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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 08313/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3798-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat& in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatbe e difes& dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLI; - ricorrente - 2022 contro 599 AGENZIA DELLE ENTRATE I elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che liO.rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6270/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 01/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: a seguito dell'acquisto della quota totale del 50% di un immobile ad uso commerciale sito in Salerno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricevevano un avviso di accertamento e di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava il valore dichiarato da Euro 12.600 ad Euro 119.000,00.

Proposto ricorso, la CTP di Salerno, in parziale accoglimento della domanda, rideterminava il valore in Euro 80.500,00 così come nelle more già rideterminato dall'Ufficio utilizzando il calcolo della capitalizzazione annua del presumibile reddito da locazione ritraibile dall'immobile facendo riferimento ad altro immobile di analoghe caratteristiche cui veniva fatto solo richiamo indicando gli estremi di registrazione.

Proposto appello da parte dei contribuenti, la CTR della Campania con sentenza in data 1.7.2016 rigettava il gravame ritenendo che non vi fosse una sostanziale differenza tra l'immobile oggetto del giudizio e quello oggetto di comparazione.

Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale dei figli Paolo e [OSCURATO:PERSONA].

L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

Parte ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Nullità del procedimento e della sentenza - Violazione art. 115 c.p.c. (art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata si fonda su una valutazione di fatto derivante da un documento (preteso contratto di locazione registrato in Salerno il 30.06.2011 al n. 6076) richiamato dall'Ufficio ma mai acquisito agli atti del giudizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 3, del d.p.r. n. 131 /1986 (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. )" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata ha erroneamente utilizzato il criterio di valutazione adottato dall'Ufficio non consentito dalla norma indicata che autorizza solo il riferimento al reddito dell'immobile in questione.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione dell'art. 51, comma 3, del d.p.r. n. 131 del 1986 (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente fatto riferimento al reddito lordo invece che al reddito netto.

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione artt. 43 comma 1 e 51, comma 3, del d.p.r. n. 131 del 1986 (art. 360 n. 3 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata, anche a voler ritenere ammissibile il riferimento ad un immobile diverso, ha riguardo ad un immobile che non presenta caratteristiche analoghe e analoghe condizioni.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Va premesso che in tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato come parametro di riferimento, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro impiegato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto tenuto in considerazione ai fini della comparazione (Sez. 5 n. 3388 /2019).

Ciò posto, nella specie parte ricorrente non ha provveduto né ad allegare l'avviso di rettifica e di liquidazione né a riprodurlo nel corpo del ricorso sicché non è possibile verificare in che modo tale atto abbia fatto riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto altro immobile ritenuto similare ovvero se ne abbia riportato o meno il contenuto.

La censura difetta pertanto di autosufficienza non consentendo di scrutinare il profilo denunciato.

I restanti motivi di ricorso sono del pari inammissibili.

Ed invero premesso che le censure attingono sotto diversi profili i criteri adottati dall'Ufficio per pervenire alla valutazione dell'immobile de quo, deve a riguardo ribadirsi che in tema di valutazione del valore di un bene ai fini dell'imposta di registro l'art. 51, comma 3 TUR non contiene un'elencazione tassativa dei criteri che l'Ufficio può utilizzare al fine di rettificare il valore dei terreni ben potendo utilizzare l'Amministrazione il criterio di valutazione che ritenga meglio rispondente al caso, con l'unico obbligo di motivare l'atto impositivo (art. 52, comma 2 bis, D.P.R. cit.) mediante enunciazione del criterio effettivamente adottato, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'amministrazione.

Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto di confermare ritenendolo congruo il criterio di valutazione adottato dall'Ufficio della "capitalizzazione della redditività dell'immobile" con riferimento ad immobile avente caratteristiche similari e prendendo come riferimento il presunto reddito lordo La valutazione di tali profili investe il merito della controversia e pertanto non può essere oggetto del vaglio della Corte cui spetta solo una funzione di controllo circa la legittimità dell'operato del giudice risultando nella specie l'iter logico valutativo logico e adeguatamente motivato.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l'applicazione ai ricorrenti dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.200,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ptiTT-~ norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3798-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat& in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatbe e difes& dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLI; - ricorrente - 2022 contro 599 AGENZIA DELLE ENTRATE I elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che liO.rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6270/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 01/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: a seguito dell'acquisto della quota totale del 50% di un immobile ad uso commerciale sito in Salerno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricevevano un avviso di accertamento e di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava il valore dichiarato da Euro 12.600 ad Euro 119.000,00. Proposto ricorso, la CTP di Salerno, in parziale accoglimento della domanda, rideterminava il valore in Euro 80.500,00 così come nelle more già rideterminato dall'Ufficio utilizzando il calcolo della capitalizzazione annua del presumibile reddito da locazione ritraibile dall'immobile facendo riferimento ad altro immobile di analoghe caratteristiche cui veniva fatto solo richiamo indicando gli estremi di registrazione. Proposto appello da parte dei contribuenti, la CTR della Campania con sentenza in data 1.7.2016 rigettava il gravame ritenendo che non vi fosse una sostanziale differenza tra l'immobile oggetto del giudizio e quello oggetto di comparazione. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale dei figli Paolo e [OSCURATO:PERSONA]. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. Parte ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Nullità del procedimento e della sentenza - Violazione art. 115 c.p.c. (art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata si fonda su una valutazione di fatto derivante da un documento (preteso contratto di locazione registrato in Salerno il 30.06.2011 al n. 6076) richiamato dall'Ufficio ma mai acquisito agli atti del giudizio. 2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 3, del d.p.r. n. 131 /1986 (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. )" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata ha erroneamente utilizzato il criterio di valutazione adottato dall'Ufficio non consentito dalla norma indicata che autorizza solo il riferimento al reddito dell'immobile in questione. 3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione dell'art. 51, comma 3, del d.p.r. n. 131 del 1986 (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente fatto riferimento al reddito lordo invece che al reddito netto. 4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione artt. 43 comma 1 e 51, comma 3, del d.p.r. n. 131 del 1986 (art. 360 n. 3 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata, anche a voler ritenere ammissibile il riferimento ad un immobile diverso, ha riguardo ad un immobile che non presenta caratteristiche analoghe e analoghe condizioni. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va premesso che in tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato come parametro di riferimento, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro impiegato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto tenuto in considerazione ai fini della comparazione (Sez. 5 n. 3388 /2019). Ciò posto, nella specie parte ricorrente non ha provveduto né ad allegare l'avviso di rettifica e di liquidazione né a riprodurlo nel corpo del ricorso sicché non è possibile verificare in che modo tale atto abbia fatto riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto altro immobile ritenuto similare ovvero se ne abbia riportato o meno il contenuto. La censura difetta pertanto di autosufficienza non consentendo di scrutinare il profilo denunciato. I restanti motivi di ricorso sono del pari inammissibili. Ed invero premesso che le censure attingono sotto diversi profili i criteri adottati dall'Ufficio per pervenire alla valutazione dell'immobile de quo, deve a riguardo ribadirsi che in tema di valutazione del valore di un bene ai fini dell'imposta di registro l'art. 51, comma 3 TUR non contiene un'elencazione tassativa dei criteri che l'Ufficio può utilizzare al fine di rettificare il valore dei terreni ben potendo utilizzare l'Amministrazione il criterio di valutazione che ritenga meglio rispondente al caso, con l'unico obbligo di motivare l'atto impositivo (art. 52, comma 2 bis, D.P.R. cit.) mediante enunciazione del criterio effettivamente adottato, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'amministrazione. Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto di confermare ritenendolo congruo il criterio di valutazione adottato dall'Ufficio della "capitalizzazione della redditività dell'immobile" con riferimento ad immobile avente caratteristiche similari e prendendo come riferimento il presunto reddito lordo La valutazione di tali profili investe il merito della controversia e pertanto non può essere oggetto del vaglio della Corte cui spetta solo una funzione di controllo circa la legittimità dell'operato del giudice risultando nella specie l'iter logico valutativo logico e adeguatamente motivato. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza. Ricorrono le condizioni per l'applicazione ai ricorrenti dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.200,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ptiTT-~ norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, ne
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