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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 43719/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/03/2016 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 16 marzo 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha archiviato il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui all'art. 681 cod. pen. e all'art. 80 R.d. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

2. Avverso l'anzidetto decreto l'indagato ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., deducendo la nullità del provvedimento di archiviazione per mancanza dell'avviso di cui all'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. 3.

Il giudice adito, individuato il rimedio esperibile nel ricorso per cassazione e non nel reclamo al Tribunale in composizione monocratica, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Corretta è, innanzitutto, l'operata qualificazione del reclamo quale ricorso.

Il decreto di archiviazione è stato emesso in data 16 marzo 2016, anteriormente alla

I. 23 giugno 2017, n. 103, ed alla sua entrata in vigore, per cui, in assenza di una specifica disposizione transitoria, sebbene l'impugnazione sia stata proposta in data 15 settembre 2020, resta soggetto alla disciplina previgente ed è ricorribile per cassazione e non reclamabile innanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'attuale art. 410-bis cod. proc. pen.

La nuova disciplina non trova, difatti, applicazione, in quanto il diritto all'impugnazione sorge già al momento dell'adozione del provvedimento, secondo la normativa dell'epoca.

E' sufficiente richiamare sul punto il principio enunciato da Sez.

U., n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc.

Lista, Rv. 236537, secondo cui, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (cfr., in termini, Sez. 4, n. 49395 del 23/10/2018, B., Rv. 274041; Sez. 2, n. 50213 del 25/10/2018, Ceratti c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275514).

2. Il ricorso è ammissibile perché presentato nelle forme di legge e risulta tempestivo, in quanto proposto entro quindici giorni dal momento in cui il proponente ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (tra le molte e da ultimo, Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016, P.O. in proc.

Pavia), decorrente dal 6/08/2020, data del rilascio di copie della richiesta e del decreto di archiviazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica.

3. Nel merito il ricorso appare fondato.

Il comma 1-bis dell'art. 411 cod. proc. pen., inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, prevede che il provvedimento di archiviazione, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta di cui deve essere dato avviso sia alla persona sottoposta alle indagini che alla persona offesa, (indipendentemente dalla circostanza che quest'ultima abbia o meno chiesto di essere avvisata della richiesta di archiviazione al momento della presentazione della notizia di reato o successivamente), le quali, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione al giudice per le indagini preliminari in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto.

La particolarità della procedura, volta a garantire il contraddittorio tra le parti, risponde alle caratteristiche dell'istituto che presuppone una decisione positiva sulla sussistenza del fatto-reato, che l'indagato ha interesse a contrastare, e una valutazione sul danno causato, che riveste interesse per la parte offesa.

Anche prima della entrata in vigore della

I. 23 giugno 2017, n. 103 - che ha introdotto una espressa sanzione di invalidità - nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio per cui il provvedimento di archiviazione, assunto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è nullo se, in violazione del disposto contenuto nell'art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen., non si osservano le disposizioni processuali speciali ivi contemplate (Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268323; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra, Rv. 271010) e, dunque, anche nel caso in cui il pubblico ministero abbia omesso gli adempimenti di competenza.

4. Nel caso in esame risulta che la richiesta di archiviazione del 28 maggio 2015 per particolare tenuità del fatto non è stata ritualmente notificata all'indagato, giacché dopo un tentativo di notifica al domicilio dichiarato, risultato il ricorrente irreperibile a tale recapito, anziché procedere ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con la consegna dell'atto al difensore fiduciario già nominato, la notificazione è stata eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria dell'ufficio GIR, ai sensi dell'art. 154, comma 1, cod. proc. pen., senza il rispetto degli istituti di garanzia dettati nei confronti dell'indagato/imputato.

La mancata conoscenza dell'avviso ha, dunque, determinato la violazione del contraddittorio, privando la persona sottoposta alle indagini della facoltà di presentare opposizione e determinando la nullità del decreto di archiviazione.

5. In ragione dei suesposti motivi il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/03/2016 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 16 marzo 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha archiviato il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui all'art. 681 cod. pen. e all'art. 80 R.d. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso l'anzidetto decreto l'indagato ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., deducendo la nullità del provvedimento di archiviazione per mancanza dell'avviso di cui all'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. 3. Il giudice adito, individuato il rimedio esperibile nel ricorso per cassazione e non nel reclamo al Tribunale in composizione monocratica, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Corretta è, innanzitutto, l'operata qualificazione del reclamo quale ricorso. Il decreto di archiviazione è stato emesso in data 16 marzo 2016, anteriormente alla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed alla sua entrata in vigore, per cui, in assenza di una specifica disposizione transitoria, sebbene l'impugnazione sia stata proposta in data 15 settembre 2020, resta soggetto alla disciplina previgente ed è ricorribile per cassazione e non reclamabile innanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'attuale art. 410-bis cod. proc. pen. La nuova disciplina non trova, difatti, applicazione, in quanto il diritto all'impugnazione sorge già al momento dell'adozione del provvedimento, secondo la normativa dell'epoca. E' sufficiente richiamare sul punto il principio enunciato da Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236537, secondo cui, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (cfr., in termini, Sez. 4, n. 49395 del 23/10/2018, B., Rv. 274041; Sez. 2, n. 50213 del 25/10/2018, Ceratti c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275514). 2. Il ricorso è ammissibile perché presentato nelle forme di legge e risulta tempestivo, in quanto proposto entro quindici giorni dal momento in cui il proponente ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (tra le molte e da ultimo, Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016, P.O. in proc. Pavia), decorrente dal 6/08/2020, data del rilascio di copie della richiesta e del decreto di archiviazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica. 3. Nel merito il ricorso appare fondato. Il comma 1-bis dell'art. 411 cod. proc. pen., inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, prevede che il provvedimento di archiviazione, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta di cui deve essere dato avviso sia alla persona sottoposta alle indagini che alla persona offesa, (indipendentemente dalla circostanza che quest'ultima abbia o meno chiesto di essere avvisata della richiesta di archiviazione al momento della presentazione della notizia di reato o successivamente), le quali, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione al giudice per le indagini preliminari in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto. La particolarità della procedura, volta a garantire il contraddittorio tra le parti, risponde alle caratteristiche dell'istituto che presuppone una decisione positiva sulla sussistenza del fatto-reato, che l'indagato ha interesse a contrastare, e una valutazione sul danno causato, che riveste interesse per la parte offesa. Anche prima della entrata in vigore della I. 23 giugno 2017, n. 103 - che ha introdotto una espressa sanzione di invalidità - nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio per cui il provvedimento di archiviazione, assunto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è nullo se, in violazione del disposto contenuto nell'art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen., non si osservano le disposizioni processuali speciali ivi contemplate (Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268323; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra, Rv. 271010) e, dunque, anche nel caso in cui il pubblico ministero abbia omesso gli adempimenti di competenza. 4. Nel caso in esame risulta che la richiesta di archiviazione del 28 maggio 2015 per particolare tenuità del fatto non è stata ritualmente notificata all'indagato, giacché dopo un tentativo di notifica al domicilio dichiarato, risultato il ricorrente irreperibile a tale recapito, anziché procedere ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con la consegna dell'atto al difensore fiduciario già nominato, la notificazione è stata eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria dell'ufficio GIR, ai sensi dell'art. 154, comma 1, cod. proc. pen., senza il rispetto degli istituti di garanzia dettati nei confronti dell'indagato/imputato. La mancata conoscenza dell'avviso ha, dunque, determinato la violazione del contraddittorio, privando la persona sottoposta alle indagini della facoltà di presentare opposizione e determinando la nullità del decreto di archiviazione. 5. In ragione dei suesposti motivi il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Pubblico ministero. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Così deciso in Ro
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