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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 13392/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Cassino dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Amore colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 2.000 di ammenda; - proponeva appello — trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile - il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Amore, chiedendo l'assoluzione dell'imputato e, in subordine, la determinazione della pena nel minimo edittale.

Considerato che il ricorso — tale dovendosi qualificare l'atto di appello - è inammissibile in quanto contiene motivi strettamente di merito diretti ad ottenere l'assoluzione dell'imputato; tali motivi non possono essere in alcun modo inquadrati in quelli ammessi ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Cassino dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Amore colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 2.000 di ammenda; - proponeva appello — trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile - il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Amore, chiedendo l'assoluzione dell'imputato e, in subordine, la determinazione della pena nel minimo edittale. Considerato che il ricorso — tale dovendosi qualificare l'atto di appello - è inammissibile in quanto contiene motivi strettamente di merito diretti ad ottenere l'assoluzione dell'imputato; tali motivi non possono essere in alcun modo inquadrati in quelli ammessi ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13392/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris