motivo, si deduce ulteriormente la nullità insanabile derivantedall’emissione di un provvedimento contenente il solo dispositivo di rigetto, in modo che ildeposito della successiva ordinanza configurerebbe un irrituale tentativo di sanatoria di un2.2. Con il secondo motivo, la difesa contesta la compressione del diritto di difesa,essendosi ritenuta «non necessaria una conoscenza effettiva e tempestiva degli [atti posti afondamento della misura] da parte dell’assistenza tecnica».2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare la mancata applicazione dell’art. 324, comma8, cod. proc. pen., poiché, in presenza di una documentata deduzione sulla«sequestrabilità/pignorabilità» dell’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], tale questione non èstata rimessa al giudice civile.2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole della ribadita sussistenza del periculum,ravvisata sulla sola base della asserita incapienza dei ricorrenti, senza verificare lacorrettezza della base di calcolo adoperata e la concreta incidenza delle pregresse garanziereali.2.5. Con il quinto motivo, infine, si eccepisce l’incongrua determinazione del quantum,meramente confermativa delle richieste di parte e non raccordata a parametri oggettivi.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati,generici e non consentiti.In un’ottica di favor impugnationis, devono ritenersi costituire un nuovo ricorsotempestivo (in quanto proposto entro il decimo giorno dalla notifica dell’ordinanza di riesame)i motivi nuovi presentati nel secondo atto di ricorso, nonostante il difetto di connessione, exart. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen., con i punti della decisioni investiti dal ricorsooriginario (inerente soltanto a una pretesa carenza grafica dell’apparato giustificativo).2. L’unico motivo articolato nel primo ricorso e il primo motivo “aggiunto” sonomanifestamente infondati, trascurando di considerare che il combinato disposto di cui agliartt. 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., prevede proprio che il Tribunaleprovveda sulla richiesta di riesame, depositando il dispositivo, entro dieci giorni dallatrasmissione degli atti, mentre la motivazione del provvedimento, in applicazione della normagenerale sul procedimento camerale, potrà essere depositata nel previsto termineordinatorio, senza che ciò abbia influenza sulla efficacia del provvedimento (Sez. U, n. 7 del17/04/1996, Moni, Rv. 205256-01; Sez. 3, n. 14603 del 24/03/2015, Ricci, Rv. 263334-01).3. Il secondo motivo “aggiunto” è insuperabilmente aspecifico, siccome del tutto privo diun’effettiva portata censoria, in difetto di illustrazione delle lamentate irritualità procedurali, lacui individuazione è irritualmente rimessa al Collegio (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, DellaMonica, Rv. 285870-01; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-02; Sez. 1, n.39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01).4. Il terzo motivo “aggiunto” è manifestamente infondato, poiché il giudice del riesame ètenuto a devolvere al giudice civile l’eventuale controversia sulla proprietà della cosaesclusivamente solo quando ritenga che debba essere restituita, avendo dispostol’annullamento, per qualsiasi ragione, del provvedimento genetico (Sez. 6, n. 1662 del13/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287423-01; Sez. 5, n. 21157 del 26/03/2019,Scermino, Rv. 275348-01).5. Il quarto e il quinto motivo aggiunto sono meramente reiterativi, a fronte di unacongrua motivazione – intangibile ex art. 325 cod. proc. pen. – dei giudici del meritocautelare in tema di sussistenza del rischio di dispersione patrimoniale, alla luce dell’entitàdel patrimonio, inciso da plurime ipoteche (anche giudiziali) e della consistenza dei creditiinvocati (calcolati sulla base delle imputazioni e degli atti di parte, sufficientemente scrutinaticon limitazione del quantum rispetto alle richieste).4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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