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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13436/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di VASTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 maggio 2021 dal Tribunale di Vasto, che ha riformato parzialmente (revocando la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado) la decisione del Giudice di pace di Gissi, che aveva condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per diffamazione ai danni del Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Il reato era stato commesso mediante l'invio di una pec — poi protocollata — indirizzata a Filippone e, per conoscenza, a due agenti della Polizia municipale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo i Giudici di merito, la mail sarebbe diffamatoria in quanto al sindaco erano stati attribuiti comportamenti illeciti di ideazione, istigazione e connivenza nei confronti di atti vandalici commessi sui beni dell'imputato, nonché nella descrizione dell'amministrazione comunale come una sorta di associazione a delinquere capeggiata da Filippone, che si avvaleva di "fedelissimi", "sostenitori" e "fidati" in virtù di un rapporto clientelare.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia, affidandos a tre motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione.

Ricorda il ricorrente che, nel quarto motivo di appello, era documentato l'esito del reclamo proposto dal ricorrente al Garante per la protezione dei dati personali, il quale aveva statuito che i dati contenuti nella missiva di posta elettronica certificata del Tedesco non avevano formato oggetto di comunicazione a terzi.

Il Tribunale, pur dando atto dell'accertamento del Garante, aveva ritenuto comunque integrata la comunicazione a più persone in quanto ciascuno dei destinatari della missiva aveva appreso delle espressioni riferite agli altri due.

Questa conclusione, a detta del ricorrente, sarebbe illogica e censurabile in quanto la statuizione del Garante aveva negato la comunicazione a terzi, senza la quale il reato non può dirsi consumato.

Il ragionamento del Tribunale non era condivisibile — prosegue il ricorso — in quanto le e-mail non erano singolarmente indirizzate alle parti coinvolte ma contenevano riferimenti ad attività poste dalle medesime in concerto tra loro.

La circostanza, pertanto, che i due agenti della polizia municipale fossero destinatari in proprio delle missive e che queste ultime fossero offensive anche nei loro riguardi li rendeva soggetti non terzi rispetto al sindaco, unico individuato come persona offesa nel presente procedimento.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenI:a inosservanza di legge penale ed illogicità della motivazione allorché non era stata riconosciuta la scriminante del diritto di critica, di cui il ricorrente ricorda i parametri giurisprudenziali.

Fermi detti principi, Tedesco sostiene l'illogicità della motivazione in quanto il giudicante non aveva svolto alcun riferimento alle circostanze e ai rapporti afferenti il fatto storico denunciato che avevano condotto il ricorrente all'invio della doglianza, né operato alcun bilanciar-lento tra i beni giuridici in gioco meritevoli di tutela, ritenendo esclusa l'esimente sulla scorta dei vocaboli riportati nelle missive, vocaboli che non erano propri di un'associazione per delinquere ma erano di uso comune; inoltre, quando era stata utilizzata la locuzione "stile mafioso", ci si era riferiti non già al sindaco o agli agenti di polizia municipale, ma agli autori delle condotte illecite denunziate come commesse in danno del ricorrente.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e carenza della motivazione in relazione agli artt. 111 Cosi:. e 6 CEDU.

La pronuncia risulta censurabile anche in relazione al sesto motivo di appello perché era stato violato il principio dell'equo processo e dell'effettività del contraddittorio nel momento in cui non era stato acquisito il fascicolo numero 1018/16 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, dal quale sarebbe stato possibile trarre elementi di riscontro e prova prodotti in quella sede. [OSCURATO:PERSONA] di pace — sostiene il ricorrente — avrebbe dovuto disapplicare la norma di diritto interno a favore della sovranazionale vincolante e disporre la riunione dei procedimenti.

In questo modo non era stata valutata la documentazione concernente gli altri procedimenti.

La motivazione così articolata e quella fatta propria del Tribunale sull'articolo 17 del codice di procedura penale erano illogiche in quanto è giurisprudenza consolidata di questa Corte che i procedimenti pendenti nel medesimo grado e stato possono essere riuniti nel corso di tutto il grado nel quale essi si trovano anche successivamente al compimento delle formalità di apertura del dibattimento.

3. Il Procuratore generale, nelle sue c:onclusioni scritte, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso osservando che: - il primo motivo di ricorso investe il merito della regiudicanda; - il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il Tribunale ha stimato le espressioni esulanti rispetto al legittimo esercizio del diritto di critica; - il terzo motivo di ricorso è inammissibili?. in quanto meramente riproduttivo del sesto motivo di appello.

4. Con una prima memoria, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorrente rievoca l'oggetto del procedimento n° 1018-16 R.G.N.R. e 641-17 R.G.GIP della Procura di Vasto e la dinamica processuale che l'aveva caratterizzato, in tesi connotata da anomalie anche da parte dei magistrati che se ne erano occupati; rievoca altresì il procedimento. n° 171/17 R.G. presso il Giudice di Pace di Gissi (cioè il procedimento a cui si riferisce il ricorso) di cui opera un dettagliato resoconto.

Dopo l'analitica illustrazione delle dinamiche processuali, il ricorrente affronta il tema del rapporto tra il potere "qualificatorici" del giudice penale ed il principio del contraddittorio di cui agli artt. 111 cost. 2 e 6 co. 3 lett. a e b c.e.d.u.

Nelle "conclusioni", la memoria lamenta che i Giudici di merito abbiano valutato le uniche due corrispondenze del 29.03.2017 e del 19.06.2017, oppure solo l'ultima, dettaglio che è stato trascurato, come l'assunzione delle prove interne al n° 1018-16 R.G.N.R. e 641-17 R.G.GIP, ossia l'intera corrispondenza a valere dal gennaio 2016.

Ciò integrerebbe il motivo di ricorso di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen.

I Giudici di merito — si sostiene nella memoria — hanno persino omesso di soffermarsi sulle archiviazioni de plano delle denunce querele sporte dall'odierno ricorrente, in data 04.11.2016 e 29.08.2017. [OSCURATO:PERSONA] di Pace avrebbe perciò dovuto disapplicare la norma di diritto interno a favore della sovranazionale vincolante e superiore, restituendo il fascicolo al pubblico ministero per la riunione dei procedimenti ex art. 9 del D.Lgs 274/2000, posto anche il disposto dell'art. 7.

5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato poi conclusioni scritte, in cui ha sostenuto che, contrariamente a quanto sottolineato dal Procuratore Generale, il citato ricorso è stato correttamente formulato nel rispetto dei canoni della essenzialità e si articola su tre motivi, tutti aventi in comune l'inosservanza e/o la violazione della legge penale ex art. 606 comma 1° lett. b) e illogicità e/o carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1° lett. e), il 1° motivo in relazione all'art. 595 cod. pen., il 2° motivo in relazione agli artt. 51 e 595 del cod. pen., il 3° motivo in relazione all'art. 111 della Costituzione della Repubblica Italiana e art. 6 della CEDU.

Ritorna il difensore sul tema della denegata riunione dei processi, che avrebbe determinato una visione parziale della regiudicanda, e su quanto argomentato a proposito del ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.

A seguire l'atto difensivo sviluppa le medesime argomentazioni delle precedenti conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che contesta la delibazione del Tribunale circa la comunicazione con più persone — è inammissibile per varie ragioni.

1.1. In primo luogo — e questa considerazione riguarda anche gli altri motivi — quando denunzia vizio di motivazione (in particolare l'illogicità della medesima), giacché questa censura incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace.

Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l'introduzione — a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 — dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

1.1. In secondo luogo e pur quando lamenta violazione di legge, il ricorso è inammissibile in quanto privo di un proficuo confronto con la sentenza impugnata, se non con proposizioni manifestamente infondate.

1.1.1. Quanto al primo aspetto, la doglianza del ricorrente insiste sulla statuizione del Garante per la protezione dei dati personali, che aveva escluso la comunicazione con più persone, trascurando apparentemente il fatto che il Tribunale avesse individuato le "più persone" a cui il ricorrente aveva comuni:pila (A.. • 4-15. le espressioni diffamatorie nei confronti del Sindaco odierna persona offesa, due agenti della [OSCURATO:PERSONA] destinatarie della pec, a prescindere, quindi, dalla divulgazione ulteriore che lo scritto avesse avuto nell'ambito degli addetti agli uffici comunali.

Detto altrimenti, il Tribunale ha individuato la comunicazione a più persone, essenziale per l'integrazione del reato di cui all'art. 595 cod. pen., nell'invio della missiva anche alle due vigilesse le quali, pertanto, hanno avuto contezza delle frasi offensive riferite al Sindaco; tale enunciato non è stato raggiunto da una critica specifica del ricorrente se non con il ragionamento di seguito esaminato.

1.1.2. Il motivo di ricorso è, poi, manifestamente infondato quando tenta di mettere in discussione la qualifica di soggetti terzi delle due vigilesse sol perché le attività criticate sarebbero state poste in essere "in concerto" con Filippone, giacché è corretta l'operazione valutativa svolta dal Giudice monocratico, consistita nell'avere enucleato, tra le espressioni reputate diffamatorie, quelle relative al solo Sindaco rispetto alle quali le due agenti sono terzi.

E, comunque, anche laddove si fosse trattato di condotte commesse insieme, ciascun destinatario della mail ne era accusato come singolo e, quindi, apprendeva delle espressioni offensive nei confronti degli altri come un soggetto terzo.

2. Il secondo motivo di ricorso — che contesta il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica — è inammissibile nella parte in cui denunzia l'illogicità della motivazione ex art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., come si è sopra precisato.

Quanto alla censura di violazione di legge, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per la scriminante, enfatizzando le espressioni "fedelissimi", "sostenitori", "ficlati" e "rapporto clientelare" e l'affermazione secondo cui chi aveva consentito quei comportamenti aveva "contribuito ad istigare direttamente e/o indirettamente le intimidazioni dallo stile mafioso"; il Tribunale ha, quindi, ritenuto che l'evocazione di un frasario tipico delle associazioni a delinquere, comunque riferito anche alla persona offesa, avesse fatto superare il limite della continenza.

2.1. Ebbene, non solo il ragionamento del Tribunale è corretto ma anche il diretto esame delle espressioni "incriminate" conduce a ritenere che il motivo di ricorso sia manifestamente infondato.

2.1.1. A questo riguardo, pare innanzitutto opportuno rievocare l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, non massimata; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, labi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284) In particolare, Sez. 5 Fabi ha altresì precisato che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica, che è il tema di odierno interesse.

2.1.2. In primo luogo, le affermazioni dell'imputato, ancorché concernenti anche i comportamenti dei vicini di casa del prevenuto, erano inequivocabilmente dirette anche al Sindaco, sostanzialmente accusato di "coprire" queste persone in quanto ad esse legato da un rapporto di particolare vicinanza.

In secondo luogo il frasario adoperato è effettivamente tipico del linguaggio mafioso — aggettivo peraltro espressamente adoperato nello scritto — ma anche della peggiore malagestio amministrativa ed evoca l'esistenza di particolari cointeressenze delinquenziali e di rapporti clientelari, tali da condurre Filippone a disattendere il dovere di imparzialità su di lui incombente quale pubblico amministratore e ad omettere ogni intervento a tutela del Tedesco per favorire i nemici di costui.

Si tratta di concetti che, sia per il linguaggio adoperato, che per il significato stesso che possiedono e la connotazione che attribuiscono a Filippone, costituiscono degli argumenta ad hominem di carattere infamante, non funzionali alla doglianza formulata con lo scritto, ma solo diretti a ledere la reputazione della vittima.

2.1.3. Neanche la sentenza merita censura riguardando la qualità di pubblico amministratore della persona offesa e, quindi, analizzando la vicenda sotto il profilo della critica politica.Va ricordato come la configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, richiede comunque che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 46132 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Polverini, Rv. 262184, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purchè non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario.

Nella sentenza Polverini si è ricordato che sussiste il delitto di diffamazione solo quando i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche siano oltrepassati, trasformando la competizione politica in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui — nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi — ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pure contumelia.

Negli stessi sensi si è espressa Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 (dep. 2011, Morelli, Rv. 250218), secondo cui non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario.

In linea con questi precedenti si pone anche Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239, secondo cui il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem.

Interessante è anche Sez. 5, n. 32577 cilel 22/06/2007, Laraia e altro, Rv. 237104, che ha ritenuto integrato il delitto di diffamazione nella diffusione di un manifesto-volantino nel quale si definiva il Sindaco di un Comune come "gaglioffo" e "azzeccagarbugli", non potendosi tali attributi giustificare con il legittimo esercizio del diritto di critica politica, perché non necessari né collegati al dissenso sull'operato e sulla personalità pubblica dell'offeso, ma concernenti la sua sfera professionale e personale, denigrandone la moralità e la capacità.

Egualmente si è ritenuto (Sez. 5, n. 4991 del 19/12/2006 (dep. 2007), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236321) che la continenza fosse superata allorché, nel corso di un comizio elettorale, si era assimilato l'avversario politico a "[OSCURATO:PERSONA]" e lo si era accusato di essersi venduto per "trenta denari", posto che tale accostamento aveva comportato l'attribuzione di caratteristiche infamanti.

Ebbene, fatta questa premessa, si ricorda che le invettive dell'imputato vedono al loro interno espressioni infamanti per la persona di [OSCURATO:PERSONA] e non funzionali alle lamentazioni che il ricorrente, come cittadino, intendeva muovere all'operato del Sindaco della sua citl:à.

L'avere attribuito a Filippone le connotazioni di cui si è detto sopra ed averlo indicato come partecipe di rapporti di matrice fortemente equivoca costituisce un portato chiaramente infamante ed esula, quindi, dal legittimo esercizio del diritto di critica politica perché attinge le caratteristiche personali del soggetto e la sua integrità come pubblico amministratore, peraltro introducendo dei concetti che non appaiono funzionali al tema oggetto della pec.

3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda la mancata riunione con il procedimento n. 1018/16 RGNR pendente presso la Procura della Repubblica di Vasto — è inammissibile per varie ragioni.

In primo luogo, il Collegio osserva che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, ri.m. sul punto), hanno ribadito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (come già affermato da Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

A sostegno di questa conclusione, il massimo Consesso ha osservato che l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale e che analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna.

Ciò in quanto le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost.

In secondo luogo, quand'anche si volesse intravvedere la denunzia della violazione della disposizione di cui all'art. 17 cod. proc. pen., il ricorso sarebbe del pari inammissibile in quanto correttamente il Giudice monocratico ha liquidato la censura rappresentando che la riunione non poteva avvenire in quanto i procedimenti erano pendenti in fasi diverse (sembrerebbe che il procedimento n. 1018/16 RGNR fosse stato archiviato, tanto che il ricorrente invoca la restituzione del presente al pubblico ministero per consentire a quest'ultimo la riunione).

Tale conclusione è corretta, giacché è ostativa, alla riunione, la pendenza dei processi in un diverso stato quale è, appunto, la fase delle indagini preliminari rispetto a quello del dibattimento.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di VASTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 maggio 2021 dal Tribunale di Vasto, che ha riformato parzialmente (revocando la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado) la decisione del Giudice di pace di Gissi, che aveva condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per diffamazione ai danni del Sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Il reato era stato commesso mediante l'invio di una pec — poi protocollata — indirizzata a Filippone e, per conoscenza, a due agenti della Polizia municipale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i Giudici di merito, la mail sarebbe diffamatoria in quanto al sindaco erano stati attribuiti comportamenti illeciti di ideazione, istigazione e connivenza nei confronti di atti vandalici commessi sui beni dell'imputato, nonché nella descrizione dell'amministrazione comunale come una sorta di associazione a delinquere capeggiata da Filippone, che si avvaleva di "fedelissimi", "sostenitori" e "fidati" in virtù di un rapporto clientelare. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia, affidandos a tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione. Ricorda il ricorrente che, nel quarto motivo di appello, era documentato l'esito del reclamo proposto dal ricorrente al Garante per la protezione dei dati personali, il quale aveva statuito che i dati contenuti nella missiva di posta elettronica certificata del Tedesco non avevano formato oggetto di comunicazione a terzi. Il Tribunale, pur dando atto dell'accertamento del Garante, aveva ritenuto comunque integrata la comunicazione a più persone in quanto ciascuno dei destinatari della missiva aveva appreso delle espressioni riferite agli altri due. Questa conclusione, a detta del ricorrente, sarebbe illogica e censurabile in quanto la statuizione del Garante aveva negato la comunicazione a terzi, senza la quale il reato non può dirsi consumato. Il ragionamento del Tribunale non era condivisibile — prosegue il ricorso — in quanto le e-mail non erano singolarmente indirizzate alle parti coinvolte ma contenevano riferimenti ad attività poste dalle medesime in concerto tra loro. La circostanza, pertanto, che i due agenti della polizia municipale fossero destinatari in proprio delle missive e che queste ultime fossero offensive anche nei loro riguardi li rendeva soggetti non terzi rispetto al sindaco, unico individuato come persona offesa nel presente procedimento. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenI:a inosservanza di legge penale ed illogicità della motivazione allorché non era stata riconosciuta la scriminante del diritto di critica, di cui il ricorrente ricorda i parametri giurisprudenziali. Fermi detti principi, Tedesco sostiene l'illogicità della motivazione in quanto il giudicante non aveva svolto alcun riferimento alle circostanze e ai rapporti afferenti il fatto storico denunciato che avevano condotto il ricorrente all'invio della doglianza, né operato alcun bilanciar-lento tra i beni giuridici in gioco meritevoli di tutela, ritenendo esclusa l'esimente sulla scorta dei vocaboli riportati nelle missive, vocaboli che non erano propri di un'associazione per delinquere ma erano di uso comune; inoltre, quando era stata utilizzata la locuzione "stile mafioso", ci si era riferiti non già al sindaco o agli agenti di polizia municipale, ma agli autori delle condotte illecite denunziate come commesse in danno del ricorrente. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e carenza della motivazione in relazione agli artt. 111 Cosi:. e 6 CEDU. La pronuncia risulta censurabile anche in relazione al sesto motivo di appello perché era stato violato il principio dell'equo processo e dell'effettività del contraddittorio nel momento in cui non era stato acquisito il fascicolo numero 1018/16 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, dal quale sarebbe stato possibile trarre elementi di riscontro e prova prodotti in quella sede. [OSCURATO:PERSONA] di pace — sostiene il ricorrente — avrebbe dovuto disapplicare la norma di diritto interno a favore della sovranazionale vincolante e disporre la riunione dei procedimenti. In questo modo non era stata valutata la documentazione concernente gli altri procedimenti. La motivazione così articolata e quella fatta propria del Tribunale sull'articolo 17 del codice di procedura penale erano illogiche in quanto è giurisprudenza consolidata di questa Corte che i procedimenti pendenti nel medesimo grado e stato possono essere riuniti nel corso di tutto il grado nel quale essi si trovano anche successivamente al compimento delle formalità di apertura del dibattimento. 3. Il Procuratore generale, nelle sue c:onclusioni scritte, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso osservando che: - il primo motivo di ricorso investe il merito della regiudicanda; - il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il Tribunale ha stimato le espressioni esulanti rispetto al legittimo esercizio del diritto di critica; - il terzo motivo di ricorso è inammissibili?. in quanto meramente riproduttivo del sesto motivo di appello. 4. Con una prima memoria, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il ricorrente rievoca l'oggetto del procedimento n° 1018-16 R.G.N.R. e 641-17 R.G.GIP della Procura di Vasto e la dinamica processuale che l'aveva caratterizzato, in tesi connotata da anomalie anche da parte dei magistrati che se ne erano occupati; rievoca altresì il procedimento. n° 171/17 R.G. presso il Giudice di Pace di Gissi (cioè il procedimento a cui si riferisce il ricorso) di cui opera un dettagliato resoconto. Dopo l'analitica illustrazione delle dinamiche processuali, il ricorrente affronta il tema del rapporto tra il potere "qualificatorici" del giudice penale ed il principio del contraddittorio di cui agli artt. 111 cost. 2 e 6 co. 3 lett. a e b c.e.d.u. Nelle "conclusioni", la memoria lamenta che i Giudici di merito abbiano valutato le uniche due corrispondenze del 29.03.2017 e del 19.06.2017, oppure solo l'ultima, dettaglio che è stato trascurato, come l'assunzione delle prove interne al n° 1018-16 R.G.N.R. e 641-17 R.G.GIP, ossia l'intera corrispondenza a valere dal gennaio 2016. Ciò integrerebbe il motivo di ricorso di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. I Giudici di merito — si sostiene nella memoria — hanno persino omesso di soffermarsi sulle archiviazioni de plano delle denunce querele sporte dall'odierno ricorrente, in data 04.11.2016 e 29.08.2017. [OSCURATO:PERSONA] di Pace avrebbe perciò dovuto disapplicare la norma di diritto interno a favore della sovranazionale vincolante e superiore, restituendo il fascicolo al pubblico ministero per la riunione dei procedimenti ex art. 9 del D.Lgs 274/2000, posto anche il disposto dell'art. 7. 5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato poi conclusioni scritte, in cui ha sostenuto che, contrariamente a quanto sottolineato dal Procuratore Generale, il citato ricorso è stato correttamente formulato nel rispetto dei canoni della essenzialità e si articola su tre motivi, tutti aventi in comune l'inosservanza e/o la violazione della legge penale ex art. 606 comma 1° lett. b) e illogicità e/o carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1° lett. e), il 1° motivo in relazione all'art. 595 cod. pen., il 2° motivo in relazione agli artt. 51 e 595 del cod. pen., il 3° motivo in relazione all'art. 111 della Costituzione della Repubblica Italiana e art. 6 della CEDU. Ritorna il difensore sul tema della denegata riunione dei processi, che avrebbe determinato una visione parziale della regiudicanda, e su quanto argomentato a proposito del ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. A seguire l'atto difensivo sviluppa le medesime argomentazioni delle precedenti conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che contesta la delibazione del Tribunale circa la comunicazione con più persone — è inammissibile per varie ragioni. 1.1. In primo luogo — e questa considerazione riguarda anche gli altri motivi — quando denunzia vizio di motivazione (in particolare l'illogicità della medesima), giacché questa censura incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace. Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l'introduzione — a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 — dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). 1.1. In secondo luogo e pur quando lamenta violazione di legge, il ricorso è inammissibile in quanto privo di un proficuo confronto con la sentenza impugnata, se non con proposizioni manifestamente infondate. 1.1.1. Quanto al primo aspetto, la doglianza del ricorrente insiste sulla statuizione del Garante per la protezione dei dati personali, che aveva escluso la comunicazione con più persone, trascurando apparentemente il fatto che il Tribunale avesse individuato le "più persone" a cui il ricorrente aveva comuni:pila (A.. • 4-15. le espressioni diffamatorie nei confronti del Sindaco odierna persona offesa, due agenti della [OSCURATO:PERSONA] destinatarie della pec, a prescindere, quindi, dalla divulgazione ulteriore che lo scritto avesse avuto nell'ambito degli addetti agli uffici comunali. Detto altrimenti, il Tribunale ha individuato la comunicazione a più persone, essenziale per l'integrazione del reato di cui all'art. 595 cod. pen., nell'invio della missiva anche alle due vigilesse le quali, pertanto, hanno avuto contezza delle frasi offensive riferite al Sindaco; tale enunciato non è stato raggiunto da una critica specifica del ricorrente se non con il ragionamento di seguito esaminato. 1.1.2. Il motivo di ricorso è, poi, manifestamente infondato quando tenta di mettere in discussione la qualifica di soggetti terzi delle due vigilesse sol perché le attività criticate sarebbero state poste in essere "in concerto" con Filippone, giacché è corretta l'operazione valutativa svolta dal Giudice monocratico, consistita nell'avere enucleato, tra le espressioni reputate diffamatorie, quelle relative al solo Sindaco rispetto alle quali le due agenti sono terzi. E, comunque, anche laddove si fosse trattato di condotte commesse insieme, ciascun destinatario della mail ne era accusato come singolo e, quindi, apprendeva delle espressioni offensive nei confronti degli altri come un soggetto terzo. 2. Il secondo motivo di ricorso — che contesta il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica — è inammissibile nella parte in cui denunzia l'illogicità della motivazione ex art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., come si è sopra precisato. Quanto alla censura di violazione di legge, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per la scriminante, enfatizzando le espressioni "fedelissimi", "sostenitori", "ficlati" e "rapporto clientelare" e l'affermazione secondo cui chi aveva consentito quei comportamenti aveva "contribuito ad istigare direttamente e/o indirettamente le intimidazioni dallo stile mafioso"; il Tribunale ha, quindi, ritenuto che l'evocazione di un frasario tipico delle associazioni a delinquere, comunque riferito anche alla persona offesa, avesse fatto superare il limite della continenza. 2.1. Ebbene, non solo il ragionamento del Tribunale è corretto ma anche il diretto esame delle espressioni "incriminate" conduce a ritenere che il motivo di ricorso sia manifestamente infondato. 2.1.1. A questo riguardo, pare innanzitutto opportuno rievocare l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, non massimata; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, labi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284) In particolare, Sez. 5 Fabi ha altresì precisato che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica, che è il tema di odierno interesse. 2.1.2. In primo luogo, le affermazioni dell'imputato, ancorché concernenti anche i comportamenti dei vicini di casa del prevenuto, erano inequivocabilmente dirette anche al Sindaco, sostanzialmente accusato di "coprire" queste persone in quanto ad esse legato da un rapporto di particolare vicinanza. In secondo luogo il frasario adoperato è effettivamente tipico del linguaggio mafioso — aggettivo peraltro espressamente adoperato nello scritto — ma anche della peggiore malagestio amministrativa ed evoca l'esistenza di particolari cointeressenze delinquenziali e di rapporti clientelari, tali da condurre Filippone a disattendere il dovere di imparzialità su di lui incombente quale pubblico amministratore e ad omettere ogni intervento a tutela del Tedesco per favorire i nemici di costui. Si tratta di concetti che, sia per il linguaggio adoperato, che per il significato stesso che possiedono e la connotazione che attribuiscono a Filippone, costituiscono degli argumenta ad hominem di carattere infamante, non funzionali alla doglianza formulata con lo scritto, ma solo diretti a ledere la reputazione della vittima. 2.1.3. Neanche la sentenza merita censura riguardando la qualità di pubblico amministratore della persona offesa e, quindi, analizzando la vicenda sotto il profilo della critica politica.Va ricordato come la configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, richiede comunque che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 46132 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Polverini, Rv. 262184, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purchè non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. Nella sentenza Polverini si è ricordato che sussiste il delitto di diffamazione solo quando i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche siano oltrepassati, trasformando la competizione politica in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui — nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi — ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pure contumelia. Negli stessi sensi si è espressa Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 (dep. 2011, Morelli, Rv. 250218), secondo cui non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. In linea con questi precedenti si pone anche Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239, secondo cui il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem. Interessante è anche Sez. 5, n. 32577 cilel 22/06/2007, Laraia e altro, Rv. 237104, che ha ritenuto integrato il delitto di diffamazione nella diffusione di un manifesto-volantino nel quale si definiva il Sindaco di un Comune come "gaglioffo" e "azzeccagarbugli", non potendosi tali attributi giustificare con il legittimo esercizio del diritto di critica politica, perché non necessari né collegati al dissenso sull'operato e sulla personalità pubblica dell'offeso, ma concernenti la sua sfera professionale e personale, denigrandone la moralità e la capacità. Egualmente si è ritenuto (Sez. 5, n. 4991 del 19/12/2006 (dep. 2007), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236321) che la continenza fosse superata allorché, nel corso di un comizio elettorale, si era assimilato l'avversario politico a "[OSCURATO:PERSONA]" e lo si era accusato di essersi venduto per "trenta denari", posto che tale accostamento aveva comportato l'attribuzione di caratteristiche infamanti. Ebbene, fatta questa premessa, si ricorda che le invettive dell'imputato vedono al loro interno espressioni infamanti per la persona di [OSCURATO:PERSONA] e non funzionali alle lamentazioni che il ricorrente, come cittadino, intendeva muovere all'operato del Sindaco della sua citl:à. L'avere attribuito a Filippone le connotazioni di cui si è detto sopra ed averlo indicato come partecipe di rapporti di matrice fortemente equivoca costituisce un portato chiaramente infamante ed esula, quindi, dal legittimo esercizio del diritto di critica politica perché attinge le caratteristiche personali del soggetto e la sua integrità come pubblico amministratore, peraltro introducendo dei concetti che non appaiono funzionali al tema oggetto della pec. 3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda la mancata riunione con il procedimento n. 1018/16 RGNR pendente presso la Procura della Repubblica di Vasto — è inammissibile per varie ragioni. In primo luogo, il Collegio osserva che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, ri.m. sul punto), hanno ribadito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (come già affermato da Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). A sostegno di questa conclusione, il massimo Consesso ha osservato che l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale e che analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna. Ciò in quanto le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. In secondo luogo, quand'anche si volesse intravvedere la denunzia della violazione della disposizione di cui all'art. 17 cod. proc. pen., il ricorso sarebbe del pari inammissibile in quanto correttamente il Giudice monocratico ha liquidato la censura rappresentando che la riunione non poteva avvenire in quanto i procedimenti erano pendenti in fasi diverse (sembrerebbe che il procedimento n. 1018/16 RGNR fosse stato archiviato, tanto che il ricorrente invoca la restituzione del presente al pubblico ministero per consentire a quest'ultimo la riunione). Tale conclusione è corretta, giacché è ostativa, alla riunione, la pendenza dei processi in un diverso stato quale è, appunto, la fase delle indagini preliminari rispetto a quello del dibattimento. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
Sentenza Cassazione n. 13436/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris