CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 21228/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generaleLUIGI GIORDANO, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte d’appello di Milano ha rigettatol’istanza di rescissione del giudicato proposta, ex art. 629-bis cod. proc. pen., da AlessandroLubian con riguardo alla sentenza irrevocabile dalla stessa Corte di appello in, che lo avevacondannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 216 e 217della l. fall..A ragione della decisione osserva che non sussistono i presupposti per accogliere larichiesta in quanto la notificazione al condannato del decreto citazione per il giudizio di rinvio- disposto dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione del 28 marzo 2024 -definito con la sentenza di cui è stata chiesta la revoca, è stata eseguita regolarmente aldomicilio eletto presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il condannato non ha fornito prova di nonessere stato informato dello svolgimento del processo e dell'emissione della sentenza edell'impossibilità di proporre impugnazione.Risulta, infatti, che il dispositivo della sentenza è stato comunicato ad uno dei duedifensori di fiducia nonché domiciliatario, avv. [OSCURATO:PERSONA].Contrariamente alla prospettazione difensiva il documentato scambio di mail fra l’avv.[OSCURATO:PERSONA] e l’altro difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non depone in sensofavorevole alla tesi secondo cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA], pur destinatario di regolare notificaquale domiciliatario, non avrebbe informato della fissazione dell’udienza del giudizio di rinvioe dell’emissione della sentenza e conseguentemente dell’inizio della decorrenza del termineper l’impugnazione.Nella mail l'avv. [OSCURATO:PERSONA] s è limitato a dichiarare di non aver rinvenuto provacartolare delle comunicazioni intercorse con il cliente, rappresentando, comunque, di averemantenuto i contatti con l'assistito anche dopo la nomina del secondo difensore.2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore di fiducia,ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. con riferimentoalla ritenuta regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio di appello.Lamenta che l'ordinanza impugnata ha considerato legittima la dichiarazione diassenza del condannato sulla base di un dato meramente formale, la notifica del decreto dicitazione a giudizio di appello per l'udienza del 5 novembre 2024 al difensore domiciliatariodi [OSCURATO:PERSONA].Uniformandosi alla richiamata giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello avrebbedovuto valutare tutti gli indici offerti dalla difesa per dimostrare la mancata effettivaconoscenza del procedimento ed in particolare: l’omessa notifica del decreto di celebrazionegiudizio in appello al difensore fiduciario nominato prima della celebrazione del giudizio diCassazione; l’omesso svolgimento di qualsiasi attività informativa da parte del primodifensore domiciliatario; l’inspiegabile assenza nel giudizio di appello dell’imputato, cheinvece era stato sempre presente in tutti i precedenti gradi di giudizio.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art 629-bis cod. proc. pen. in relazionealla ritenuta necessità di prova della mancata conoscenza del processo a carico delricorrente.L'ordinanza impugnata, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenzialesecondo cui grava in capo al ricorrente in rescissione di allegare le situazioni concrete, che,a dispetto dei meccanismi approntati dall'art 420-bis cod. proc. pen., rendono credibile lamancata incolpevole conoscenza del processo, ha svalutato tutti gli elementi circostanzialiofferti dalla difesa.2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione.Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha interpretato in modo illogico e travisante ilcontenuto della comunicazione pec dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 1 dicembre 2025. Nelcitato documento l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché rispondere puntualmente alle precise domandesulle informazioni date a [OSCURATO:PERSONA] sul giudizio di appello e sulla sentenza che lo aveva definito,aveva fornito risposte che per il loro contenuto evasivo, costituiscono un riscontro della tesidifensiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Secondo la preferibile interpretazione a rendere legittima la dichiarazione di assenzae, quindi, ad escludere la fondatezza del rimedio di cui all'art. 629- bis cod. proc. pen.proposto avverso la sentenza irrevocabile che ha definito il giudizio nei confrontidell’imputato dichiarato assente, è l’effettiva conoscenza del processo da parte diquest’ultimo, non potendosi automaticamente desumere dalla «negligenza informativa»dell’imputato la volontà di sottrarsi ad essa (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv.288209 – 01; Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287298 – 01; Sez. 5, n. 37154del 18/09/2024, B., Rv. 287018 – 01; contra Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146– 01 «In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato inassenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. soloqualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso incui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo delgiudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non sisia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali peressere informato dello sviluppo del procedimento»).La mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione delprocesso a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio, non integra automaticamente la«volontaria sottrazione alla conoscenza del processo» e non fonda alcuna - non consentita -presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dalgiudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senzainversione del relativo onere probatorio» (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv.285177).Tale conclusione è del tutto coerente e consequenziale rispetto alla nuova disciplina delprocesso in assenza, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, la quale, nel recepire gli arrestidelle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv.279420), nonché della giurisprudenza europea (Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c.Italia e 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia), ha smantellato il sistema di presunzionioperante nel precedente regime, ed ha sostituito il sistema di conoscenza legale con quellodi effettività, che ruota intorno al principio per cui in tanto il processo può procedere pur inmancanza dell’imputato, in quanto vi sia la certezza che egli ne abbia conoscenza effettiva eche la sua mancata partecipazione ad esso sia frutto di scelta volontaria, il cui accertamentoviene rimesso alla verifica che il giudice è chiamato ad operare in concreto e caso per caso.Coerentemente, il novellato art. 420-bis cod. proc. pen. stabilisce che, al fine diverificare se l’assenza dell’imputato sia frutto di una scelta volontaria e consapevole, ilgiudice tiene conto di una serie di fattori, tra i quali la nomina di un difensore di fiducia; ciòagli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza e ad ogni altra circostanza rilevante)rimessi al vaglio del giudice ai fini del relativo accertamento (Sez. 5, n. 23670 del03/06/2025, Esposito, cit. in motivazione).D’altra parte, già nel previgente regime, le Sezioni Unite avevano posto in rilievo lanecessità di non esasperare il concetto di «mancata diligenza» informativa dell'imputato«sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenzadegli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza dellavocatio in ius per procedere in assenza», poiché ciò equivarrebbe al ritorno ai precedentiautomatismi (Sez. U, n. 23948/2019, dep. 2020, Ismail, cit.).Non può ritenersi sufficiente, neppure sul piano presuntivo, rispetto all’effettivaconoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, il fatto che questi abbianominato un difensore di fiducia, configurando in tal caso una sorta di onere informativo chesarebbe posto in capo al medesimo imputato in ordine all’evoluzione del procedimento aproprio carico. Pertanto, il mero dato formale del conferimento dell’incarico professionale daparte dell’imputato e la notifica al difensore non è sufficiente a dimostrare la effettivaconoscenza del processo e la volontaria sottrazione allo stesso, essendo piuttostonecessario accertare caso per caso l’esistenza di un effettivo rapporto processuale traassistito e difensore dal quale sia possibile, non solo presumere, ma anche dimostrare laconoscenza del processo. Quest’ultimo accertamento postula, invero, una motivazionecongrua in ordine alle ragioni sulle quali si fonda, non potendosi ritenere sufficiente la meraricorrenza di una delle circostanze sintomatiche di detta conoscenza, ma dovendosi piuttostospiegare perché da ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell’interessato (Sez.5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, cit. in motivazione).2. Nell’esaminare l’istanza di rescissione, la Corte di appello ha compiuto talepenetrante verifica in concreto, desumendo l’effettiva conoscenza della pendenza delprocesso da parte dell’imputato e, correlativamente, la sua scelta di sottrarsi ad esso nonsolo dalla nomina di due difensori di fiducia, di cui uno domiciliatario, ma dalla mancataallegazione elementi fattuali dotati di forza dimostrativa, anche solo sul piano logico.Ha, infatti, rigettato l'istanza di rescissione del giudicato osservando che AlessandroLubian non solo aveva ricevuto formale notizia circa la fissazione dell'udienza del giudiziodisposto dalla Corte di cassazione con la decisione di annullamento, nonché in ordine aldeposito della sentenza che aveva definito il giudizio di rinvio, attraverso le rituali notificheeseguite all’avv. [OSCURATO:PERSONA], suo difensore di fiducia nonché domiciliatario in tutti i gradi delgiudizio con il quale, per di più, aveva mantenuto regolari rapporti professionali anche dopola nomina di un secondo difensore, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in pendenza del giudizio dicassazione, ma non aveva nemmeno allegato circostanze idonee a dimostrare il contrario.Dall’unico elemento dedotto ovvero il contenuto delle mail scambiate tra i due difensoridi fiducia non poteva ricavarsi, neanche indirettamente, che il difensore domiciliatario, comesostenuto dal ricorrente, aveva omesso di comunicare al suo assistito la pendenza delgiudizio di rinvio ed il suo successivo sviluppo. Al contrario, la documentazione allegata dalladifesa confermava che [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto i rapporti con il difensore domiciliatarioanche dopo la nomina del secondo difensore, di poco precedente al giudizio di cassazione.3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente