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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04442/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1553/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, I.go della Gancia n. 1 (c/o avv. [OSCURATO:PERSONA]), difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. Martellato in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Marostica, v.

Montello n. 7, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti - rv nonché -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 62 (c/o avv. [OSCURATO:PERSONA]), difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti - per la revocazione della ordinanza di questa Corte 27.6.2018 n. 16889; udita la relazione della causa svolta nella ,cartlera----di~ del 21 dicembre LÀ-4ns.— 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; 00-+ R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per la parte ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA]; udito per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri, l'[OSCURATO:PERSONA] per delega; udito per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e ed [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] per delega; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Bassano del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita di beni di sua proprietà, distrutti dall'incendio del capannone nel quale erano custoditi, incendio sprigionatosi da un adiacente immobile di proprietà dei convenuti.

2. Il Tribunale di Bassano del Grappa rigettò la domanda, accertando che l'incendio era stato dolosamente causato da [OSCURATO:PERSONA] (dante causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in concorso con gli altri convenuti, al fine di incassare un indennizzo assicurativo; che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del piano criminoso, e che a tale scopo aveva "determinato la propria condotta" al fine di trarre vantaggio dall'imminente commissione del reato di incendio doloso, asportando dal capannone i beni di valore e lasciandovi o trasportandovi beni di valore inferiore.

3. [OSCURATO:PERSONA] decisione venne confermata dalla Corte d'appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] impugnò per cassazione la decisione d'appello ma questa Corte, con ordinanza 27 giugno 20181n. 16889 dichiarò inammissibile il ricorso.

Ritenne questa Corte che: -) la sentenza impugnata non era affatto priva di motivazione o sorretta da una motivazione incomprensibile, come sostenuto dal ricorrente; R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 -) il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso investivano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ed erano perciò inammissibili; -) il quinto motivo censurava non una autonoma ratio decidendí, ma un mero obiter dictum, ed era quindi privo di decisività; -) il settimo motivo era inammissibile perché volto a censurare statuizioni contenute non già nella sentenza d'appello, ma in quella di primo grado.

4. La suddetta ordinanza 16889/18 è stata impugnata per revocazione, ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c., da [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso unitario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; e con separato controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. A fondamento della propria impugnazione rescindente il ricorrente sostiene che l'ordinanza 16889/18 sarebbe incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, c.p.c..

Svolge, a tal riguardo, una argomentazione così riassumibile: a) la Corte di cassazione ha ritenuto correttamente motivata la sentenza d'appello (e di conseguenza infondati i motivi di ricorso con cui si prospettava, da parte dell'allora ricorrente, la mancanza di motivazione e la violazione delle norme sul nesso di causalità); b) la sentenza d'appello è stata ritenuta dalla Corte di cassazione correttamente motivata, per avere: -) accertato in facto che [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzionalmente riempito di merce uno stabile contiguo a quello in cui sapeva che sarebbe stato di lì a poco appiccato il fuoco; -) ritenuto in iure che tale condotta dolosa di [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso il nesso di causalità fra l'incendio e il danno; c) la sentenza d'appello, tuttavia, non aveva mai accertato in punto di fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto "una condotta commissiva od omissiva" causativa del danno da lui stesso sofferto; il giudice di merito si era R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 limitato ad accertare soltanto che [OSCURATO:PERSONA] sapeva del piano criminoso preordinato ad incendiare l'immobile adiacente quello in cui custodiva le sue merci.

1.1. Il motivo è infondato.

L'ordinanza di cui si chiede la revocazione non contiene infatti alcuna svista o travisamento dei fatti.

Il giudice di primo grado rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che questi, una volta appreso dell'intento dei propri vicini di appiccare l'incendio al loro capannone, intenzionalmente lasciò o stipò merci nel capannone da lui condotto in locazione, fidando che l'incendio appiccato dai vicini al proprio capannone si sarebbe propagato anche a quello dove erano custoditi i suoi beni, consentendogli così di riscuotere l'indennizzo assicurativo per la distruzione delle merci ivi stipate.

Il giudice di primo grado, pertanto, ha accertato una condotta omissiva, consistita nel non prevenire un rischio che il danneggiato sapeva essere certo ed imminente.

Il giudice di secondo grado ha confermato tale decisione.

La Corte di cassazione, infine, ha ritenuto che la Corte d'appello, negando che abbia diritto ad essere risarcito quegli che lasci le proprie merci esposte ad un rischio che sa essere certo ed imminente, aveva adottato una motivazione corretta.

1.2. Così ricostruito il dipanarsi della vicenda processuale, ne segue che l'ordinanza revocanda non è incorsa in alcun travisamento dei fatti.

Al contrario essa ha perfettamente inquadrato la ratio decidendi sottesa dalla sentenza d'appello, correttamente rilevando - in sintonia con quanto risultava dagli atti di causa - che secondo il giudice di merito "[OSCURATO:PERSONA] era quantomeno a conoscenza dell'intendimento delittuoso dei suoi amici e vicini e intese giovarsene" (così l'ordinanza revocanda, p. 4).

La circostanza poi che [OSCURATO:PERSONA] avesse "inteso giovarsi" dell'intendimento dei vicini con una condotta commissiva (e cioè lo stipare merci nel capannone che sapeva sarebbe stato incendiato) piuttosto che R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 omissiva (e cioè il non asportare merci dal capannone che sapeva sarebbe stato incendiato) era circostanza giuridicamente irrilevante e non decisiva, posto che nell'uno, come nell'altro caso, la sua domanda comunque si sarebbe dovuta rigettare.

Infatti anche colui il quale si astenga dal sottrarre un proprio bene al rischio di un incendio che sa essere certo ed imminente, e che potrebbe agevolmente prevenire senza particolari sforzi, tiene una condotta omissiva colposa, e anche una condotta omissiva colposa recide il nesso di causalità tra l'incendio e il danno, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, c.c..

1.3. In conclusione, il giudice di merito ha ritenuto infondata la domanda di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che questi avesse causato il danno a se stesso con dolo, e l'ordinanza revocanda ha rettamente inteso tale ratio decidendi.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1553/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, I.go della Gancia n. 1 (c/o avv. [OSCURATO:PERSONA]), difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. Martellato in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Marostica, v. Montello n. 7, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti - rv nonché -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 62 (c/o avv. [OSCURATO:PERSONA]), difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrenti - per la revocazione della ordinanza di questa Corte 27.6.2018 n. 16889; udita la relazione della causa svolta nella ,cartlera----di~ del 21 dicembre LÀ-4ns.— 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; 00-+ R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per la parte ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA]; udito per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri, l'[OSCURATO:PERSONA] per delega; udito per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e ed [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] per delega; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Bassano del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita di beni di sua proprietà, distrutti dall'incendio del capannone nel quale erano custoditi, incendio sprigionatosi da un adiacente immobile di proprietà dei convenuti. 2. Il Tribunale di Bassano del Grappa rigettò la domanda, accertando che l'incendio era stato dolosamente causato da [OSCURATO:PERSONA] (dante causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in concorso con gli altri convenuti, al fine di incassare un indennizzo assicurativo; che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del piano criminoso, e che a tale scopo aveva "determinato la propria condotta" al fine di trarre vantaggio dall'imminente commissione del reato di incendio doloso, asportando dal capannone i beni di valore e lasciandovi o trasportandovi beni di valore inferiore. 3. [OSCURATO:PERSONA] decisione venne confermata dalla Corte d'appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] impugnò per cassazione la decisione d'appello ma questa Corte, con ordinanza 27 giugno 20181n. 16889 dichiarò inammissibile il ricorso. Ritenne questa Corte che: -) la sentenza impugnata non era affatto priva di motivazione o sorretta da una motivazione incomprensibile, come sostenuto dal ricorrente; R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 -) il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso investivano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ed erano perciò inammissibili; -) il quinto motivo censurava non una autonoma ratio decidendí, ma un mero obiter dictum, ed era quindi privo di decisività; -) il settimo motivo era inammissibile perché volto a censurare statuizioni contenute non già nella sentenza d'appello, ma in quella di primo grado. 4. La suddetta ordinanza 16889/18 è stata impugnata per revocazione, ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c., da [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso unitario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; e con separato controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. A fondamento della propria impugnazione rescindente il ricorrente sostiene che l'ordinanza 16889/18 sarebbe incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, c.p.c.. Svolge, a tal riguardo, una argomentazione così riassumibile: a) la Corte di cassazione ha ritenuto correttamente motivata la sentenza d'appello (e di conseguenza infondati i motivi di ricorso con cui si prospettava, da parte dell'allora ricorrente, la mancanza di motivazione e la violazione delle norme sul nesso di causalità); b) la sentenza d'appello è stata ritenuta dalla Corte di cassazione correttamente motivata, per avere: -) accertato in facto che [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzionalmente riempito di merce uno stabile contiguo a quello in cui sapeva che sarebbe stato di lì a poco appiccato il fuoco; -) ritenuto in iure che tale condotta dolosa di [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso il nesso di causalità fra l'incendio e il danno; c) la sentenza d'appello, tuttavia, non aveva mai accertato in punto di fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto "una condotta commissiva od omissiva" causativa del danno da lui stesso sofferto; il giudice di merito si era R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 limitato ad accertare soltanto che [OSCURATO:PERSONA] sapeva del piano criminoso preordinato ad incendiare l'immobile adiacente quello in cui custodiva le sue merci. 1.1. Il motivo è infondato. L'ordinanza di cui si chiede la revocazione non contiene infatti alcuna svista o travisamento dei fatti. Il giudice di primo grado rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che questi, una volta appreso dell'intento dei propri vicini di appiccare l'incendio al loro capannone, intenzionalmente lasciò o stipò merci nel capannone da lui condotto in locazione, fidando che l'incendio appiccato dai vicini al proprio capannone si sarebbe propagato anche a quello dove erano custoditi i suoi beni, consentendogli così di riscuotere l'indennizzo assicurativo per la distruzione delle merci ivi stipate. Il giudice di primo grado, pertanto, ha accertato una condotta omissiva, consistita nel non prevenire un rischio che il danneggiato sapeva essere certo ed imminente. Il giudice di secondo grado ha confermato tale decisione. La Corte di cassazione, infine, ha ritenuto che la Corte d'appello, negando che abbia diritto ad essere risarcito quegli che lasci le proprie merci esposte ad un rischio che sa essere certo ed imminente, aveva adottato una motivazione corretta. 1.2. Così ricostruito il dipanarsi della vicenda processuale, ne segue che l'ordinanza revocanda non è incorsa in alcun travisamento dei fatti. Al contrario essa ha perfettamente inquadrato la ratio decidendi sottesa dalla sentenza d'appello, correttamente rilevando - in sintonia con quanto risultava dagli atti di causa - che secondo il giudice di merito "[OSCURATO:PERSONA] era quantomeno a conoscenza dell'intendimento delittuoso dei suoi amici e vicini e intese giovarsene" (così l'ordinanza revocanda, p. 4). La circostanza poi che [OSCURATO:PERSONA] avesse "inteso giovarsi" dell'intendimento dei vicini con una condotta commissiva (e cioè lo stipare merci nel capannone che sapeva sarebbe stato incendiato) piuttosto che R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 omissiva (e cioè il non asportare merci dal capannone che sapeva sarebbe stato incendiato) era circostanza giuridicamente irrilevante e non decisiva, posto che nell'uno, come nell'altro caso, la sua domanda comunque si sarebbe dovuta rigettare. Infatti anche colui il quale si astenga dal sottrarre un proprio bene al rischio di un incendio che sa essere certo ed imminente, e che potrebbe agevolmente prevenire senza particolari sforzi, tiene una condotta omissiva colposa, e anche una condotta omissiva colposa recide il nesso di causalità tra l'incendio e il danno, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, c.c.. 1.3. In conclusione, il giudice di merito ha ritenuto infondata la domanda di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che questi avesse causato il danno a se stesso con dolo, e l'ordinanza revocanda ha rettamente inteso tale ratio decidendi. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del R.G.N. 1553/19 Camera di consiglio del 21.12.2021 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di c
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