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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 36760/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/02/2020 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 21 febbraio 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 27 ottobre 2015 del Giudice dell'udienza preliminare di Torino, ha limitato la confisca eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla somma di C 10,00, disponendo la restituzione immediata del residuo, con conferma nel resto, in particolare della condanna degli imputati alle pene di legge per plurime cessioni di stupefacenti.

2. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge per omessa pronuncia della prescrizione.

Censura la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto la sussistenza del fatto di lieve entità e per questa via rileva che la prescrizione si era maturata a novembre 2019, anche considerando gli atti interruttivi. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce il vizio di motivazione con riferimento alle norme processuali.

Ritiene nebulosa l'accusa di cessione di quantità imprecisata di stupefacente non determinata in concorso con soggetto non identificato.

Lamenta con il secondo motivo la mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

I reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] sono stati già qualificati in primo grado come violazioni del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e risalgono al periodo da ottobre a dicembre 2013, per cui non si è verificata alcuna estinzione per prescrizione al momento della pronuncia di secondo grado.

I reati commessi da Yahyaoui sono stati adeguatamente descritti nella contestazione.

I fatti sono stati del pari qualificati ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorrente non ha indicato gli elementi per configurare l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., la cui compatibilità con il fatto del quinto comma è stata affermata con sentenza a Sezioni Unite n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499-02.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, 1'11 marzo 2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/02/2020 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 febbraio 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 27 ottobre 2015 del Giudice dell'udienza preliminare di Torino, ha limitato la confisca eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla somma di C 10,00, disponendo la restituzione immediata del residuo, con conferma nel resto, in particolare della condanna degli imputati alle pene di legge per plurime cessioni di stupefacenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge per omessa pronuncia della prescrizione. Censura la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto la sussistenza del fatto di lieve entità e per questa via rileva che la prescrizione si era maturata a novembre 2019, anche considerando gli atti interruttivi. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce il vizio di motivazione con riferimento alle norme processuali. Ritiene nebulosa l'accusa di cessione di quantità imprecisata di stupefacente non determinata in concorso con soggetto non identificato. Lamenta con il secondo motivo la mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. I reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] sono stati già qualificati in primo grado come violazioni del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e risalgono al periodo da ottobre a dicembre 2013, per cui non si è verificata alcuna estinzione per prescrizione al momento della pronuncia di secondo grado. I reati commessi da Yahyaoui sono stati adeguatamente descritti nella contestazione. I fatti sono stati del pari qualificati ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente non ha indicato gli elementi per configurare l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., la cui compatibilità con il fatto del quinto comma è stata affermata con sentenza a Sezioni Unite n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499-02. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, 1'11 marzo 2021 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 36760/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris