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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03817/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s.4€ le conclusioni del PG "k"-- 1:0 2>ek (-31 I I c--41 e- L. CA-42 62-, 11, clOW A.A.A> [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VENTURI, su richiesta del P.M. della sede, la revoca della sospensione condizionale della pena di tre mesi di reclusione concessa all'imputata, subordinatamente all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno di 5.000,00 euro in favore della persona offesa, con sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 26 febbraio 2016 (irrevocabile il 3 febbraio 2018) per il reato di cui all'art. 641 cod. pen.

A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione osservava: a) che, nonostante la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, eseguita a mani della figlia convivente in data 3 gennaio 2018, e, quindi, la perfetta conoscenza in capo alla VENTURI, dell'obbligo impostole, ella non si era mai attivata per adempierlo, entro il passaggio in giudicato della sentenza, neppure in modo parziale o inesatto, né aveva prospettato intese con la parte civile per una rinegoziazione delle modalità di corresponsione del dovuto; b) che la documentazione prodotta dalla difesa attestante lo stato di disoccupazione della condannata con decorrenza dal 24 novembre 2020, data della iscrizione al centro per l'impiego di Rieti, non afferiva all'epoca del richiesto adempimento, mentre dalla dichiarazione ISEE e dalle visure catastali allegate si desumeva l'attuale conduzione in locazione di un immobile e la titolarità di diritto di usufrutto o di titolo di proprietà su altri immobili; c) che, nel complesso, tale produzione non poteva reputarsi dimostrativa della sopravvenienza di fattori ostativi all'adempimento, né aveva fornito elementi per ritenere maturata una modifica peggiorativa della situazione economica della obbligata rispetto al momento dell'intervenuta condanna.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità dall'art. 185, comma 1, in relazione agli artt. 178, lett. c), e 429 cod. proc. pen., in quanto il giudice adìto non avrebbe dichiarato la nullità assoluta della sentenza di condanna di primo grado per omessa notifica della citazione a giudizio dell'imputata.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato.

2. Il giudice dell'esecuzione ha fatto riferimento alla esecuzione a mani della figlia convivente della VENTURI della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna di primo grado, per inferire, correttamente, dalla avvenuta conoscenza (per presunzione legale) del provvedimento decisorio, e quindi dell'obbligo di risarcimento del danno cagionato alla persona offesa, il conseguente successivo inadempimento dello stesso, fondante la revoca della sospensione subordinata.

La difesa della ricorrente non si confronta minimamente con tale circostanza, che neppure contesta, peraltro, ma eccepisce, per la prima volta in questa sede, la nullità della sentenza di condanna in questione in quanto derivata dalla supposta nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica di esso all'imputata, omissione della quale, però, non fornisce alcuna dimostrazione, in violazione del principio di autosufficienza.

In ogni caso, va sul punto richiamato il recente insegnamento impartito da Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, secondo il quale "Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse".

Va rilevato, in aggiunta, che il giudice di Tivoli ha messo correttamente in luce come, anche dopo essere venuta a conoscenza dell'obbligo (in particolare, dal 20 settembre 2020, data delle s.i.t. menzionate nel provvedimento impugnato), la ricorrente si sia ben guardata dal manifestare un qualsivoglia intento riparatorio, al quale, per il vero, non accenna neppure nell'odierno ricorso.

Né l'atto impugnatorio contiene rilievi critici rispetto all'ultima parte della motivazione dell'ordinanza de qua, con la quale il giudice dell'esecuzione ha, con argomentare ragionevole, valutato come ininfluente sulla possibilità di adempiere l'obbligo imposto alla condannata la documentazione prodotta nella fase di merito.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s.4€ le conclusioni del PG "k"-- 1:0 2>ek (-31 I I c--41 e- L. CA-42 62-, 11, clOW A.A.A> [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VENTURI, su richiesta del P.M. della sede, la revoca della sospensione condizionale della pena di tre mesi di reclusione concessa all'imputata, subordinatamente all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno di 5.000,00 euro in favore della persona offesa, con sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 26 febbraio 2016 (irrevocabile il 3 febbraio 2018) per il reato di cui all'art. 641 cod. pen. A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione osservava: a) che, nonostante la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, eseguita a mani della figlia convivente in data 3 gennaio 2018, e, quindi, la perfetta conoscenza in capo alla VENTURI, dell'obbligo impostole, ella non si era mai attivata per adempierlo, entro il passaggio in giudicato della sentenza, neppure in modo parziale o inesatto, né aveva prospettato intese con la parte civile per una rinegoziazione delle modalità di corresponsione del dovuto; b) che la documentazione prodotta dalla difesa attestante lo stato di disoccupazione della condannata con decorrenza dal 24 novembre 2020, data della iscrizione al centro per l'impiego di Rieti, non afferiva all'epoca del richiesto adempimento, mentre dalla dichiarazione ISEE e dalle visure catastali allegate si desumeva l'attuale conduzione in locazione di un immobile e la titolarità di diritto di usufrutto o di titolo di proprietà su altri immobili; c) che, nel complesso, tale produzione non poteva reputarsi dimostrativa della sopravvenienza di fattori ostativi all'adempimento, né aveva fornito elementi per ritenere maturata una modifica peggiorativa della situazione economica della obbligata rispetto al momento dell'intervenuta condanna. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità dall'art. 185, comma 1, in relazione agli artt. 178, lett. c), e 429 cod. proc. pen., in quanto il giudice adìto non avrebbe dichiarato la nullità assoluta della sentenza di condanna di primo grado per omessa notifica della citazione a giudizio dell'imputata. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. 2. Il giudice dell'esecuzione ha fatto riferimento alla esecuzione a mani della figlia convivente della VENTURI della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna di primo grado, per inferire, correttamente, dalla avvenuta conoscenza (per presunzione legale) del provvedimento decisorio, e quindi dell'obbligo di risarcimento del danno cagionato alla persona offesa, il conseguente successivo inadempimento dello stesso, fondante la revoca della sospensione subordinata. La difesa della ricorrente non si confronta minimamente con tale circostanza, che neppure contesta, peraltro, ma eccepisce, per la prima volta in questa sede, la nullità della sentenza di condanna in questione in quanto derivata dalla supposta nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica di esso all'imputata, omissione della quale, però, non fornisce alcuna dimostrazione, in violazione del principio di autosufficienza. In ogni caso, va sul punto richiamato il recente insegnamento impartito da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, secondo il quale "Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse". Va rilevato, in aggiunta, che il giudice di Tivoli ha messo correttamente in luce come, anche dopo essere venuta a conoscenza dell'obbligo (in particolare, dal 20 settembre 2020, data delle s.i.t. menzionate nel provvedimento impugnato), la ricorrente si sia ben guardata dal manifestare un qualsivoglia intento riparatorio, al quale, per il vero, non accenna neppure nell'odierno ricorso. Né l'atto impugnatorio contiene rilievi critici rispetto all'ultima parte della motivazione dell'ordinanza de qua, con la quale il giudice dell'esecuzione ha, con argomentare ragionevole, valutato come ininfluente sulla possibilità di adempiere l'obbligo imposto alla condannata la documentazione prodotta nella fase di merito. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre
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