CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 22714/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorsoper cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe n. 2434/2026 con cui il Tribunale disorveglianza di Milano il10/3/2026 ha rigettato l’opposizione proposta dallo stesso detenutoavverso l’espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 disposta con decreto delMagistrato di sorveglianza di Varese il 2/12/2025;che a fondamento del rigetto il Tribunale ha rilevato come l’opponente si sia limitato adallegare copia dei documenti dei fratelli e una dichiarazione di disponibilità all’accoglienza daparte di XXXXXXXXXXXXXXXX risalente nel tempo senza nulla produrre al fine didimostrare la sussistenza di particolare legami con gli stessi, apprezzabili agli effetti dell’art.19 t.u. imm.; inoltre, ha dato conto di aver esaminato la lista colloqui fornita dal carcere dacui risulta che il detenuto ha effettuato solo due colloqui in presenza ed alcune telefonatecon la suddetta XXXXXXXXXXXXXXXXX, rispetto alla quale nulla viene dedotto in merito alradicamento nel territorio italiano;che il Tribunale – con motivazione puntuale e conforme a diritto – ha escluso chel’espulsione comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiaredell’opponente (primo motivo di reclamo), osservando altresì che il precedentericonoscimento in favore del detenuto di un permesso di soggiorno ormai scaduto non incidesulla condizione di attuale irregolarità del soggetto sul territorio nazionale (secondo motivo direclamo) e, in ogni caso, che nulla è stato provato né allegato in modo specifico conriferimento ad eventuali rischi in cui andrebbe incontro nel Paese di origine (Albania);Che il ricorso - col quale si deducono: asserita violazione dell’art. 16, comma 5, t.u.imm. in riferimento all’art. 8 CEDU per non avere il Tribunale effettuato il bilanciamento trainteresse statale all’esecuzione dell’espulsione e diritti fondamentali della persona (primomotivo); asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine per nonavere dato conto degli elementi positivi documentati dalla difesa attestante l’esistenza di unafitta rete di rapporti familiari (secondo motivo) - è stato proposto per motivi non consentitidalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo e riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immuni dai lamentativizi logico-giuridici, dal Tribunale e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni abase della sentenza impugnata e, al contempo, per motivi manifestamente infondati, perchéinerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo delprovvedimento impugnato;che l’espulsione dello straniero non appartenente all’Unione europea prevista dall’art.16, comma 5, t.u. imm., avente natura sostanzialmente amministrativa (v. anche Corte cost.,sent. n. 226 del 2004) e costituente una misura alternativa alla detenzione “atipica”, dellaquale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (cfr. Sez. 1, n.43082 del 7/11/2024, Fathi, in motiv. § 3; Sez. 1, n. 50871 del 25/05/2018, Tello, non mass.;Sez. 1, n. 6814 del 9/07/2015, dep. 2016, Nakai, non mass.; Sez. 1, n. 45601 del14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175-01), salve le situazioni di inespellibilità di cui al successivoart. 19 (che devono essere compiutamente integrate dalla ricorrenza, al momento delladecisione, delle condizioni delineate dalla norma testé richiamata: Sez. 1, n. 50871 del25/05/2018, cit.; Sez. 1, n. 26753 del 27/05/2009, Boshi, Rv. 244715-01), perseguel’obiettivo della fuoriuscita dal circuito penitenziario, con loro rimpatrio, i condannaticomunque non reintegrabili nella comunità nazionale, perché sprovvisti di titolo perrimanervi, non avviati a percorsi proficui di risocializzazione e per i quali non sussistanoprevalenti esigenze di asilo, umanitarie ovvero di tutela della loro persona o delle lororelazioni familiari (Sez. 1, n. 9425 del 18/02/2019, G., Rv. 274885-01; Sez. 1, n. 915 del17/10/2019, dep. 2020, Kouadio, Rv. 278065-01, in motiv. § 2), principi dei quali l’ordinanzaimpugnata ha fatto buon governo dei suesposti principi avendo il Tribunale, senza antinomieed in coerenza con le evidenze disponibili, congruamente valutato la prevalenza delleesigenze poste a fondamento dell’espulsione, sotto plurimi profili: quali il mancatoradicamento territoriale e l’assenza di significative relazioni;Che, pertanto, l’odierno ricorso, con riguardo ad entrambi i motivi, venendo meno inradice l’unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero lacritica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenentecensure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, secondo quanto dispone l’art.591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.(ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01), con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), conoscuramento dei dati personali avuto riguardo al reato in contestazione; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.