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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29056/2021

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15814/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto in Roma, via Millevoi n. 73/81; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.6066/50/2014 depositata il 20 novembre 2014, non no- tificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dia veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di vendita immo- biliare di due cespiti adibiti ad uso ufficio collocati al primo piano in Abbiategrasso piazza Marconi 21, a seguito dell'iscrizione a ruolo per complessivi Euro 1.524.960,70 dovuta a crediti tributari, diversi ed accessori.

2. La CTP dichiarava il parziale difetto di giurisdizione del giudice tri- butario in favore del giudice ordinario per le voci dovute ma non di natura tributaria e per il resto, accertata la validità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione a ruolo, respingeva il ri- corso del contribuente, decisione confermata dal giudice d'appello.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] per cin- que motivi, cui resiste con controricorso l'agente della riscossione.

Considerato che:

4. In via preliminare, va dato atto dell'eccezione di inammissibilità dei motivi, e quindi del ricorso, per difetto di autosufficienza del ricorso proposta dall'agente della riscossione ex art.366 comma 1 n.6 c.p.c., scrutinabile unitamente alla disamina dei singoli motivi.

5. Con il primo motivo di ricorso - ai fini dell'articolo 360 primo com- ma nn. 3 e 5 c.p.c. - [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione o falsa ap- plicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché l'omessa decisione su un punto decisivo per il giudizio oggetto di di- scussione tra le parti, quanto alla dichiarazione di parziale della ca- renza di giurisdizione del giudice tributario in ordine alle richieste fat- te valere dal ricorrente, aventi ad oggetto le contestazioni avverso le cartelle esattoriali inerenti unicamente i tributi relative a: a) omessa indicazione nell'impugnato avviso di vendita di qualsivoglia indicazione relativa agli estremi di iscrizione dell'ipoteca giudiziale ef- fettuata a danno del debitore ed alla comunicazione che ne avrebbe dovuto essere stata fatta al contribuente e ciò in violazione del com- binato disposto degli artt.6 e 17 della

I. 212/2000 nonché dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992; b) omessa notifica al ricorrente degli avvisi di mora inerenti le cartelle esattoriali scadute da più di un anno indicate nelle comunicazioni di iscrizione di ipoteca ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 77 del d.P.R. 602/1973; c) omessa indicazione nelle comunicazioni di iscrizione di ipoteca del- l'avviso al debitore del termine entro il quale poter proporre opposi- zione alla comunicazione medesima e le modalità con le quali propor- la, in violazione del disposto dell'art. 3 comma 4 della

I. 241/1990.

6. Il motivo, declinato in modo eterogeneo sia quale vizio motivazio- nale sia quale violazione di legge, è, come eccepito in controricorso, inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità.

Va ribadito al proposito che: «In tema di ricorso per cassazione, il principio di au- tosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'og- getto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evin- cersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricor- rente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazio- ne di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di con- sentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui te- stuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.24340 del 04/10/2018 - Rv. 651398 - 01).

7. Non assolve a tale onere il ricorrente, che si limita nel corpo del motivo ad affermare che i tre sopra riportati alle lettere a), b) e c) sa- rebbero «punti, espressamente sollevati dall'odierno ricorrente e ri- chiamati nell'atto di appello» come si legge in ricorso.

Si tratta di un affermazione apodittica, dal momento che il ricorrente manca di pre- cisare e dimostrare che le doglianze fossero state avanzate con il ri- corso introduttivo di primo grado e dove, se fossero riproposte, es- sendo generica e aspecifica l'espressione secondo la quale sarebbero stati "richiamati" nell'atto di appello; così facendo il ricorrente non permette alla Corte di apprezzare la decisività della sua censura.

8. Con il secondo motivo di ricorso - ai sensi dell'articolo 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c. - viene lamentata la violazione o falsa appli- cazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2697 c.c. nonché l' omessa decisione su un punto decisivo per il giudizio oggetto di di- scussione tra le parti, per aver la CTR mancato di trarre le conse- guenze dal fatto che l'agente della riscossione non ha prodotto in giu- dizio le cartelle notificate, ma solo estratti di ruolo, mentre solamente la notifica della cartella di pagamento, in quanto atto amministrativo unilaterale recettizio, secondo il ricorrente avrebbe potuto essere po- sta utilmente a fondamento del credito tributario, con conseguente mancato assolvimento da parte dell'agente dell'onere probatorio po- sto a suo carico circa la pretesa azionata.

9. Con il terzo motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n. 3 c.p.c. - viene prospettata la violazione o falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R.602/73, dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in quanto, acclarata la sussistenza dell'obbligo del concessionario di produrre, a dimostrazione del suo credito, non il semplice estratto del ruolo, ma la cartella di pagamento, il giudice d'appello ha mancato di accertare se le suddette cartelle siano o meno state notificate al contribuente, circostanza contestata.

10. In controricorso viene eccepita l'inammissibilità dei due motivi, per difetto di autosufficienza e, a riguardo, vanno ribadite le conside- razioni già espresse in dipendenza del primo motivo.

Inoltre, va rammentato anche che, per giurisprudenza consolidata della Corte, dal momento che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ri- cevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposi- zione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014).

Ciò è confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Pertanto, «ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con rac- comandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 23039 del 11/11/2016, Rv. 641888 - 01).

Nella presente fattispecie il ricorrente non tiene conto di tale consoli- dato insegnamento giurisprudenziale, con conseguente ulteriore ra- gione di inammissibilità dei due motivi in disamina, essendo idoneo e sufficiente nel caso di specie l'estratto di ruolo ai fini della prova della contestata notifica

11. Con il quarto motivo il ricorrente - ai fini dell'articolo 360 primo comma n. 5 c.p.c. - prospetta nuovamente la lesione dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 in quanto le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato non sarebbero a lui mai state ritualmente notificate, es- sendo stato soppresso nella previsione di legge richiamata ogni rife- rimento espresso alla possibilità per l'agente della riscossione di provvedere direttamente alla notifica a mezzo posta, ed essendo a suo dire illogico che il giudice d'appello non abbia ritenuto di voler ve- rificare, in mancanza del deposito delle copie delle cartelle impugna- te, quantomeno se vi fosse corrispondenza tra i numeri delle cartelle indicate sulle cartoline prodotte in copia ed i numeri delle cartelle in- dicate nei ruoli prodotti in copia.

12. Il motivo è innanzitutto inammissibile per la parte in cui ribadisce le obiezioni alla notificazione a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione per le ragioni già sopra espresse e, per il resto, con rife- rimento alla contestazione del contenuto del plico notificato, è desti- tuito di fondamento.

Infatti, «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante rac- comandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risul- tante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la cono- scenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16528 del 22/06/2018, Rv. 649227 - 02).

Orbene, fermo restando che in ricorso non si indica in quale parte del ricorso di primo grado e di appello sarebbe stata avanzata tempesti- vamente e riprodotta la questione, comunque l'onere della prova di un'eventuale difformità del contenuto notificato rispetto al dichiarato spetta al contribuente in presenza di dimostrazione della regolare no- tifica, sulla base dell'autorevole insegnamento summenzionato da cui non vi sono ragioni per allontanarsi nella presente fattispecie.

13. Con il quinto motivo il contribuente - ai sensi dell'articolo 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c. - deduce la violazione o falsa applica- zione dell'art. 7 della legge n.212 del 2000 per la mancata indicazio- ne, da parte del concessionario, della modalità di calcolo degli inte- ressi richiesti nelle impugnate cartelle di pagamento e la cui omissio- ne comporterebbe la compressione del diritto di difesa del contri- buente.

14. Il motivo è inammissibile, poiché la censura non è neppure indivi- dualizzata e specifica con riferimento ad un determinato passaggio della decisione del giudice d'appello impugnata in questa sede, né menziona luogo e tempo in cui sarebbe stata sollevata la censura.

15. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite, li- quidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, Euro 200,00 per spese borsuali, oltre Spese forfetarie 15%, Iva e Cpa.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15814/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto in Roma, via Millevoi n. 73/81; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.6066/50/2014 depositata il 20 novembre 2014, non no- tificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dia veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di vendita immo- biliare di due cespiti adibiti ad uso ufficio collocati al primo piano in Abbiategrasso piazza Marconi 21, a seguito dell'iscrizione a ruolo per complessivi Euro 1.524.960,70 dovuta a crediti tributari, diversi ed accessori. 2. La CTP dichiarava il parziale difetto di giurisdizione del giudice tri- butario in favore del giudice ordinario per le voci dovute ma non di natura tributaria e per il resto, accertata la validità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione a ruolo, respingeva il ri- corso del contribuente, decisione confermata dal giudice d'appello. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] per cin- que motivi, cui resiste con controricorso l'agente della riscossione. Considerato che: 4. In via preliminare, va dato atto dell'eccezione di inammissibilità dei motivi, e quindi del ricorso, per difetto di autosufficienza del ricorso proposta dall'agente della riscossione ex art.366 comma 1 n.6 c.p.c., scrutinabile unitamente alla disamina dei singoli motivi. 5. Con il primo motivo di ricorso - ai fini dell'articolo 360 primo com- ma nn. 3 e 5 c.p.c. - [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione o falsa ap- plicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché l'omessa decisione su un punto decisivo per il giudizio oggetto di di- scussione tra le parti, quanto alla dichiarazione di parziale della ca- renza di giurisdizione del giudice tributario in ordine alle richieste fat- te valere dal ricorrente, aventi ad oggetto le contestazioni avverso le cartelle esattoriali inerenti unicamente i tributi relative a: a) omessa indicazione nell'impugnato avviso di vendita di qualsivoglia indicazione relativa agli estremi di iscrizione dell'ipoteca giudiziale ef- fettuata a danno del debitore ed alla comunicazione che ne avrebbe dovuto essere stata fatta al contribuente e ciò in violazione del com- binato disposto degli artt.6 e 17 della I. 212/2000 nonché dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992; b) omessa notifica al ricorrente degli avvisi di mora inerenti le cartelle esattoriali scadute da più di un anno indicate nelle comunicazioni di iscrizione di ipoteca ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 77 del d.P.R. 602/1973; c) omessa indicazione nelle comunicazioni di iscrizione di ipoteca del- l'avviso al debitore del termine entro il quale poter proporre opposi- zione alla comunicazione medesima e le modalità con le quali propor- la, in violazione del disposto dell'art. 3 comma 4 della I. 241/1990. 6. Il motivo, declinato in modo eterogeneo sia quale vizio motivazio- nale sia quale violazione di legge, è, come eccepito in controricorso, inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità. Va ribadito al proposito che: «In tema di ricorso per cassazione, il principio di au- tosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'og- getto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evin- cersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricor- rente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazio- ne di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di con- sentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui te- stuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.24340 del 04/10/2018 - Rv. 651398 - 01). 7. Non assolve a tale onere il ricorrente, che si limita nel corpo del motivo ad affermare che i tre sopra riportati alle lettere a), b) e c) sa- rebbero «punti, espressamente sollevati dall'odierno ricorrente e ri- chiamati nell'atto di appello» come si legge in ricorso. Si tratta di un affermazione apodittica, dal momento che il ricorrente manca di pre- cisare e dimostrare che le doglianze fossero state avanzate con il ri- corso introduttivo di primo grado e dove, se fossero riproposte, es- sendo generica e aspecifica l'espressione secondo la quale sarebbero stati "richiamati" nell'atto di appello; così facendo il ricorrente non permette alla Corte di apprezzare la decisività della sua censura. 8. Con il secondo motivo di ricorso - ai sensi dell'articolo 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c. - viene lamentata la violazione o falsa appli- cazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2697 c.c. nonché l' omessa decisione su un punto decisivo per il giudizio oggetto di di- scussione tra le parti, per aver la CTR mancato di trarre le conse- guenze dal fatto che l'agente della riscossione non ha prodotto in giu- dizio le cartelle notificate, ma solo estratti di ruolo, mentre solamente la notifica della cartella di pagamento, in quanto atto amministrativo unilaterale recettizio, secondo il ricorrente avrebbe potuto essere po- sta utilmente a fondamento del credito tributario, con conseguente mancato assolvimento da parte dell'agente dell'onere probatorio po- sto a suo carico circa la pretesa azionata. 9. Con il terzo motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n. 3 c.p.c. - viene prospettata la violazione o falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R.602/73, dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in quanto, acclarata la sussistenza dell'obbligo del concessionario di produrre, a dimostrazione del suo credito, non il semplice estratto del ruolo, ma la cartella di pagamento, il giudice d'appello ha mancato di accertare se le suddette cartelle siano o meno state notificate al contribuente, circostanza contestata. 10. In controricorso viene eccepita l'inammissibilità dei due motivi, per difetto di autosufficienza e, a riguardo, vanno ribadite le conside- razioni già espresse in dipendenza del primo motivo. Inoltre, va rammentato anche che, per giurisprudenza consolidata della Corte, dal momento che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ri- cevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposi- zione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014). Ciò è confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Pertanto, «ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con rac- comandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell'estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 23039 del 11/11/2016, Rv. 641888 - 01). Nella presente fattispecie il ricorrente non tiene conto di tale consoli- dato insegnamento giurisprudenziale, con conseguente ulteriore ra- gione di inammissibilità dei due motivi in disamina, essendo idoneo e sufficiente nel caso di specie l'estratto di ruolo ai fini della prova della contestata notifica 11. Con il quarto motivo il ricorrente - ai fini dell'articolo 360 primo comma n. 5 c.p.c. - prospetta nuovamente la lesione dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 in quanto le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato non sarebbero a lui mai state ritualmente notificate, es- sendo stato soppresso nella previsione di legge richiamata ogni rife- rimento espresso alla possibilità per l'agente della riscossione di provvedere direttamente alla notifica a mezzo posta, ed essendo a suo dire illogico che il giudice d'appello non abbia ritenuto di voler ve- rificare, in mancanza del deposito delle copie delle cartelle impugna- te, quantomeno se vi fosse corrispondenza tra i numeri delle cartelle indicate sulle cartoline prodotte in copia ed i numeri delle cartelle in- dicate nei ruoli prodotti in copia. 12. Il motivo è innanzitutto inammissibile per la parte in cui ribadisce le obiezioni alla notificazione a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione per le ragioni già sopra espresse e, per il resto, con rife- rimento alla contestazione del contenuto del plico notificato, è desti- tuito di fondamento. Infatti, «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante rac- comandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risul- tante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la cono- scenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16528 del 22/06/2018, Rv. 649227 - 02). Orbene, fermo restando che in ricorso non si indica in quale parte del ricorso di primo grado e di appello sarebbe stata avanzata tempesti- vamente e riprodotta la questione, comunque l'onere della prova di un'eventuale difformità del contenuto notificato rispetto al dichiarato spetta al contribuente in presenza di dimostrazione della regolare no- tifica, sulla base dell'autorevole insegnamento summenzionato da cui non vi sono ragioni per allontanarsi nella presente fattispecie. 13. Con il quinto motivo il contribuente - ai sensi dell'articolo 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c. - deduce la violazione o falsa applica- zione dell'art. 7 della legge n.212 del 2000 per la mancata indicazio- ne, da parte del concessionario, della modalità di calcolo degli inte- ressi richiesti nelle impugnate cartelle di pagamento e la cui omissio- ne comporterebbe la compressione del diritto di difesa del contri- buente. 14. Il motivo è inammissibile, poiché la censura non è neppure indivi- dualizzata e specifica con riferimento ad un determinato passaggio della decisione del giudice d'appello impugnata in questa sede, né menziona luogo e tempo in cui sarebbe stata sollevata la censura. 15. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite, li- quidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, Euro 200,00 per spese borsuali, oltre Spese forfetarie 15%, Iva e Cpa. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma
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