CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31458/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C F: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 953/2020 depositata il20/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 16 / 11 / 2003, l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente; di seguito: “il Gavazzi”) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano – secondo il c.d. rito societario, disciplinato dal d.lgs. 17/1/2003, n. 5 – Mediobanca, Fonsai e Premafin ( successivamente , le ultime due , fusesi per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]., odierna controricorrente ) , assumendo di aver avuto titolo, nel febbraio/marzo 2002, su n. 413.000 azioni ordinarie di Fondiaria. In quei due mesi – secondo il Gavazzi – Sai, Premafin e Mediobanca sarebbero state tenute, ai sensi dell’art. 106 TUF, a lanciare un’offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni ordinarie di Fondiaria e, poiché l’OPA non era stata invece lanciata, il Gavazzi chiese che Fonsai, Premafin e Mediobanca(anche quest’ultima, odierna controricorrente) venissero condannate, in via solidale, a risarcirgli un danno di importo pari al lucro che gli sarebbe derivato se egli avesse potuto aderire all’OPA, con le 413.000 azioni ordinarie Fondiaria (asseritamente) a lui facenti capo. Questo mancato lucro sarebbe stato pari, in via principale, a euro 2,56 per azione (e, quindi, a complessivi euro 1.057.280,00), se si fosse considerata quale data di riferimento dell’OPA il [OSCURATO:DATA_NASCITA], o, in via subordinata, ad € 2,38 per azione (e quindi a complessivi euro 982.940), se si fosse considerata quale data di riferimento dell’OPAil [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] chiese quindi al Tribunale di liquidargli l ’ uno o l ’ altro di detti importi a titolo risarcitorio, con gli interessi e la rivalutazione dal 19/3/2002 (nel caso che il danno fosse pari a euro 1.057.280) o dal 18/2/2002 (nel caso che il danno fosse pari a euro 982.940). 3. Premafin, Fonsai e Mediobanca si costitu irono in giudizio. In particolare, Premafin eccepì in via pregiudiziale la carenza di legittimazione ad agire del Gavazzi, sull’assunto che titolare delle azioni non era quest’ultimo, bensì la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] el merito , Premafi n chiese il rigetto delle domande dell’attore. A propria volta, Fonsai sollevò l ’ exceptio doli generalis , chiedendo il rigetto delle domande dell’attore. [OSCURATO:PERSONA] fece pervenire al Premafin una propria replica, producendo con questa nuovi documenti, dei quali Premafin eccepì l’inammissibilità. Con propria ordinanza il Giudice relatore diede atto che la memoria del Gavazzi e i documenti con essa prodotti erano inammissibili e, ritenuta superflua qualsiasi prova orale, fissò udienza collegiale. 4. Con sentenza n. 3270/2010 il Tribunale di Milano, ritenuto che il TUF prevede un vero e proprio obbligo di promuovere l’OPA, e che tale obbligo è insuscettibile di esecuzione in forma specifica, e ritenuto altresì che tale obbligo di promuovere l ’ OPA face sse carico a Mediobanca, Sai e Premafin, le quali, a giudizio del Tribunale, si erano resi inadempienti, condannò Fonsai, Mediobanca e Premafin, in solido, a pagare al Gavazzi, a titolo di risarcimento del danno contrattuale, l’importo di euro 982.940,00, oltre gli interessi legali dal 20 / 3 / 2002 al saldo. 5. Contro la sentenza del Tribunale proposero appello Premafin, Fonsai (nel frattempo entrambe fusesi per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA].) e Mediobanca. 6. Nel corso del giudizio, la Corte di Appello di Milano dispose CTU con la quale chiese di accertare il valore di mercato medio dei titoli in oggetto nel periodo intercorrente fra il 19/3/2002 (giorno di scadenza del termine di esercizio dell’ipotetica OPA obbligatoria) e la vendita dei titoli da parte del Gavazzi, nonché di indicare quali vantaggi fossero derivati a quest’ultimo dal possesso dei titoli nel medesimo arco temporale(ai fini della compensatio lucri cum damno) . 7. Con sentenza n. 4298/2015 la Corte di Appello affermò che, in caso di violazione dell ’ obbligo di promozione dell ’ OPA , l ’ azionista di minoranza che si sia visto illegittimamente privato della possibilità di aderire ad un’offerta di acquisto delle sue azioni ha diritto di ottenere il risarcimento del danno subìto per essere stato privato della possibilità di aderire all’OPA.Condividendo i criteri di liquidazione del danno adottati dal CTU, la Corte di Appello liquidò il danno da risarcire al Gavazzi nella minor somma (rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale) di euro 683.515,00. 8. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la predetta sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo tre motivi di ricorso, cui resistevano con controricorso UnipolSai e Mediobanca. Queste ultimeproposero altresì ricorso incidentale, con il quale lamentarono che la C orte territoriale avrebbe omesso di esaminare i motivi di impugnazione da loro proposti, concernenti in particolare: (i) la decadenza del Gavazzi dalla facoltà di depositare atti e produrre documenti; (ii) il difetto di legittimazione attiva del Gavazzi, dal momento che le azioni non appartenevano a lui, bensì alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; (iii) l’exceptio doli generalis, nonché (iv) il concorso di colpa del Gavazzi. 9. Con sentenza n. 19741/2018 questa Corte , in accoglimento sia d el ricorso principale del Gavazzi, sia dei ricorsi incidentali di UnipolSai e Mediobanca, cassò la sentenza di appello, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione. 10. Con citazione in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. il Gavazz i convenne in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Milano UnipolSai e Mediobanca, assumendo le conclusioni che si possono così sintetizzare: previa, ove ritenuto necessario, rinnovazione della CTU con altro consulente tecnico, condannare, in solido tra loro, UnipolSai e Mediobanca a pagare i danni conseguenti al mancato lancio di OPA obbligatoria e, conseguentemente, condannare le medesime al pagamento, in favore del concludente, dell’importo di euro 1.500.722,63, oltre rivalutazione e interessi dal 20/3/2002 fino al saldo, ovvero, in subordine, dell’importo di euro 982.940,00, oltre rivalutazione e interessi dal 20/3/2002 al saldo, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, risultante in corso di causa. 11. UnipolSai e Mediobanca si costituirono in giu dizio rinnovando le eccezioni svolte nei precedenti gradi di giudizio. Eccepirono inoltre l’inammissibilità della domanda di pagamento dell’importo di euro 1.500.772,63, mai formulata in tale misura nei precedenti gradi e non avendo il Gavazzi, con la propria domanda di appello, impugnato la quantificazione del danno operata dal T ribunale , pari ad euro 982.940,00. Proposero domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del Gavazzi alla restituzione degli importi corrispostigli, rispettivamente, da UnipolSai e Mediobanca, in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello n. 4298/2020, poi cassata dalla S.C. con la sentenza n. 19741/2018. 12. Con sentenza n. 95 3/2020, depositata in data 20 aprile 2020, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3270/2010, condannò UnipolSai e Mediobanca, in solido, al risarcimento dei danni in favore del Gavazzi nel complessivo importo di euro 871.430,00, oltre interessi legali dal 20 marzo 2002 al saldo. In particolare, la sentenza della Corte territoriale rilevò che il Gavazzi aveva prestato acquiescenza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3270/2010, che liquid ò il danno in favore del Gavazzi nell’importo di euro 982.940. In conseguenza di tale acquiescenza, la Corte ritenne precluso al Gavazzi di chiedere il risarcimento dei danni nel maggior importo di euro 1.500.722,63, nonché, sempre in virtù dell’acquiescenza, ritenne preclusa la domanda volta ad ottenere la rivalutazione monetaria. Infine, accogliendo l’eccezione di compensatio lucri cum damnoproposta da UnipolSai e da Mediobanca, avente ad oggetto i dividendi riscossi dal Gavazzi in epoca successiva alla scadenza del termine per la promozione dell’OPA, pari ad euro 111.510,00, la Corte decurtò il danno liquidato di tale importo, determinando conseguentemente il danno subìto dal Gavazzi nel complessivo importo di euro 871.430 (euro 982.940,00 – euro 111.510,00: v., p. 17, 2° §, della sentenza). 13. A vverso la sentenza d ’ appello n. 953/2020, pubblicata in data 20 aprile 2020, il Gavazzi propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui Mediobanca e UnipolSai resistono con controricorso. 14. L a tra ttazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. 15. I l P ubblico M inistero non ha presentato conclusioni scritte. 16. L e parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ unico motivo di ricorso denuncia, in relazione all ’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., “ V iolazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 1223 c.c. per avere la Corte d’Appello ridotto il risarcimento spettante all’avv. [OSCURATO:PERSONA] secondo il principio della compensati o lucri cum damno in funzione dei dividendi percepiti successivamente al mancato lancio dell’OPA senza tener conto del danno effettivamente patito dall’azionista”.In particolare, il ricorrente censura la sentenza per non essere la Corte di Appello entrata nel merito del corretto calcolo del danno da esso patito, ritenendo che egli avesse prestato acquiescenza alla quantificazione del danno operata dal Giudice di primo grado. A tal proposito il ricorrente precisa che non intende impugnare il capo della sentenza relativo al suddetto assunto, ma censura il capo successivo, laddove la Corte ha ritenuto di scomputare i dividendi percepiti dal Gavazzi dal danno liquidato, senza operare il calcolo del risarcimento che gli sarebbe spettato in base ai criteri individuati dalla Corte di Cassazione nella sentenza che aveva disposto il rinvio. Il ricorrente ritiene che, dalla disamina delle relazioni del CTU, emergerebbeche i dividendi contestati sono già stati considerati quali vantaggi, con ricostruzione della composizione del portafoglio titoli, portando i dividendi a riduzione del danno. In ogni caso, ritiene il Gavazzi che – pure a voler ritenere che i valori di cui alla CTU non considerino già i dividendi, pari ad euro 111.510,00 – la Corte territoriale avrebbe dovuto scomputare gli stessi dal danno risultante dalla CTU e dai criteri espressi dalla S . C ., ovvero in euro 1.500.772,63,e non da quello da essa individuato in euro 982.940,00 esclusivamente in forza della rilevata acquiescenza. 2. La I sezione, si è già occupata specificamente della vicenda, cassando con rinvio, nel 2018, la prima sentenza di appello di Milano. P.Q.M. Il fascic