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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37586/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18654/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Catania, alla [OSCURATO:PERSONA] 734, pal.

A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , che la rappresenta e difende, giusta procura speciale telematicamente Avviso accertamento Iva, Irap ed Irpef –Notificazione dell’atto di appello effettuata al procuratore costituita congiunta alcontroricorso; -controricorrente – - avverso la sente nza n. 3220/15 / 20 20 depositata dalla C ommissione Tributaria Regionale della Sicil ia il 10 / 06 /20 20 e non notificata ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA], quale socia della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso un avviso di accertamento Iva, Irap ed Irpef per l’anno d’imposta 2000.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che, in difetto di costituzione della parte appellata, la notifica dell’atto di appello non era valida per mancanza della riferibilità al contribuente (sulla base delle cartoline di ritorno delle raccomandate).

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 del d.

L gs. n. 546/1992 e 170 e 330 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito equivale pienamente alla notificazione effettuata alla parte presso il procuratore stesso.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, 162, 291 e 350 c.p.c. e 1, comma 2, e 49 del d.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, avendo l’Ufficio notificato l’atto di appello anche presso il domicilio fiscale della contribuente, anche a voler ritenere la notifica nulla, avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione.

3. Preliminarmente, va rilevata d’ufficio la nullità dell’intero giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, atteso c he tale co ntroversia, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento che è alla base delle determinazioni sui redditi delle società di persone e dei soci, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16661 del 29/07/2011, in linea con Cass. Sez.U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008 ) .

4. Pertanto, detta unitarietà dell'accertamento comporta, in linea di principio, la configurabilità di unlitisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo (in termini, tra molte, si vedano sia Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; sia Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27603 del 30/10/2018 ) .

5. Nel presente caso, è evidente che parte dei giudizi di merito è stata unicamente [OSCURATO:PERSONA], non risultando in essi né evocati né costituiti i restanti soci della [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s., né la società ridetta.

6. Ne deriva quindi la nullità dell’intero giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara la nullità dell’intero giudiziodi merito; cassa la sentenz a impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18654/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Catania, alla [OSCURATO:PERSONA] 734, pal. A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , che la rappresenta e difende, giusta procura speciale telematicamente Avviso accertamento Iva, Irap ed Irpef –Notificazione dell’atto di appello effettuata al procuratore costituita congiunta alcontroricorso; -controricorrente – - avverso la sente nza n. 3220/15 / 20 20 depositata dalla C ommissione Tributaria Regionale della Sicil ia il 10 / 06 /20 20 e non notificata ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA], quale socia della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso un avviso di accertamento Iva, Irap ed Irpef per l’anno d’imposta 2000. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che, in difetto di costituzione della parte appellata, la notifica dell’atto di appello non era valida per mancanza della riferibilità al contribuente (sulla base delle cartoline di ritorno delle raccomandate). 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 del d. L gs. n. 546/1992 e 170 e 330 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito equivale pienamente alla notificazione effettuata alla parte presso il procuratore stesso. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, 162, 291 e 350 c.p.c. e 1, comma 2, e 49 del d.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, avendo l’Ufficio notificato l’atto di appello anche presso il domicilio fiscale della contribuente, anche a voler ritenere la notifica nulla, avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione. 3. Preliminarmente, va rilevata d’ufficio la nullità dell’intero giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, atteso c he tale co ntroversia, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento che è alla base delle determinazioni sui redditi delle società di persone e dei soci, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16661 del 29/07/2011, in linea con Cass. Sez.U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008 ) . 4. Pertanto, detta unitarietà dell'accertamento comporta, in linea di principio, la configurabilità di unlitisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo (in termini, tra molte, si vedano sia Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; sia Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27603 del 30/10/2018 ) . 5. Nel presente caso, è evidente che parte dei giudizi di merito è stata unicamente [OSCURATO:PERSONA], non risultando in essi né evocati né costituiti i restanti soci della [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s., né la società ridetta. 6. Ne deriva quindi la nullità dell’intero giudizio di merito. P.Q.M. La Corte, dichiara la nullità dell’intero giudiziodi merito; cassa la sentenz a impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Cos
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