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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 37746/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del 7 aprile 2025 con la quale la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello depositato il 25 febbraio 2025 proposto avverso la sentenza del 18 novembre 2024 del Tribunale di Vicenza.

Il ricorrente sostiene che, per come si evince dalla intestazione della sentenza e dal verbale di udienza, il giudice monocratico si era riservato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, termine che non veniva riportato nella sentenza stessa, omissione che ha indotto l'errore della Corte di appello secondo cui il deposito della motivazione era riservato a giorni quindici.

Il corretto computo del termine di deposito della sentenza, con scadenza al 15 febbraio 2025, comporta la tempestività dell'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza, in punto di fatto, del rilievo difensivo.

Premesso che nel dispositivo della sentenza del 18 novembre 2024 del Tribunale di Vicenza non è indicato un termine del deposito della motivazione, che neppure risulta da altr)2parti della sentenza e che, in tal caso, il termine si intende quello di legge (cioè quindici giorni), rileva la Corte che non risulta indicato alcun diverso termine di deposito né dal dispositivo letto in udienza né dal verbale di udienza in cui, al contrario, si dà atto, dopo la lettura del dispositivo, che il termine di deposito della sentenza è quello di giorni

15. Il termine di deposito è stato rispettato/poiché la sentenza risulta depositata in cancelleria il 2 dicembre 2024 e, pertanto, dal 4 dicembre 2024 decorreva il termine di trenta giorni - ai sensi dell'art. 585, lett. b), cod. proc. pen. - per la proposizione dell'appello depositato, invece, il 25 febbraio 2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

E', quindi, ineccepibile la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello di Venezia con l'ordinanza impugnata / dichiarando inammissibile, per tardività, l'appello proposto dall'imputato.

2. Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del 7 aprile 2025 con la quale la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello depositato il 25 febbraio 2025 proposto avverso la sentenza del 18 novembre 2024 del Tribunale di Vicenza. Il ricorrente sostiene che, per come si evince dalla intestazione della sentenza e dal verbale di udienza, il giudice monocratico si era riservato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, termine che non veniva riportato nella sentenza stessa, omissione che ha indotto l'errore della Corte di appello secondo cui il deposito della motivazione era riservato a giorni quindici. Il corretto computo del termine di deposito della sentenza, con scadenza al 15 febbraio 2025, comporta la tempestività dell'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza, in punto di fatto, del rilievo difensivo. Premesso che nel dispositivo della sentenza del 18 novembre 2024 del Tribunale di Vicenza non è indicato un termine del deposito della motivazione, che neppure risulta da altr)2parti della sentenza e che, in tal caso, il termine si intende quello di legge (cioè quindici giorni), rileva la Corte che non risulta indicato alcun diverso termine di deposito né dal dispositivo letto in udienza né dal verbale di udienza in cui, al contrario, si dà atto, dopo la lettura del dispositivo, che il termine di deposito della sentenza è quello di giorni 15. Il termine di deposito è stato rispettato/poiché la sentenza risulta depositata in cancelleria il 2 dicembre 2024 e, pertanto, dal 4 dicembre 2024 decorreva il termine di trenta giorni - ai sensi dell'art. 585, lett. b), cod. proc. pen. - per la proposizione dell'appello depositato, invece, il 25 febbraio 2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. E', quindi, ineccepibile la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello di Venezia con l'ordinanza impugnata / dichiarando inammissibile, per tardività, l'appello proposto dall'imputato. 2. Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Sentenza Cassazione n. 37746/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris