CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 33651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/02/2023 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 febbraio 2023 la Corte di appello di Palermo rigettava la richiesta formulata in via principale nell'istanza presentata il 16 febbraio 2023 da [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere una declaratoria di "non luogo a provvedere in ordine alla riabilitazione speciale, come richiesto motivando che gli effetti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui al decreto n. 1791 dato dal Tribunale di Palermo in data 18.2.1993 sono cessati per effetto del decreto dello stesso Tribunale in data 15.12.2010", con il quale, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono stati dichiarati cessati gli effetti della suddetta misura applicata a Graviano con il citato decreto del 18 febbraio 1993. Con la stessa ordinanza la Corte di appello dichiarava inammissibile la istanza presentata in via subordinata, con la quale Graviano chiedeva la riabilitazione dalla medesima misura, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della ordinanza per violazione della legge penale, con riferimento all'art. 13 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nella parte in cui, rigettando la richiesta formulata in via principale, ha dichiarato ancora efficace il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale emesso dal Tribunale di Palermo in data 18 febbraio 1993. Deduce il ricorrente che la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione a una casa di lavoro, disposta dal magistrato di sorveglianza di Cuneo il 29 luglio 2009, aveva sostituito la misura di prevenzione, comportandone la revoca, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Peraltro, successivamente, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila e il magistrato di sorveglianza di Roma avevano, rispettivamente, sostituito e revocato detta misura di sicurezza. Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, del medesimo decreto, dopo la cessazione dello stato di detenzione, se protrattosi per almeno due anni, il tribunale verifica la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato per l'esecuzione della sorveglianza speciale, sospesa durante la detenzione, sostiene il ricorrente che il riesame non è stato disposto nel caso di specie proprio a causa della espressa revoca e perdita di efficacia della misura stabilita dal Tribunale di Palermo con decreto del 15 dicembre 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, non essendo ravvisabile un interesse concreto e attuale all'accoglimento della istanza formulata in via principale, rigettata dalla Corte di appello, con la quale, in sostanza, si è sollecitata una sentenza di "accertamento negativo", una declaratoria di inefficacia di una misura la cui esecuzione non risulta in atto o in itinere. 2. La difesa ha ricordato che, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, l'esecuzione della sorveglianza speciale «resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria». Nel caso di specie è pacifico che la misura di prevenzione non è mai stata eseguita, lo stato di detenzione è durato oltre due anni e la verifica sulla persistente pericolosità non vi è stata. Anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che l'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, cosicché alla richiesta di eliminazione o riforma della decisione gravata deve conseguire un risultato vantaggioso: «la valutazione dell'interesse ad impugnare, allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare per il ricorrente, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato, va operata con riferimento alla prospettazione contenuta nel ricorso» (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo, Rv. 275953). 3. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q. ri. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d