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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 31331/2022

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ORDINANZA sul ricorso 27763-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2299 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 171, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2968/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2016 R.G.N. 2344/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. \ \ [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 25.5.2016, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad aver inclusi nella base pensionabile i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nel periodo 1.7.2005-30.6.2006, anteriore all'opzione prestata per la prosecuzione del rapporto di lavoro con diritto a percepire i contributi dovuti all'INPS, ex art. 1, commi 12-13,

I. n. 243/2004; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 12-13,

I. n. 243/2004, 6, d.lgs. n. 314/1997, e 3, comma 11 0,

I. n. 297/1982, per avere la Corte di merito ritenuto che i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nel periodo antecedente l'esercizio dell'opzione dovessero essere inclusi nella base pensionabile, ancorché corrisposti successivamente all'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 1, commi 12-13,

I. n. 243/2004; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che i ratei già maturati all'atto di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 1, comma 12,

I. n. 243/2004 (che consente ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità di proseguire il rapporto con esonero dalla ulteriore contribuzione ed attribuzione delle somme corrispondenti a titolo di incentivo), vanno senz'altro inclusi nel calcolo della base pensionabile in forza del criterio di parità e secondo la fictio iuris stabilita dal successivo comma 13 dello stesso art. 1, senza considerare il criterio di cassa per il pagamento dei contributi ex art. 6, comma 9, d.lgs. n. 314/1997, applicabile solo ai rapporti normalmente in corso (così Cass. n. 34193 del 2019); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nell'adunanza camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27763-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2299 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 171, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2968/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2016 R.G.N. 2344/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. \ \ [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 25.5.2016, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad aver inclusi nella base pensionabile i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nel periodo 1.7.2005-30.6.2006, anteriore all'opzione prestata per la prosecuzione del rapporto di lavoro con diritto a percepire i contributi dovuti all'INPS, ex art. 1, commi 12-13, I. n. 243/2004; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 12-13, I. n. 243/2004, 6, d.lgs. n. 314/1997, e 3, comma 11 0, I. n. 297/1982, per avere la Corte di merito ritenuto che i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nel periodo antecedente l'esercizio dell'opzione dovessero essere inclusi nella base pensionabile, ancorché corrisposti successivamente all'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 1, commi 12-13, I. n. 243/2004; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che i ratei già maturati all'atto di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 1, comma 12, I. n. 243/2004 (che consente ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità di proseguire il rapporto con esonero dalla ulteriore contribuzione ed attribuzione delle somme corrispondenti a titolo di incentivo), vanno senz'altro inclusi nel calcolo della base pensionabile in forza del criterio di parità e secondo la fictio iuris stabilita dal successivo comma 13 dello stesso art. 1, senza considerare il criterio di cassa per il pagamento dei contributi ex art. 6, comma 9, d.lgs. n. 314/1997, applicabile solo ai rapporti normalmente in corso (così Cass. n. 34193 del 2019); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nell'adunanza camera
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