Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 08187/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 24 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, in data 26 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del Ferrigno -che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dello stesso a titolo di concorso- contiene doglianze finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili sui quali il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici; Considerato che anche il motivo proposto nell'interesse dell'Unniemi -che lamenta un vizio di motivazione per travisamento della prova d'alibi fornita dall'imputato, è volto ad ottenere una rivalutazione delle prove, che, oltre a non essere consentita in questa sede- risulta riproduttiva di una questione adeguatamente vagliata dal secondo giudice a pagina 14 della sentenza impugnata e peraltro non incidente sul solido quadro probatorio a carico del ricorrente, ampiamente approfondito nella pagina precedente; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 24 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, in data 26 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del Ferrigno -che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dello stesso a titolo di concorso- contiene doglianze finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili sui quali il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici; Considerato che anche il motivo proposto nell'interesse dell'Unniemi -che lamenta un vizio di motivazione per travisamento della prova d'alibi fornita dall'imputato, è volto ad ottenere una rivalutazione delle prove, che, oltre a non essere consentita in questa sede- risulta riproduttiva di una questione adeguatamente vagliata dal secondo giudice a pagina 14 della sentenza impugnata e peraltro non incidente sul solido quadro probatorio a carico del ricorrente, ampiamente approfondito nella pagina precedente; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]