CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2025
Cassazione n. 30362/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] MONACO Sent. n.sez. 2160/2025 CC - 23/06/2025 R.G.N. 14483/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30362/2025 Roma, lì, 05/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 aprile 2024 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna concessi ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 04 giugno 2018 dalla Corte di appello di Catanzaro, in quanto concessi in presenza della causa ostativa prevista dall’art. 164, comma 4, cod. pen., avendo il condannato già beneficiato due volte della sospensione condizionale della pena, ed essendo tale causa ostativa ignota al giudice concedente. Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha rilevato che alla data di concessione dei predetti benefici il [OSCURATO:PERSONA] aveva già riportato quattro condanne, due delle quali dichiarate condizionalmente sospese, e che la Corte di appello, nel momento in cui ha concesso di nuovo il beneficio, non era a conoscenza di tale situazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la nullità del provvedimento per la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. L’esecutato non è stato informato del procedimento davanti al giudice dell’esecuzione, in quanto dall’atto di fissazione dell’udienza risulta che egli era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] assistito da un difensore di ufficio, ma nessuna notificazione risulta effettuata a tale indirizzo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. 2. Dalla verifica degli atti contenuti nel fascicolo, consentita al giudice di legittimità quando, come in questo caso, il ricorso ha ad oggetto questioni di natura procedurale (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che il ricorrente ha ricevuto a mani proprie, in data 08/10/2022, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza del 23 gennaio 2023, nonché la notifica del decreto che dispose il rinvio d’ufficio di tale udienza al 22 maggio 2023, notifica quest'ultima a lui effettuata in data 22/03/2023. Infatti a questa seconda udienza il difensore depositò la nomina di fiducia da parte del [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio presso il suo studio, e nominò quale sostituto quello che era indicato quale difensore di ufficio, il quale partecipò all'udienza in tale qualità, munito di delega rilasciata dal difensore di fiducia, e non eccepì alcuna nullità relativa alle precedenti notifiche. Non sussiste, pertanto, alcuna nullità degli atti introduttivi del procedimento svolto dal giudice dell'esecuzione perché, diversamente da quanto asserito nel ricorso, il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente notificato all'interessato, mediante consegna a mani proprie effettuata dai Carabinieri della Stazione di Capo d'Orlando, così come gli è stato tempestivamente notificato il decreto di rinvio di questa ad una udienza successiva, a cui egli è stato presente tramite il proprio difensore di fiducia, appositamente nominato, ovvero tramite il sostituto da questi delegato. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]