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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 38483/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., è manifestamente infondato poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, invero, contrariamente alle deduzioni difensive, la Corte di Appello ha correttamente qualificato il lucchetto del cancello di ingresso di un cimitero comunale e la grata posta a protezione della porta in legno per l'accesso ai locali adibiti ad uffici cimiteriali come pertinenze di un edificio pubblico, senza che vi sia alcun tipo di riferimento alla pubblica fede, con ciò escludendo, nel caso di specie, la procedibilità a querela per l'esercizio dell'azione penale (sul punto, si veda pag. 3 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge per la mancata sostituzione della pena detentiva con una di quelle enucleate all'art.20 bis cod. pen. è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere degli imputati e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità degli stessi che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] enestensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., è manifestamente infondato poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, invero, contrariamente alle deduzioni difensive, la Corte di Appello ha correttamente qualificato il lucchetto del cancello di ingresso di un cimitero comunale e la grata posta a protezione della porta in legno per l'accesso ai locali adibiti ad uffici cimiteriali come pertinenze di un edificio pubblico, senza che vi sia alcun tipo di riferimento alla pubblica fede, con ciò escludendo, nel caso di specie, la procedibilità a querela per l'esercizio dell'azione penale (sul punto, si veda pag. 3 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge per la mancata sostituzione della pena detentiva con una di quelle enucleate all'art.20 bis cod. pen. è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere degli imputati e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità degli stessi che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] enestensore [OSCURATO:PERSONA]
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