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CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 10380/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2352-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2890/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2018 R.G.N. 2688/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2352/2019 Cron.

Rep.

Ud.25/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] CHECon sentenza n.2890/18, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] e relativo ad omesso pagamento di contributi per il periodo 20.4.1993-31.12.2002.

Riteneva la Corte che la pretesa della Fondazione fosse prescritta poiché la denuncia dell’agente si ebbe nel 2003, oltre il termine quinquennale di scadenza dei contributi chiesti fino al 31.12.1995, e l’atto interruttivo si ebbe nel 2011.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso, illustrato da memoria.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.9 e 10 l. n.335/95, per avere la Corte ritenuto prescritti i contributi.

Il motivo è infondato.

Come rettamente osservato dalla Corte d’appello, occorre distinguere tra contributi maturati prima dell’entrata in vigore della l. n.335/95, e contributi maturati dopo la sua entrata in vigore.Per questi ultimi, la prescrizione è sempre quinquennale, a prescindere dalla denuncia del lavoratore, la quale non ha effetto interruttivo della prescrizione (v.

Cass.5820/21).

Essendo del 2011 l’unico atto interruttivo, la prescrizione quinquennale copre tutti i contributi maturati fino al 2002.

Per i contributi maturati prima dell’entrata in vigore della l. n.335/95, la prescrizione continua ad essere decennale se vi sia stata denuncia del lavoratore e questa sia intervenuta nei cinque anni dalla loro scadenza (Cass.

S.U. 15296/14).

Nel caso di specie, la denuncia del lavoratore è del 2003, e dunque è di certo successiva al termine quinquennale di scadenza dei contributi chiesti fino al 31.12.1995.

Pertanto, rettamente la Corte ha affermato che la prescrizione restava quinquennale anche per i contributi dovuti prima dell’entrata in vigore della l. n.335/95.

Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese di lite secondo soccombenza. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2352-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2890/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2018 R.G.N. 2688/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2352/2019 Cron. Rep. Ud.25/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] CHECon sentenza n.2890/18, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] e relativo ad omesso pagamento di contributi per il periodo 20.4.1993-31.12.2002. Riteneva la Corte che la pretesa della Fondazione fosse prescritta poiché la denuncia dell’agente si ebbe nel 2003, oltre il termine quinquennale di scadenza dei contributi chiesti fino al 31.12.1995, e l’atto interruttivo si ebbe nel 2011. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso, illustrato da memoria. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.9 e 10 l. n.335/95, per avere la Corte ritenuto prescritti i contributi. Il motivo è infondato. Come rettamente osservato dalla Corte d’appello, occorre distinguere tra contributi maturati prima dell’entrata in vigore della l. n.335/95, e contributi maturati dopo la sua entrata in vigore.Per questi ultimi, la prescrizione è sempre quinquennale, a prescindere dalla denuncia del lavoratore, la quale non ha effetto interruttivo della prescrizione (v. Cass.5820/21). Essendo del 2011 l’unico atto interruttivo, la prescrizione quinquennale copre tutti i contributi maturati fino al 2002. Per i contributi maturati prima dell’entrata in vigore della l. n.335/95, la prescrizione continua ad essere decennale se vi sia stata denuncia del lavoratore e questa sia intervenuta nei cinque anni dalla loro scadenza (Cass. S.U. 15296/14). Nel caso di specie, la denuncia del lavoratore è del 2003, e dunque è di certo successiva al termine quinquennale di scadenza dei contributi chiesti fino al 31.12.1995. Pertanto, rettamente la Corte ha affermato che la prescrizione restava quinquennale anche per i contributi dovuti prima dell’entrata in vigore della l. n.335/95. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese di lite secondo soccombenza. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri