CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 32043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/19 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 13 gennaio 2022, il Tribunale di Napoli, in sede esecutiva, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere l'annullamento, previa sospensione, dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, in esecuzione della sentenza del Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, del 3 aprile 1998, irrevocabile il 18 giugno 1998, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]:lardi in relazione al compimento da parte di questi di abusi edilizi su immobili siti in Bacoli. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], sollevando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, osservandosi che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto della circostanza che, ai sensi dell'art. 39 della predetta legge, si sarebbe formato il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio, non essendo intervenuto un provvedimento di rigetto da parte dell'Amministrazione comunale entro un anno dall'entrata in vigore della legge; le opere oggetto della procedura esecutiva avrebbero dovuto essere considerate condonate, sicché l'ordine di demolizione sarebbe in contrasto con il condono. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione, rilevandosi che il Giudice dell'esecuzione avrebbe motivato non sulla possibilità del rigetto della domanda di condono, ma solo sulla impossibilità di ottenere in un breve lasso di tempo il provvedimento, senza tuttavia valutare il decorso di 20 anni dalla domanda di condono. La motivazione sarebbe, altresì, in contrasto con i principi giurisprudenziali elaborati da questa Corte, nella misura in cui, da un lato, non esclude che il ricorrente possa beneficiare del condono, ma, dall'altro, afferma che tale provvedimento non verrà emesso in un breve lasso di tempo. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, infine, avrebbe omesso anche di confrontarsi con la consulenza tecnica di parte del geom. Della Ragione, da cui emergerebbe che sussistono i requisiti per ottenere il condono. In ogni caso, il Giudice avrebbe potuto disporre ulteriori accertamenti al fine di stabilire la condonabilità delle opere ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., soprattutto dopo aver sostenuto che non vi erano stati gli adempimenti relativi all'accatastamento e alla richiesta del nullaosta paesaggistico, sebbene sarebbe stato provato con la documentazione prodotta in giudizio che il nullaosta era stato richiesto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che il provvedimento impugnato non presta il fianco alle censure difensive. In via preliminare, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 4749 del 13/12/2007, dep. 2008, Rv. 238787), in tema di condono edilizio di cui alla legge n. 724 del 1994, il silenzio-assenso si forma a seguito: a) del pagamento integrale dell'oblazione ritenuta congrua secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 47 del 1985, ora d.P.R n. 380 del 2001; b) del versamento degli oneri di concessione come determinati in via definitiva dal Comune; c) dell'adempimento delle altre condizioni richieste dalla norma, come la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento, d) del decorso del termine di uno o due anni dalla data di scadenza di quello per la presentazione della domanda senza l'adozione di un provvedimento negativo da parte del Comune. Ciò posto, deve osservarsi che il Giudice dell'esecuzione ha dato atto che non sono stati eseguiti gli obblighi relativi all'accatastamento, e il punto della decisione non risulta specificamente contestato con il ricorso. Il Tribunale ha quindi ragionevolmente affermato che la domanda di condono, pendente sin dal marzo 1995, prevedibilmente non avrebbe potuto trovare accoghmento, e ciò anche in ragione del fatto che, come emerso dal sopralluogo della [OSCURATO:PERSONA] di Bacoli del 17 marzo 1995, i manufatti da demolire, rispetto alla domanda di condono, risultano ampliati e pertanto non vi era coincidenza tra lo stato dei luoghi descritto nell'istanza di condono e quello accertato successivamente, dovendosi cioè ritenere che i lavori edili siano stati completati oltre il 31 dicembre 1993, termine ultimo previsto dalla legge per la operatività della disciplina del condono: anche tale punto della decisione non è stato oggetto di un'esplicita e adeguata smentita nel ricorso, che invero presenta palesi limiti di autosufficienza nel richiamo ad atti, come la consulenza del geom. Della Ragione, non allegata al ricorso, il cui contenuto è dunque rimasto ignoto. Deve in ogni caso ribadirsi che le ragioni ostative all'accoglimento del condono sono state adeguatamente illustrate nel provvedimento impugnato, nel quale è stata fatta corretta applicazione del principio elaborato da questa Corte (cfr. in termini Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Rv. 261212), secondo cui, in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, è tenuto a esaminare i possibili esiti e i tempi di conclusione del procedimento amministrativo di sanatoria o di condono eventualmente intrapreso dall'interessato e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di-un suo rapido esaurimento.2. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre