CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 12486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.1 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato i! decreto di sequestro preventivo limitatamente alle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. intestate al ricorrente, dichiarando nel resto inammissibile il gravame (si procede nei confronti de! ricorrente in ordine ai delitti di turbativa d'asta e corruzione di cui ai capi 4 e 5 dell'imputazione provvisoria). Al riguardo, deduce: 1. violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus dei reati di cui agli artt. 353 e 319 cod. pen., che il giudice del merito aveva ricavato sulla scorta di un'inverosimile interpretazione di alcune intercettazioni dalla ritenuta portata etero-accusatoria e, invece, prive non solo di riscontri esterni, ma anche di capacità dimostrativa del concorso del ricorrente nella turbativa d'asta e nel connesso reato di corruzione, 2. violazione di legge per avere mantenuto il sequestro sull'intero patrimonio aziendale - finalizzato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. del profitto del reato -, invece che limitarlo alla quota parte del solo profitto direttamente derivato dall'ipotizzata condotta illecita in ragione della non ancora effettuata precisa quantificazione da parte degli organi inquirenti. Il Tribunale aveva omesso di conformarsi agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il profitto confiscabile è rappresentato unicamente dal guadagno conseguito in esito all'esecuzione dello scambio sinallagmatico, al netto dei costi sostenuti per l'effettuazione della prestazione di cui ha comunque fruito la P.A. Si era, al riguardo, disatteso l'esito di apposita consulenza tecnica disposta dalla difesa che aveva quantificato il profitto conseguito, per effetto della partecipazione della società, di cui il ricorrente è legale rappresentante, all'ATI aggiudicataria della commessa pubblica, stimato in C 118.885,22. Infine, richiamando sul punto un orientamento di questa Corte, si evidenzia la sussisteva di un interesse a ricorrere, benché al ricorrente fossero state restituite le quote di sua spettanza. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 28/01/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza e genericità dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. il ricorso è inammissibile. 4.1. Quanto al primo motivo, vi è carenza di interesse a far valere in questa sede la relativa censura in quanto al ricorrente è stato restituito il compendio di sua diretta spettanza, poiché l'interesse che il ricorrente può perseguire attraverso l'impugnazione consiste esclusivamente nella finalità di ottenere la restituzione di quanto sequestrato (Sez. Un., n. 18253 del 24/04/2008, Rv. 239397). 4.2. Quanto al secondo motivo, il Tribunale del riesame ne ha correttamente ravvisato l'inammissibilità sul rilievo che la richiesta di riesame è stata proposta nella qualità di indagato, laddove la società a r.l. è persona giuridica e soggetto diverso e, quale terzo interessato titolare dei distinti diritti sul compendio rimasto in sequestro, avrebbe dovuto interporre gravame tramite difensore munito di procura speciale conferita dal legale rappresentante (ex multís, Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992). Più in particolare, il ricorso è stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] personalmente e non nell'interesse della società B.D.S. che ha una sua personalità giuridica e che è l'unica ad avere diritto alla restituzione del patrimonio sequestrato. L'insieme dei beni aziendali di una società di capitali, quale è la società a r.I., appartiene, infatti, alla società, che è soggetto di diritto diverso e munito di un'autonomia giuridica perfetta rispetto alle persone fisiche dei soci, quale appunto il ricorrente, che ne compongono la compagine sociale (Sez. 1, n. 5883 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. n. 280792; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Rv. n. 280005; Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Rv. 27635). Peraltro, a fronte di tale argomentazione, il ricorrente si è limitato genericamente a prospettare l'esistenza di un interesse, senza specificarne il presupposto di necessaria derivazione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa per le ammende a titolo di sanzione pecuniaria in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 15/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]