CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 19420 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvoc atura Generaledello Stato ( PEC [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso per procura speciale rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C avalieri (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliato inRagusa presso il di lei studio in [OSCURATO:PERSONA] n° 80, - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia n.542/05/21 depositata i n data 18 / 0 1 /20 2 1 , Oggetto: cessazione materiadel contendere Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il contribuente ricorreva ex art. 70 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per l’ottemperanza della sentenza n. 4012/17/2016 della CTR di [OSCURATO:PERSONA] la quale, confermandosi la pronuncia di primo grado, l’Agenzia delle Entrate era stata condannata al rimborso del 90 percento dell’Irpef da questi versata negli anni 1990, 1991, 1992 oltreinteressi; - con la pronuncia impugnata, la CTR accoglieva il gravame; - ricorr e a questa Corte l ’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa un solo motiv o ; il contribuente resiste con controricorso edeposita memoria; - con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 7 giugno 2022, poiché parte controricorrente dava atto, in memoria, dell’avvenuto pagamento delle somme ivi indicate in atti, la controversia era rinviata a nuovo ruolo onde consentire all’Amministrazione finanziaria di prendere posizione sulla circostanza; - nulla ha osservato sul punto l’Agenzia delle Entrate, mentre il contribuente con ulteriore memoria per l’adunanza camerale del 15 dicembre 2002 ha insistito per il rigetto del ricorso, vinte le spese; Consideratoche: - con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 c. 665 della L. n. 190 del 2014 come modificatodall’art. 16 octies del d. L. n. 91 del 2017 convertito in L.n. 123 del 2017 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto dovuto il rimborso nella misura integralmente richiesta dal contribuente, mentre esso va accordato con la riduzionedel 50% prev ista dal citato art. 16 octies, al c. 1 lett. a), b),c), il cui dettato va applicato alla fattispecie in esame; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - rileva il Collegio che nella specie va dichiarata cessata la materia delcontendere; - invero la causa, stante l’avvenuto pagamento dell’intero i mporto dovuto al contribuente (come dal medesimo ammesso in memoria) va decisa in conformità a Cass. n. 30673 del 2022, secondo la quale, nel caso in cui il contribuente, con la memoria illustrativa,abbia dato atto del fatto che nelle more del giudizio è intervenutol’integrale versamento, da parte dell’ A mministrazione, dell’importo oggetto della sentenza da ottemperare , tale circostanza, nel difetto di allegazioni da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] circa la sussistenza di diverse ragioni, de ve necessariamente ascriversi al reperimento, da parte dell’ E rario, delle risorse necessarie a dar luogo allo stanziamento in misura corrispondente alla pretesa del contribuente. Diviene, pertanto, non più necessario il rinvio della causa al giudice a quo affinché adottii provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza in luogodell’Ufficio poiché quest’ultimo ha già provveduto ; - in ultimo, osserva il Collegio che l a statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giud ice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro,la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame (Cass. n. 314 8 del 2016, cherichiama Cass. n. 11494 del 2004 secondo cui « l a cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sullespese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanz a di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parzialecompensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale»). Si èquindi ribadito che «Nel caso in cui la cessa zione della materia delcontendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 stantela natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sent enze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell'intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.»(Cass. n. 14267 del 2017, in termini, Cass. n. 17334 del 2005); - sul punto, quindi, le spes e di lite, liquidate come in dispositivo, sonoposte a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] virtualmente soccombente; p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere; condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente del le spese del presente giudiziodi legittimità , che liquida in euro 1 . 9