Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32238/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 11132/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 28 novembre 2024 che lo ha condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, formulando tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al discostamento della pena irrogatagli dal limite minimo edittale.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla non corretta applicazione dei principi in tema di recidiva Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta equi-valenza delle circostanze attenuanti generiche con la ritenuta recidiva.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 26/06/2026 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] vertenti:

1. sulla mancata motivazione del discostamento dal li-mite edittale (specificazione del primo motivo);

2. Sulla erronea applicazione della recidiva reiterata (specificazione);

3. Sul giudizio di equivalenza tra attenuanti ge-neriche e recidiva reiterata e ha insistito per l'ammissibilità, per la trasmissione al altra Sezione e per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu-gnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

Il motivo sopra richiamato attiene, invero, al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'o-nere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

2.1. Quanto all'applicazione della recidiva, La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente, la cui personalità è quella di un soggetto dedito ai reati contro il patrimonio, inserito in contesti associativi dediti alla cessione di stupefa-centi. 2N. 11132/2026 R.C.

I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de-linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.

2.2. Quanto al giudizio di comparazione, lo stesso appare correttamente ope-rato, in quanto va ricordato che, secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv. 265684).

2.3. Infine, la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedi-mento impugnato, appare logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

L'onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto co-stituendo ius receptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e global-mente gli elementi indicati nell'art. 133 cod, pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sinte-tica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n, 12749 del 19/03/2008, Ga-sparri, Rv. 239754).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantifica-zione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il che non è nel caso che ci occupa.

Neppure può considerarsi contraddittoria la motivazione sul discostannento dal minimo- edittale.

Ed invero, la qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non impone affatto l'irrogazione della pena minima, atteso che la stessa presuppone una valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, anche con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena 3N. 11132/2026 R.G. (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01).

Ne consegue che, anche una volta riconosciuta la lieve entità, la determinazione in concreto della pena resta affidata ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., potendo il giudice disco-starsi dal minimo edittale in presenza di elementi che denotino una maggiore gra-vità in concreto.

E proprio tali criteri sono stati puntualmente richiamati: prece-denti specifici dell'odierno ricorrente e la pluralità di cessioni.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non rav.visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.

Così deciso il 14/07/2026 Il C nsigliere est n ore Il Presidente P Ugo BelOi ct((r td.b- ID E PC), N C 28 AO 2026 L'ASSISTENTE Dou..isa Kati( ne/il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 11132/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 28 novembre 2024 che lo ha condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, formulando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al discostamento della pena irrogatagli dal limite minimo edittale. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla non corretta applicazione dei principi in tema di recidiva Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta equi-valenza delle circostanze attenuanti generiche con la ritenuta recidiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 26/06/2026 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] vertenti: 1. sulla mancata motivazione del discostamento dal li-mite edittale (specificazione del primo motivo); 2. Sulla erronea applicazione della recidiva reiterata (specificazione); 3. Sul giudizio di equivalenza tra attenuanti ge-neriche e recidiva reiterata e ha insistito per l'ammissibilità, per la trasmissione al altra Sezione e per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu-gnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Il motivo sopra richiamato attiene, invero, al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'o-nere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). 2.1. Quanto all'applicazione della recidiva, La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente, la cui personalità è quella di un soggetto dedito ai reati contro il patrimonio, inserito in contesti associativi dediti alla cessione di stupefa-centi. 2N. 11132/2026 R.C. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de-linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. 2.2. Quanto al giudizio di comparazione, lo stesso appare correttamente ope-rato, in quanto va ricordato che, secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv. 265684). 2.3. Infine, la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedi-mento impugnato, appare logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). L'onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto co-stituendo ius receptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e global-mente gli elementi indicati nell'art. 133 cod, pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sinte-tica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n, 12749 del 19/03/2008, Ga-sparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantifica-zione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il che non è nel caso che ci occupa. Neppure può considerarsi contraddittoria la motivazione sul discostannento dal minimo- edittale. Ed invero, la qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non impone affatto l'irrogazione della pena minima, atteso che la stessa presuppone una valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, anche con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena 3N. 11132/2026 R.G. (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01). Ne consegue che, anche una volta riconosciuta la lieve entità, la determinazione in concreto della pena resta affidata ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., potendo il giudice disco-starsi dal minimo edittale in presenza di elementi che denotino una maggiore gra-vità in concreto. E proprio tali criteri sono stati puntualmente richiamati: prece-denti specifici dell'odierno ricorrente e la pluralità di cessioni. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non rav.visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 Il C nsigliere est n ore Il Presidente P Ugo BelOi ct((r td.b- ID E PC), N C 28 AO 2026 L'ASSISTENTE Dou..isa Kati( ne/il 4
Sentenza Cassazione n. 32238/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris