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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22406/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente, all'art. 62-bis cod. pen. e alla misura della pena - sono inammissibili essendo la motivazione inerente al trattamento sanzionatorio priva di profili di illogicità manifesta, atteso che la Corte d'appello - previa riqualificazione del fatto, da parte del primo giudice, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - per un verso ha negato i presupposti per una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen. in considerazione della personalità negativa dell'imputato, il quale, sebbene espulso dal territorio dello Stato, vi ha fatto rientro al fine di commettere un reato contro il patrimonio; per altro verso, ha confermato l'entità della pena inflitta, ritenuta congrua, ex art. 133 cod. pen., in relazione alla natura e alla non trascurabile quantità della sostanza stupefacente sequestrata, nonché al contesto di spaccio organizzato e radicato sul territorio in cui si colloca la condotta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente, all'art. 62-bis cod. pen. e alla misura della pena - sono inammissibili essendo la motivazione inerente al trattamento sanzionatorio priva di profili di illogicità manifesta, atteso che la Corte d'appello - previa riqualificazione del fatto, da parte del primo giudice, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - per un verso ha negato i presupposti per una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen. in considerazione della personalità negativa dell'imputato, il quale, sebbene espulso dal territorio dello Stato, vi ha fatto rientro al fine di commettere un reato contro il patrimonio; per altro verso, ha confermato l'entità della pena inflitta, ritenuta congrua, ex art. 133 cod. pen., in relazione alla natura e alla non trascurabile quantità della sostanza stupefacente sequestrata, nonché al contesto di spaccio organizzato e radicato sul territorio in cui si colloca la condotta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 apri
Sentenza Cassazione n. 22406/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris