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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 27445/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11404/2020r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] II n. 4, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiAntonino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milanon. 1428/2019 pubblicata in data 16/09/2019, n.r.g. 956/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/09/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso.

Le parti hanno poi depositato istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese.

OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA] Le parti hanno dichiarato di aver concluso un accordo transattivo, in virtù del quale l’efficacia delle sentenze dei due gradi del giudizio di merito è considerata caducata ed è cessata la materia del contendere del giudizio di legittimitàanche con riguardo alle relative spese.

In tal senso va pronunziato il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11404/2020r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] II n. 4, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiAntonino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milanon. 1428/2019 pubblicata in data 16/09/2019, n.r.g. 956/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/09/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso. Le parti hanno poi depositato istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese. OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA] Le parti hanno dichiarato di aver concluso un accordo transattivo, in virtù del quale l’efficacia delle sentenze dei due gradi del giudizio di merito è considerata caducata ed è cessata la materia del contendere del giudizio di legittimitàanche con riguardo alle relative spese. In tal senso va pronunziato il dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezion
Sentenza Cassazione n. 27445/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris