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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 38605/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma e condannato il ricorrente alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per i delitti di bancarotta societaria prefallimentare fraudolenta, documentale e patrimoniale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione dell'art. 189 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla rilevanza probatoria del reclamo fallimentare - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art.581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione t1( censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha offerto una motivazione che e per un verso prende in considerazione il reclamo della fallita avverso la dichiarazione di fallimento, trae soprattutto dagli accertamenti del curatore la prova del mancato rinvenimento dei beni distratti e la prova che i libri contabili non sono mai stati consegnati o rinvenuti, pur essendo l'imputato amministratore unico dal 2011 alla data del fallimento, cosicché lo stesso era investito del dovere di provvedere alla tenuta regolare dei libri contabili in quanto diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754) e ciò anche dopo la cessazione della operatività della società (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01).

Per altro ciò viene anche confermato dalla circostanza che i Giudici di appello danno atto che il curatore non ha potuto ricostruire alcunché per il mancato rinvenimento dei libri contabili; a fronte di tali argomentazioni, invece, il motivo si sofferma esclusivamente sulla Inutilizzabilità' del contenuto del reclamo - in quanto atto di parte - che nell'economia della decisione risulta essere subvalente e non decisivo, rispetto alle emergenze tratte dal contributo conoscitivo - frutto di percezione diretta del curatore - che non sono oggetto di censura; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo all'omessa cognizione dei punti della decisione impugnati in appello - è generico in quanto non indica quali profili dell'appello non siano stati valutati; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma e condannato il ricorrente alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per i delitti di bancarotta societaria prefallimentare fraudolenta, documentale e patrimoniale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione dell'art. 189 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla rilevanza probatoria del reclamo fallimentare - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art.581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione t1( censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. La Corte territoriale ha offerto una motivazione che e per un verso prende in considerazione il reclamo della fallita avverso la dichiarazione di fallimento, trae soprattutto dagli accertamenti del curatore la prova del mancato rinvenimento dei beni distratti e la prova che i libri contabili non sono mai stati consegnati o rinvenuti, pur essendo l'imputato amministratore unico dal 2011 alla data del fallimento, cosicché lo stesso era investito del dovere di provvedere alla tenuta regolare dei libri contabili in quanto diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754) e ciò anche dopo la cessazione della operatività della società (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01). Per altro ciò viene anche confermato dalla circostanza che i Giudici di appello danno atto che il curatore non ha potuto ricostruire alcunché per il mancato rinvenimento dei libri contabili; a fronte di tali argomentazioni, invece, il motivo si sofferma esclusivamente sulla Inutilizzabilità' del contenuto del reclamo - in quanto atto di parte - che nell'economia della decisione risulta essere subvalente e non decisivo, rispetto alle emergenze tratte dal contributo conoscitivo - frutto di percezione diretta del curatore - che non sono oggetto di censura; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo all'omessa cognizione dei punti della decisione impugnati in appello - è generico in quanto non indica quali profili dell'appello non siano stati valutati; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consigliere estens
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