Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2010
ECLI:EU:C:2010:377
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑441/07 P
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Impugnazione — Posizione dominante — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Mercato mondiale dei diamanti grezzi — Impegni individuali assunti da una società e vertenti sulla cessazione dei suoi acquisti di diamanti grezzi da un’altra società
— Decisione che rende obbligatori gli impegni individuali assunti da una società e che pone termine al procedimento»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Potere della [OSCURATO:PERSONA] — Misure correttive e impegni
— Rispetto del principio di proporzionalità — Sindacato giurisdizionale — Portata
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7 e 9)
2.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Potere della [OSCURATO:PERSONA] — Impegni — Discrezionalità
— Rispetto del principio di proporzionalità — Sindacato giurisdizionale — Portata
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 9)
3.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Potere della [OSCURATO:PERSONA] — Misure correttive e impegni
— Nozione di parte interessata — Diritti delle parti interessate e dei terzi interessati
(Artt. 81CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, 9 e 27, n. 2)
1.
Gli artt. 7 e 9 del regolamento n. 1/2003 perseguono due obiettivi diversi che mirano, l’uno, a porre fine all’infrazione
constatata e, l’altro, a rispondere alle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] risultanti dalla sua valutazione preliminare. Le
caratteristiche specifiche dei meccanismi previsti da tali disposizioni e i mezzi di azione che offre tale regolamento in
virtù di ciascuna di tali disposizioni sono diversi, il che implica che l’obbligo di garantire il rispetto del principio di
proporzionalità, incombente alla [OSCURATO:PERSONA], ha una portata e un contenuto diversi a seconda che esso sia considerato nel
contesto dell’uno o dell’altro di tali articoli.
L’art. 7 del regolamento n. 1/2003 indica espressamente la portata del principio di proporzionalità nelle situazioni che rientrano
nel suo ambito di applicazione. Infatti, ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può imporre
alle imprese interessate l’adozione di tutti i rimedi strutturali o comportamentali, proporzionati all’infrazione commessa
e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione.
Invece, l’art. 9 del regolamento n. 1/2003 prevede unicamente che, nell’ambito di un procedimento avviato in forza di tale
disposizione, come emerge dal tredicesimo ‘considerando’ di detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] è dispensata dall’obbligo di
qualificare e di constatare l’infrazione, e il suo ruolo si limita al controllo, e all’eventuale accettazione, degli impegni
proposti dalle imprese interessate, alla luce dei problemi che essa ha identificato nella sua valutazione preliminare e in
considerazione degli scopi che essa persegue.
L’attuazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del principio di proporzionalità nel contesto dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003
si limita alla verifica che gli impegni di cui trattasi rispondano alle preoccupazioni che essa ha reso note alle imprese
interessate e che queste ultime non abbiano proposto impegni meno onerosi che rispondano in modo altrettanto adeguato a tali
preoccupazioni. Nell’esercizio di tale verifica, la [OSCURATO:PERSONA] deve tuttavia prendere in considerazione gli interessi dei
terzi.
Il sindacato giurisdizionale, da parte sua, riguarda unicamente la questione se la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]
sia manifestamente errata.
Pertanto, nulla impone che la misura che potrebbe eventualmente essere imposta nel contesto dell’art. 7 del regolamento n. 1/2003
debba servire da riferimento ai fini della valutazione della portata degli impegni accettati in applicazione dell’art. 9 di
tale regolamento e che si debba considerare automaticamente sproporzionato tutto quanto va oltre la citata misura. Quindi,
anche se le decisioni adottate a titolo di tali due disposizioni sono assoggettate al principio di proporzionalità, l’applicazione
di tale principio è tuttavia diversa a seconda che l’una o l’altra di tali disposizioni sia interessata.
Le imprese che propongono impegni in base all’art. 9 del regolamento n. 1/2003 accettano coscientemente che le loro concessioni
possano eccedere quanto potrebbe imporre loro la [OSCURATO:PERSONA] stessa in una decisione che essa dovesse adottare conformemente
all’art. 7 di tale regolamento a seguito di un’inchiesta approfondita. Per contro, la conclusione del procedimento d’infrazione
avviato nei confronti di tali imprese consente loro di evitare la constatazione di una violazione del diritto della concorrenza
e l’eventuale irrogazione di un’ammenda.
Inoltre, il fatto che gli impegni individuali proposti da un’impresa siano stati resi obbligatori dalla [OSCURATO:PERSONA] non implica
che altre imprese siano private della possibilità di tutelare i propri eventuali diritti nell’ambito delle loro relazioni
con tale impresa.
(v. punti 38-42, 46-49)
2.
Nell’ambito dell’accettazione di impegni a titolo dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a cercare
essa stessa alternative meno onerose o più moderate agli impegni sottopostile. L’unico obbligo ad essa incombente, relativamente
alla proporzionalità degli impegni, è quello di verificare se questi ultimi siano sufficienti a rispondere alle preoccupazioni
da essa identificate nell’ambito del procedimento.
Il Tribunale può dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione unicamente qualora constati
che la conclusione cui è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata, alla luce degli elementi di fatto da essa stabiliti.
Per contro, esaminando altre soluzioni meno onerose ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità, ivi compresi
eventuali adeguamenti degli impegni proposti, esprimendo la sua valutazione divergente sull’idoneità degli impegni ad eliminare
i problemi di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA] e concludendo che esistono soluzioni alternative meno onerose per
le imprese interessate, il Tribunale presenta una propria valutazione di circostanze economiche complesse e sostituisce quindi
la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA], violando in tal modo il margine discrezionale di quest’ultima, invece di
verificare la legittimità della sua valutazione.
(v. punti 60-61, 63, 65-67)
3.
Un’impresa che si ritenga lesa da una decisione adottata in forza degli artt. 7 o 9 del regolamento n. 1/2003 è legittimata
a tutelare i suoi diritti mediante un ricorso avverso tale decisione. Non ne consegue che una siffatta impresa acquisisca
lo status di «parte interessata» ai sensi dell’art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003.
In una causa in cui la [OSCURATO:PERSONA] avvii due procedimenti, uno in applicazione dell’art. 81 CE, riguardante il comportamento
di due imprese contraenti su un mercato, l’altro, in forza dell’art. 82 CE, relativo alle pratiche unilaterali di una di tali
due imprese sul medesimo mercato, e qualora il procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE conduca ad una decisione che
rende obbligatori gli impegni proposti dall’impresa che detiene una posizione dominante, l’impresa che sia «interessata» unicamente
dal procedimento avviato ai sensi dell’art. 81 CE non può avvalersi dei diritti procedurali riconosciuti alle parti nell’ambito
del procedimento relativo agli impegni. Essa dispone solo dei diritti più limitati di un terzo interessato.
Solo se fosse dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato, senza una ragione oggettiva, per una situazione di fatto unitaria
due procedimenti separati, dovrebbero essere riconosciuti alla seconda impresa i diritti concessi ad un’impresa interessata
nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE.
Peraltro, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] accetti gli impegni della prima impresa non dipende dalla posizione assunta dalla seconda
impresa, o da qualsivoglia altra impresa, in relazione a tali impegni. Emerge, infatti, dall’art. 9, n. 1, del regolamento
n. 1/2003 che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine discrezionale nel rendere obbligatoria una proposta di impegno o
nel respingerla. [OSCURATO:PERSONA] non è dunque tenuta a giustificare il suo rigetto degli impegni proposti congiuntamente dalle
due imprese e a proporre alla seconda impresa di sottoporle nuovi impegni congiunti.
(v. punti 88-94)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
29 giugno 2010 (
*
)
«Impugnazione – Posizione dominante – Regolamento (CE) n. 1/2003– Mercato mondiale dei diamanti grezzi – Impegni individuali assunti da una società e vertenti sulla cessazione dei suoi acquisti di diamanti grezzi da un’altra società
– Decisione che rende obbligatori gli impegni individuali assunti da una società e che pone termine al procedimento»
Nel procedimento C‑441/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 24 settembre 2007,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e R. Sauer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Mirny (Russia), rappresentata dai sigg. R. Subiotto, QC, e K. Jones, solicitors‑advocates, nonché dalla sig.ra S.
Mobley, solicitor,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J. N. [OSCURATO:PERSONA], K. Lenaerts, dalla sig.ra R. Silva
de Lapuerta, dal sig. E. Levits e dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, K. Schiemann (relatore),
M. Ilešič e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 giugno 2009,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 settembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo
grado delle Comunità europee 11 luglio 2007, causa T‑170/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2601; in prosieguo: la «sentenza
impugnata»), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 febbraio 2006, 2006/520/CE, relativa
ad un procedimento a norma dell’articolo 82 del Trattato CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso COMP/B-2/38.381 — [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 205, pag. 24; in prosieguo: la «decisione controversa»), che rende obbligatori gli impegni assunti dalla [OSCURATO:PERSONA]
SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») di porre termine ai suoi acquisti di diamanti grezzi presso la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]») a partire dal 2009, a seguito di una fase progressiva di riduzione dei suoi volumi di acquisto dal 2006 al 2008
e che pone termine al procedimento, a norma dell’art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
Contesto normativo
2
Ai sensi del tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003:
«Qualora, nel corso di un procedimento che potrebbe portare a vietare un accordo o pratica concordata, le imprese propongano
alla [OSCURATO:PERSONA] degli impegni tali da rispondere alle sue preoccupazioni, la [OSCURATO:PERSONA], mediante decisione, dovrebbe poter
rendere detti impegni obbligatori per le imprese interessate. Le decisioni concernenti gli impegni dovrebbero accertare che
l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell’eventuale sussistere o perdurare
di un’infrazione. Le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza
e delle giurisdizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri di procedere a detto accertamento e di prendere una decisione. Le decisioni concernenti
gli impegni non sono opportune nei casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] intende comminare un’ammenda».
3
L’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003 dispone quanto segue:
«Se la [OSCURATO:PERSONA] constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 o all’articolo 82 del Trattato,
può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata.
A tal fine può imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa
e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa. I rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non
esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più
oneroso, per l’impresa interessata, del rimedio strutturale. Qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia un legittimo interesse in tal senso,
essa può inoltre procedere alla constatazione di un’infrazione già cessata».
4
Ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003:
«1. Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni
tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua valutazione preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] può,
mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo
determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] non è più giustificato.
2. [OSCURATO:PERSONA], su domanda o d’ufficio, può riaprire il procedimento:
a) se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
b) se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; oppure
c) se la decisione si basa su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti».
5
L’art. 27, nn. 2 e 4, del regolamento n. 1/2003 sancisce quanto segue:
«2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d’accesso
al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.
Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità garanti
della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra
la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri o fra queste ultime, compresi i documenti redatti
ai sensi degli articoli 11 e 14. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla [OSCURATO:PERSONA] la divulgazione
e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di un’infrazione.
(…)
4. [OSCURATO:PERSONA], qualora intenda adottare una decisione ai sensi degli articoli 9 o 10, pubblica un’esposizione sommaria dei
fatti e il contenuto essenziale degli impegni o dell’azione proposta. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni
entro un termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] all’atto della pubblicazione e che non può essere inferiore a un mese. La pubblicazione
deve tener conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali».
I fatti
6
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti 8‑26 della sentenza impugnata nei seguenti termini:
«8 La [[OSCURATO:PERSONA]] è una società con sede in Mirny (Russia). Opera, in particolare, sul mercato mondiale della produzione e della
fornitura di diamanti grezzi, in cui si trova al secondo posto. È essenzialmente presente in Russia. Conduce ivi attività
di esplorazione, estrazione, valutazione e fornitura, nonché un’attività di gioielleria.
9 La [[OSCURATO:PERSONA]] è una società con sede [a Lussemburgo (Lussemburgo)]. Il gruppo [OSCURATO:PERSONA], di cui essa è la principale società
holding, opera anch’esso sul mercato mondiale della produzione e della fornitura di diamanti grezzi, in cui si trova al primo
posto. È essenzialmente presente in Sudafrica, nel Botswana, in Namibia e in Tanzania, nonché nel [OSCURATO:PERSONA]. Conduce ivi
attività di esplorazione, estrazione, valutazione, fornitura, di commercio e di fabbricazione, nonché un’attività di gioielleria,
estendendosi pertanto su tutta la filiera del diamante.
10 Il 5 marzo 2002 la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] notificavano alla [OSCURATO:PERSONA] un accordo concluso il 17 dicembre 2001 tra la [OSCURATO:PERSONA]
e due consociate del gruppo [OSCURATO:PERSONA], la City and [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: l’«accordo notificato»),
al fine di ottenere un’attestazione negativa o un’esenzione ai sensi del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17,
primo regolamento di applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).
11 Tale accordo, che si inseriva nell’ambito dei rapporti commerciali intercorrenti da lunga data tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA],
verteva essenzialmente sull’attività di fornitura di diamanti grezzi.
12 Era stato concluso per un periodo di cinque anni che iniziava a decorrere, ai termini dell’art. 12 del medesimo, dalla data
in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confermato alle controparti contrattuali che esso “non violava l’art. 81, n. 1, CE, o richiedeva
un’esenzione ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE, né violava altrimenti l’art. 82 CE”.
13 Durante tale periodo la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a vendere diamanti grezzi naturali prodotti in Russia alla [OSCURATO:PERSONA] per un importo
di dollari americani (USD) 800 milioni all’anno, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava ad acquistarli presso di lei come disposto
all’art. 2.1.1 dell’accordo notificato. Tuttavia, per il quarto e il quinto anno di attuazione dell’accordo notificato, la
[OSCURATO:PERSONA] era autorizzata a ridurre tale importo a USD 700 milioni, come stipulato dall’art. 2.1.2 dell’accordo. L’importo di
USD 800 milioni, fissato in funzione dei prezzi in vigore alla data della conclusione dell’accordo notificato, corrispondeva
a circa la metà della produzione annua della [OSCURATO:PERSONA] e alla totalità della sua produzione esportata al di fuori della Comunità
degli [OSCURATO:PERSONA] indipendenti (CSI).
14 Il 14 gennaio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] inviava una comunicazione degli addebiti alla [[OSCURATO:PERSONA]] e alla [OSCURATO:PERSONA] con il numero di
riferimento COMP/E‑3/38.381, con cui constatava che l’accordo notificato poteva costituire un accordo anticoncorrenziale vietato
dall’art. 81, n. 1, CE e non poteva pertanto essere esentato ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE. Lo stesso giorno inviava una
distinta comunicazione degli addebiti alla [OSCURATO:PERSONA] sotto il riferimento COMP/E‑2/38.381, nella quale affermava che l’accordo
poteva costituire un abuso di posizione dominante vietato dall’art. 82 CE.
15 Il 31 marzo 2003 la [[OSCURATO:PERSONA]] e la [OSCURATO:PERSONA] presentavano alla [OSCURATO:PERSONA] osservazioni scritte comuni in risposta alla comunicazione
degli addebiti emessa nel procedimento COMP/E‑3/38.381.
16 Il 1° luglio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] inviava una comunicazione degli addebiti complementare alla [[OSCURATO:PERSONA]] e alla [OSCURATO:PERSONA], con
cui dichiarava che l’accordo notificato poteva altresì costituire un accordo anticoncorrenziale vietato dall’art. 53, n. 1,
dell’accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] (SEE) [2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’“accordo SEE”)] e
non poteva pertanto essere esentato ai sensi dell’art. 53, n. 3, dell’accordo SEE. Lo stesso giorno inviava una comunicazione
degli addebiti complementare distinta alla [OSCURATO:PERSONA] a tenore della quale l’accordo notificato poteva altresì costituire un
abuso di posizione dominante vietato dall’art. 54 dell’accordo SEE.
17 Il 7 luglio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] sentiva le osservazioni orali della [[OSCURATO:PERSONA]] e della [OSCURATO:PERSONA].
18 Il 12 settembre 2003 la [[OSCURATO:PERSONA]] proponeva di impegnarsi a ridurre progressivamente i quantitativi di diamanti grezzi venduti
alla [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal sesto anno di attuazione dell’accordo notificato e, dal 2013, a non vendere ulteriormente diamanti
grezzi alla [OSCURATO:PERSONA]. La [[OSCURATO:PERSONA]] ritirava successivamente tali impegni.
19 Il 14 dicembre 2004 la [[OSCURATO:PERSONA]] e la [OSCURATO:PERSONA] presentavano congiuntamente impegni (in prosieguo: gli “impegni congiunti”)
a riscontro delle preoccupazioni delle quali erano stat[e] informat[e] dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tali impegni congiunti prevedevano
la progressiva riduzione delle vendite di diamanti grezzi della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], il cui valore doveva passare da USD 700 milioni
nel 2005 a USD 275 milioni nel 2010, e la successiva fissazione del loro limite massimo a tale livello.
20 Il 3 giugno 2005 una “comunicazione (…) nel caso COMP/E‑2/38.381 – [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]” veniva pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(GU C 136, pag. 32; in prosieguo: la “comunicazione sommaria”). [OSCURATO:PERSONA] ivi dichiarava di aver ricevuto impegni da
parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esame dell’accordo alla luce degli artt. 81 CE, 82 CE, 53 e 54 dell’accordo
SEE (punto 1), riassumeva il caso (punti 3‑10) e descriveva gli impegni offerti (punti 11‑15). Invitava altresì i terzi interessati
a presentarle osservazioni entro un mese (punti 2 e 17) e comunicava l’intenzione di adottare una decisione con la quale gli
impegni congiunti venivano resi obbligatori, con riserva dell’esito di tale indagine di mercato (punti 2 e 16).
21 In esito a tale pubblicazione, 21 terzi interessati presentavano osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA], la quale ne informava la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA] il 27 ottobre 2005. Nel corso di tale riunione, la [OSCURATO:PERSONA] invitava altresì le parti a sottoporle, entro
la fine del mese di novembre 2005, nuovi impegni congiunti nel senso di una totale cessazione dei loro rapporti commerciali
a decorrere dal 2009.
22 Il 25 gennaio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] presentava individualmente impegni (in prosieguo: gli “impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]”)
a riscontro delle preoccupazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] alla luce dei risultati all’indagine di mercato. Gli impegni individuali
della [OSCURATO:PERSONA] prevedevano la progressiva riduzione delle vendite di diamanti grezzi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], il cui valore
doveva passare da USD 600 milioni nel 2006 a USD 400 milioni nel 2008, nonché la loro successiva soppressione.
23 Il 26 gennaio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [[OSCURATO:PERSONA]] un estratto degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] e la invitava
a presentare osservazioni. Le trasmetteva altresì una copia delle versioni non riservate dei commenti formulati dai terzi.
24 Successivamente interveniva uno scambio di punti di vista tra la [[OSCURATO:PERSONA]] e la [OSCURATO:PERSONA] in merito a taluni aspetti del
procedimento disposto dall’art. 9 del regolamento n. 1/2003 e alle conseguenze che ne derivavano nel caso di specie. Erano
principalmente in discussione la questione dell’accesso al fascicolo nonché la questione dei diritti della difesa, in particolare
il diritto al contraddittorio. Inoltre, nella lettera 6 febbraio 2006, la [[OSCURATO:PERSONA]] presentava commenti circa gli impegni individuali
della [OSCURATO:PERSONA] e le osservazioni dei terzi.
25 Il 22 febbraio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione [controversa].
26 Ai termini dell’art. 1 della decisione [controversa] “[g]li impregni enumerati nell’allegato sono vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA]”
e, a tenore dell’art. 2, “[i]l procedimento promosso nel presente caso è chiuso”».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
7
Il 29 giugno 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale. A sostegno del suo ricorso essa ha sollevato tre motivi
riguardanti, rispettivamente:
– la violazione del diritto al contraddittorio;
– la violazione, nella decisione controversa, delle disposizioni dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 che vieta di imporre
ad un’impresa interessata, per di più senza limite di durata, gli impegni da lei non volontariamente sottoscritti;
– l’eccessiva gravosità degli impegni resi obbligatori, in violazione del citato art. 9, dell’art. 82 CE, della libertà contrattuale
e del principio di proporzionalità.
8
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa. Il ragionamento del Tribunale può essere riassunto
come segue.
9
Al punto 126 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che «la [decisione controversa era] affetta da errore di
valutazione, il quale [era] oltretutto manifesto. Dalle circostanze del caso di specie [risultava] infatti chiaramente che
erano possibili altre soluzioni meno restrittive del divieto permanente di operazioni commerciali tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
per conseguire lo scopo prefisso dalla [decisione controversa], che la loro determinazione non presentava difficoltà tecniche
particolari e che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva dispensarsi dall’esaminarle».
10
Al punto 128 della citata sentenza, il Tribunale ha rilevato che la soluzione più appropriata, prima facie, sarebbe stata
pertanto quella di vietare alle parti di concludere qualsiasi accordo che consentisse alla [OSCURATO:PERSONA] di riservarsi la totalità,
o anche una parte sostanziale, della produzione della [OSCURATO:PERSONA] esportata fuori della Comunità degli [OSCURATO:PERSONA], senza
che si rendesse necessario vietare qualsiasi acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di diamanti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA].
11
Al punto 129 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiarito perché gli impegni congiunti
non fossero idonei a rispondere alle preoccupazioni espresse nell’ambito della sua valutazione preliminare. Il Tribunale ha
concluso, al punto 132 di tale sentenza, che i citati impegni congiunti, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva certo l’obbligo di prendere
in considerazione, costituivano ciò nondimeno un rimedio meno oneroso di quello che essa aveva deciso di rendere obbligatorio.
12
Il Tribunale ha dichiarato, al punto 156 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente sostenuto, da un lato,
che il divieto di qualsiasi operazione commerciale tra la [OSCURATO:PERSONA] ed essa stessa per una durata indeterminata eccedeva manifestamente
quanto necessario per pervenire allo scopo prefisso e, dall’altro lato, che esistevano altre soluzioni, proporzionate a tale
obiettivo. Esso ha aggiunto che il ricorso al procedimento che consente di rendere obbligatori impegni proposti da un’impresa
interessata non dispensava la [OSCURATO:PERSONA] dall’applicazione del principio di proporzionalità, che presuppone una verifica
in concreto della praticabilità di tali soluzioni intermedie. Di conseguenza, il Tribunale ha considerato, al punto 157 della
citata sentenza, che il motivo della [OSCURATO:PERSONA] vertente sulla violazione dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1/2003 e del principio
di proporzionalità fosse fondato e che la decisione controversa dovesse essere annullata per quest’unico motivo.
13
Tuttavia, ad abundantiam, il Tribunale ha esaminato il motivo della [OSCURATO:PERSONA] attinente alla violazione del diritto al contraddittorio.
14
Ai punti 176, 177, 186 e 187 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] era stata coinvolta
nei due procedimenti avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito della notifica del suo accordo con la [OSCURATO:PERSONA] e i procedimenti avviati
dalla [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE sono stati sempre trattati de facto come un unico procedimento
sia da parte della [OSCURATO:PERSONA] sia da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], la connessione tra tali due procedimenti, nonché
il fatto che la decisione controversa menzioni espressamente la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto condurre a riconoscere a quest’ultima,
per il procedimento considerato nel suo complesso, i diritti concessi ad un’«impresa interessata» ai sensi del regolamento
n. 1/2003, benché essa non sia tale, stricto sensu, nel procedimento relativo all’art. 82 CE.
15
Il Tribunale ha rammentato, al punto 191 della sentenza impugnata, che il rispetto del diritto al contraddittorio in qualsiasi
procedimento che possa sfociare in un atto lesivo per una determinata persona costituisce un principio fondamentale del diritto
comunitario che dev’essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento (sentenza 24 ottobre
1996, causa C‑32/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal e a., Racc. pag. I‑5373, punto 21).
16
Dopo aver riconosciuto, al punto 195 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] era certo legittimata a ritenere, una volta
ricevute le osservazioni dei terzi, che gli impegni congiunti non rispondessero alle preoccupazioni esposte nell’ambito della
sua valutazione preliminare, il Tribunale si è pronunciato, al punto 196 di tale sentenza, nel senso che il rispetto del diritto
al contraddittorio esige, in un caso come quello di specie, da un lato, che le imprese le quali abbiano proposto impegni vengano
informate degli elementi essenziali di fatto sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per esigere nuovi impegni e, dall’altro,
che esse possano esprimersi a tal riguardo. Orbene, secondo il Tribunale, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto soltanto
un’informazione sommaria circa le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] traeva dalle osservazioni dei terzi. Il Tribunale ha, infatti,
rilevato che, nel corso della riunione del 27 ottobre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva semplicemente informata del fatto che i
commenti dei terzi avevano avuto ad oggetto essenzialmente il rischio di compartimentazione del mercato e il rischio di intese
tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], e che il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza aveva chiesto ai collaboratori
incaricati della pratica di non accettare gli impegni congiunti tali e quali. Il Tribunale ha precisato che, nella stessa
occasione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto una sintesi delle osservazioni dei terzi ed era stata informata del tenore degli impegni
che la [OSCURATO:PERSONA] si aspettava dalle parti a seguito del risultato negativo della consultazione dei terzi: la cessazione
di ogni relazione a decorrere dal 2009 e una nuova proposta di impegni su tale base.
17
Il Tribunale ha concluso, al punto 201 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo beneficiato della possibilità
di esercitare pienamente il suo diritto al contraddittorio in merito agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], a causa del
fatto che le osservazioni dei terzi le erano state trasmesse contemporaneamente all’estratto degli impegni individuali di
quest’ultima, era stata posta così nell’impossibilità di rispondervi utilmente e di proporre nuovi impegni congiunti con la
[OSCURATO:PERSONA].
18
Il Tribunale ha considerato, al punto 203 della citata sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, in circostanze come quelle del caso
di specie, del diritto di essere sentita sugli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva rendere obbligatori
nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE e che essa non aveva fruito della possibilità di esercitare
pienamente tale diritto.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
19
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– pronunciarsi definitivamente nel merito della presente causa respingendo in quanto infondato il ricorso di annullamento proposto
nella causa T‑170/06, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese da essa sostenute nel procedimento relativo alla causa T‑170/06 e nella presente impugnazione.
20
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] ai costi e alle spese, in particolare quelle giudiziarie, da essa sostenute a titolo della presente
istanza, e
– adottare tutti gli altri provvedimenti che la Corte ritenga opportuni.
Sull’impugnazione
21
A sostegno della sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Il primo si riferisce alla violazione da parte del Tribunale
dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità. Il secondo si riferisce all’erronea interpretazione
e all’applicazione da parte del Tribunale del diritto al contraddittorio.
Sul primo motivo, attinente alla violazione da parte del Tribunale dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 e del principio di
proporzionalità
22
Il primo motivo della [OSCURATO:PERSONA] comprende due parti. Nella prima parte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente
interpretato e applicato l’art. 9 del regolamento n. 1/2003 e non ha tenuto conto dei criteri relativi al rispetto del principio
di proporzionalità derivanti da tale disposizione.
23
Nella seconda parte del primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di avere erroneamente applicato, nell’accertare
se gli impegni fossero proporzionati, il citato art. 9, di aver commesso un errore nell’interpretazione dell’art. 82 CE, di
avere trascurato la reale portata del controllo giurisdizionale, di avere snaturato il contenuto della decisione controversa
nonché i fatti, e di non avere sufficientemente motivato la sentenza impugnata in diversi punti.
Sulla prima parte del primo motivo, attinente all’interpretazione errata fornita dal Tribunale dei criteri relativi al rispetto
del principio di proporzionalità che derivano dall’art. 9 del regolamento n. 1/2003
– Argomenti delle parti
24
In via principale, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha sottovalutato l’importanza delle
caratteristiche essenziali delle decisioni di applicazione dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 e ha compromesso la futura
applicazione di tale disposizione.
25
Pur ammettendo che il principio di proporzionalità si applica alle decisioni di applicazione dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003,
la [OSCURATO:PERSONA] contesta la posizione del Tribunale, espressa nei punti 101 e 104 della sentenza impugnata, secondo la quale,
sostanzialmente, il controllo della proporzionalità di una decisione è identico, sia se effettuato a titolo dell’art. 7 del
regolamento n. 1/2003 sia se svolto nel contesto dell’art. 9 di tale regolamento. Un siffatto approccio violerebbe le differenze
fondamentali che sussistono tra tali due disposizioni. Infatti, diversamente dalle decisioni di applicazione dell’art. 7 del
citato regolamento, le decisioni relative agli impegni assunti in forza dell’art. 9 di quest’ultimo non constaterebbero un’infrazione
né dichiarerebbero la cessazione di un’infrazione. Il citato art. 9 non si limiterebbe dunque ad una riduzione dell’onere
della prova relativamente alla constatazione di un’infrazione.
26
[OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver esaminato, nella sentenza impugnata, il contenuto normativo del principio di
proporzionalità in riferimento al modo in cui esso è applicato nell’ambito delle decisioni adottate in forza dell’art. 7 del
regolamento n. 1/2003, come se l’esercizio di ponderazione da effettuare fosse lo stesso indipendentemente dal contesto normativo.
Una siffatta interpretazione del principio di proporzionalità priverebbe l’art. 9 del regolamento n. 1/2003 del suo effetto
utile.
27
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver considerato, ai punti 103‑105 della sentenza impugnata, che il controllo
della proporzionalità degli impegni doveva prescindere dalla volontarietà di questi ultimi. Essa ritiene che l’art. 9 del
regolamento n. 1/2003 debba, come minimo, essere interpretato nel senso che l’impresa che propone gli impegni sceglie il modo
in cui essa intende rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza ed è favorevole a che essi siamo resi obbligatori.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’impegno della [OSCURATO:PERSONA] costituiva una libera scelta di quest’ultima sul modo
in cui essa desiderava rispondere alle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA].
28
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’interpretazione dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 fornita dal Tribunale possa ridurre
l’interesse che presenta il procedimento previsto in tale disposizione in quanto, con la sentenza impugnata, il Tribunale
ha introdotto la necessità che la [OSCURATO:PERSONA] constati l’esistenza di un’infrazione perfino nel contesto dell’applicazione
del citato art. 9.
29
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, a tale proposito, che il contenuto del principio di proporzionalità resta lo stesso indipendentemente
dalla situazione specifica in esame, anche se l’intensità del controllo giurisdizionale esercitato varia da una causa all’altra.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è conformato alla prassi giurisdizionale abituale e si è posto la questione se la [OSCURATO:PERSONA]
non disponesse di alternative ragionevoli e meno onerose, prima di risolvere tale questione in senso affermativo.
30
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, ai punti 101 e 140 della sentenza impugnata, il Tribunale non abbia imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di confrontare
gli impegni proposti con le misure che avrebbe potuto contenere un’ipotetica decisione adottata ai sensi dell’art. 7 del regolamento
n. 1/2003, ma ha impedito a quest’ultima di accettare una soluzione sproporzionata unicamente per il fatto che, nell’ambito
del procedimento avviato ai sensi dell’art. 9 di tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare l’esistenza di
un’infrazione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata è in realtà indicato che era manifestamente sproporzionato, alla
luce dell’obiettivo perseguito, imporre alla [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’art. 7 del citato regolamento, di cessare ogni rapporto
commerciale diretto o indiretto con la [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], il rinvio operato dal
Tribunale a tale art. 7 non dovrebbe essere inteso nel senso che esso impone alla [OSCURATO:PERSONA] di condurre, in tutti i casi
in cui si applica l’art. 9 di tale regolamento, un procedimento parallelo e ipotetico a titolo del citato art. 7.
31
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente sproporzionata in un procedimento avviato
ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1/2003 e si può constatare un’infrazione, tale decisione sarebbe a maggior ragione
sproporzionata nei casi in cui si applichi l’art. 9 di tale regolamento, almeno laddove, come nel caso di specie, l’accettazione
degli impegni assunti a titolo del citato art. 9 avrebbe avuto conseguenze pregiudizievoli per un’impresa che non vi abbia
consentito e che aveva lo status di parte nei procedimenti.
32
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha limitato i poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall’art. 9 del regolamento n. 1/2003.
La necessità, per quest’ultima, di prendere in considerazione soluzioni alternative meno onerose e di rifiutare impegni manifestamente
inidonei a rispondere alle sue preoccupazioni non costituisce un ostacolo insormontabile all’adempimento dei propri compiti.
33
[OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere stata esclusa dalla negoziazione relativa agli impegni alternativi proponibili. La volontarietà
degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto avere alcuna incidenza sul controllo della proporzionalità degli
impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA], nei limiti cui essi riguardavano la [OSCURATO:PERSONA].
– Giudizio della Corte
34
Emerge dall’art. 9 del regolamento n. 1/2003 che, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione,
la [OSCURATO:PERSONA] può rendere obbligatori per le imprese interessate gli obblighi da esse proposti, laddove essi siano tali da
rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza identificate nella sua valutazione preliminare.
35
Si tratta in tal caso di un nuovo meccanismo introdotto dal regolamento n. 1/2003 e volto a garantire l’applicazione efficace
delle norme sulla concorrenza previste dal Trattato CE mediante l’adozione di decisioni che rendono obbligatori gli impegni
proposti dalle parti e giudicati appropriati dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di fornire una soluzione più rapida ai problemi di
concorrenza da essa identificati, invece di avviare l’iter per la constatazione formale di un’infrazione. Più particolarmente,
l’art. 9 del citato regolamento è ispirato da considerazioni di economia processuale e consente alle imprese di prendere pienamente
parte al procedimento, proponendo le soluzioni che esse ritengono più appropriate e adeguate per rispondere alle citate preoccupazioni
della [OSCURATO:PERSONA].
36
Come rilevato dalle parti e dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, se è vero che nell’art. 9 del regolamento
n. 1/2003, diversamente che nell’art. 7 di quest’ultimo, non si fa espressamente riferimento alla nozione di proporzionalità,
è pur vero che, quale principio generale del diritto dell’Unione, il principio di proporzionalità costituisce il parametro
per valutare la legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell’Unione, incluse le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] nella
sua qualità di autorità garante della concorrenza.
37
Ciò posto, nell’ambito di un controllo delle azioni intraprese dalla [OSCURATO:PERSONA], sia nel contesto dell’art. 7 del regolamento
n. 1/2003 che in quello dell’art. 9 di quest’ultimo, si pongono sempre, da un lato, la questione della portata e dei limiti
esatti degli obblighi che derivano dal rispetto di tale principio e, dall’altro, la questione dei limiti del sindacato giurisdizionale
esercitato.
38
Così, le caratteristiche specifiche dei meccanismi previsti negli artt. 7 e 9 del regolamento n. 1/2003 e i mezzi di azione
che offre tale regolamento in virtù di ciascuna di tali disposizioni sono diversi, il che implica che l’obbligo di garantire
il rispetto del principio di proporzionalità, incombente alla [OSCURATO:PERSONA], ha una portata e un contenuto diversi a seconda
che esso sia considerato nel contesto dell’uno o dell’altro di tali articoli.
39
L’art. 7 del regolamento n. 1/2003 indica espressamente la portata del principio di proporzionalità nelle situazioni che rientrano
nel suo ambito di applicazione. Infatti, ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può imporre
alle imprese interessate l’adozione di tutti i rimedi strutturali o comportamentali, proporzionati all’infrazione commessa
e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione.
40
Invece, l’art. 9 di tale regolamento prevede unicamente che, nell’ambito di un procedimento avviato in forza di tale disposizione,
come emerge dal tredicesimo ‘considerando’ di detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] è dispensata dall’obbligo di qualificare e
di constatare l’infrazione, e il suo ruolo si limita al controllo, e all’eventuale accettazione, degli impegni proposti dalle
imprese interessate, alla luce dei problemi che essa ha identificato nella sua valutazione preliminare e in considerazione
degli scopi che essa persegue.
41
L’attuazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del principio di proporzionalità nel contesto dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003
si limita alla sola verifica che gli impegni di cui trattasi rispondano alle preoccupazioni che essa ha reso note alle imprese
interessate e che queste ultime non abbiano proposto impegni meno onerosi che rispondano parimenti in modo adeguato a tali
preoccupazioni. Nell’esercizio di tale verifica, la [OSCURATO:PERSONA] deve tuttavia prendere in considerazione gli interessi dei
terzi.
42
Il sindacato giurisdizionale, da parte sua, riguarda unicamente la questione se la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]
sia manifestamente errata.
43
Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale si basa sulla tesi secondo la quale l’applicazione del principio di proporzionalità
produce effetti identici riguardo sia alle decisioni prese a titolo dell’art. 7 del regolamento n. 1/2003 sia a quelle adottate
in forza dell’art. 9 di tale regolamento.
44
Al punto 101 della sentenza impugnata, il Tribunale ha in particolare constatato che sarebbe in contrasto con l’economia del
regolamento n. 1/2003 il fatto che una decisione la quale, ai sensi dell’art. 7, n. 1, di tale regolamento, dovrebbe essere
considerata non proporzionata all’infrazione accertata possa essere adottata facendo ricorso al procedimento ex art. 9, n. 1,
sotto forma di un impegno reso obbligatorio.
45
Tale constatazione è errata.
46
Infatti, tali due disposizioni del regolamento n. 1/2003 perseguono, come già rilevato al punto 38 della presente sentenza,
due obiettivi diversi che mirano, l’uno, a porre fine all’infrazione constatata e, l’altro, a rispondere alle preoccupazioni
della [OSCURATO:PERSONA] risultanti dalla sua valutazione preliminare.
47
Pertanto, nulla impone che la misura che potrebbe eventualmente essere applicata nel contesto dell’art. 7 del regolamento
n. 1/2003 debba servire da riferimento ai fini della valutazione della portata degli impegni accettati in applicazione dell’art. 9
di tale regolamento e che si debba considerare automaticamente sproporzionato tutto quanto va oltre la citata misura. Quindi,
anche se certamente ciascuna delle decisioni adottate a titolo di tali due disposizioni è assoggettata al principio di proporzionalità,
l’applicazione di tale principio è tuttavia diversa a seconda che l’una o l’altra di tali disposizioni sia interessata.
48
Le imprese che propongono impegni in base all’art. 9 del regolamento n. 1/2003 accettano coscientemente che le loro concessioni
possano eccedere quanto potrebbe imporre loro la [OSCURATO:PERSONA] stessa in una decisione che essa dovesse adottare conformemente
all’art. 7 di tale regolamento a seguito di un’inchiesta approfondita. Per contro, la conclusione del procedimento d’infrazione
avviato nei confronti di tali imprese consente loro di evitare la constatazione di una violazione del diritto della concorrenza
e l’eventuale irrogazione di un’ammenda.
49
Inoltre, il fatto che gli impegni individuali proposti da un’impresa siano stati resi obbligatori dalla [OSCURATO:PERSONA] non implica
che altre imprese siano private della possibilità di tutelare i propri eventuali diritti nell’ambito delle loro relazioni
con tale impresa.
50
Occorre, pertanto, concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha fondatamente sostenuto che il Tribunale è incorso in errore considerando,
nella sentenza impugnata, che, per quanto riguarda le decisioni adottate a titolo dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003, l’applicazione
del principio di proporzionalità deve essere valutata con riferimento al modo in cui essa lo è nel contesto del controllo
delle decisioni prese in forza dell’art. 7 di tale regolamento, nonostante tali due disposizioni rispondano a logiche diverse.
Sulla seconda parte del primo motivo, relativa all’applicazione errata del principio di proporzionalità da parte del Tribunale
– Argomenti delle parti
51
Con la seconda parte del suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, fra l’altro, la valutazione operata dal Tribunale, secondo
la quale, poiché gli impegni congiunti proposti erano tali da rispondere alle sue preoccupazioni, essa avrebbe dovuto accettarli.
Tale istituzione addebita al Tribunale di aver violato in tal modo il margine discrezionale di cui essa gode nel settore interessato.
52
[OSCURATO:PERSONA] sostiene in particolare che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle osservazioni raccolte durante l’indagine
pubblica che ha avuto luogo ai sensi dell’art. 27, n. 4, del regolamento n. 1/2003, le quali hanno chiaramente mostrato che,
a parere di vari terzi interessati, gli impegni congiunti, e la soglia di 275 milioni di USD proposta, erano insufficienti
a rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza espresse nella comunicazione di cui al citato art. 27, n. 4, e
che tali impegni avrebbero rafforzato il controllo esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato. Due osservazioni formulate da terzi
chiarirebbero in particolare il modo in cui taluni acquisti permanenti aventi ad oggetto una considerevole quantità di diamanti
avrebbero consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di mantenere il suo ruolo di «market maker» per un valore superiore alla sua produzione.
53
[OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver concluso, al punto 136 della sentenza impugnata, che, nonostante il fatto che
tale indagine pubblica aveva dato luogo a risultati negativi, gli impegni congiunti erano sufficienti a rispondere alle preoccupazioni
della [OSCURATO:PERSONA]. I risultati della citata indagine avrebbero dovuto indurre il Tribunale a considerare che si trattava di
un ambito relativamente complesso nel quale la [OSCURATO:PERSONA] godeva di un ampio margine discrezionale o, perlomeno, di un certo
margine discrezionale.
54
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver affrontato molte difficoltà nell’identificazione di una soglia di vendite atta a
rispondere alle sue preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che i risultati dell’ indagine pubblica erano stati ampiamente
negativi. A suo parere, tale complessità era in particolare dovuta al fatto che, indipendentemente dalla soglia prescelta,
essa è soggetta a fluttuazioni annuali in funzione delle condizioni del mercato. Tuttavia, il Tribunale avrebbe ritenuto,
al punto 125 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse ammesso di non aver effettuato alcuna analisi economica complessa
e avrebbe concluso, al punto 126 di tale sentenza che, comunque, tali difficoltà erano inesistenti.
55
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che i suoi argomenti siano stati considerevolmente snaturati. Emergerebbe manifestamente dal fascicolo
che essa non ha mai lasciato intendere di non voler attivarsi per valutare la soglia quantitativa pertinente. Essa avrebbe
chiarito che, dopo aver effettuato l’analisi economica, non era stata in grado di determinare il livello di vendite preciso
che avrebbe risposto con certezza a tutte le sue preoccupazioni in materia di concorrenza. Essa avrebbe dunque accettato un
impegno che le avrebbe fatto risparmiare tempo rispetto alla conduzione di un’inchiesta complessa.
56
[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver agito per opportunismo, dato che il procedimento sarebbe stato
ritardato se quest’ultima avesse preso in considerazione soluzioni alternative quali, a titolo di esempio, la fissazione di
un tetto massimo concordato che limitasse le sue vendite alla [OSCURATO:PERSONA]. A suo parere, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] sembra
suggerire, da un lato, che il trattamento della causa fosse urgente e che tale istituzione non disponesse di un lasso di tempo
sufficiente per decidere quale delle soluzioni alternative proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto rispondere alle sue preoccupazioni
e, dall’altro, che le misure proposte fossero complesse e difficili da analizzare. Orbene, ciò non si sarebbe verificato.
57
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, come soluzione alternativa al divieto completo e permanente di qualsivoglia vendita di diamanti alla
[OSCURATO:PERSONA], aveva proposto di ridurre progressivamente il volume delle sue vendite a quest’ultima e, successivamente, di limitare
le sue vendite ad un importo annuale concordato con la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto di essere autorizzata,
perlomeno, a vendere una parte dei diamanti grezzi ricorrendo a vendite all’asta al miglior offerente, ivi compresa la [OSCURATO:PERSONA], e tale proposta sarebbe stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA].
58
Analogamente, secondo la [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata, il Tribunale non precisa nemmeno che la [OSCURATO:PERSONA] debba agire
con una precisione scientifica quando valuta le possibili soluzioni. Ben diversamente, il Tribunale riconosce espressamente
che occorre conferire alla [OSCURATO:PERSONA] un determinato margine discrezionale nell’applicazione del principio di proporzionalità,
senza tuttavia riconoscerle un potere discrezionale illimitato, che avrebbe conseguenze negative su un terzo.
– Giudizio della Corte
59
Si deve rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato gli impegni congiunti dopo aver invitato i terzi a presentare le loro osservazioni
e dopo aver constatato che i risultati di tale consultazione pubblica erano negativi. Essa ne ha dedotto che tali impegni
non erano sufficienti.
60
Al fine di rispondere alla censura della [OSCURATO:PERSONA] e di valutare se effettivamente, come sostenuto da quest’ultima, il Tribunale
abbia violato il margine discrezionale di cui essa dispone nell’ambito dell’accettazione di impegni a titolo dell’art. 9 del
regolamento n. 1/2003, occorre anzitutto precisare l’ampiezza di tale margine discrezionale.
61
Atteso che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a cercare essa stessa alternative meno onerose o più moderate agli impegni sottopostile,
come rilevato ai punti 40 e 41 della presente sentenza, l’unico obbligo ad essa incombente nel caso di specie, relativamente
alla proporzionalità degli impegni, era di verificare se gli impegni congiunti, proposti nell’ambito del procedimento avviato
ex art. 81 CE, fossero sufficienti a rispondere alle preoccupazioni da essa identificate nell’ambito del procedimento avviato
ex art. 82 CE.
62
Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 80 e seguenti delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta dei risultati
dell’indagine di mercato da essa compiuta, è pervenuta alla conclusione che gli impegni congiunti non erano idonei a risolvere
i problemi in materia di concorrenza da essa identificati.
63
Il Tribunale avrebbe potuto dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un errore manifesto di valutazione unicamente qualora
avesse constatato che la citata conclusione cui è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] era manifestamente infondata, alla luce degli elementi
di fatto da essa stabiliti.
64
Tuttavia, il Tribunale non perviene affatto ad una tale constatazione.
65
Per contro, esso ha esaminato altre soluzioni meno onerose ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità, ivi
comprese eventuali modifiche degli impegni congiunti, nei punti 128 e 129, nonché nei punti 137‑153 della sentenza impugnata.
66
Il Tribunale ha espresso, nei punti 129‑136 di tale sentenza, la sua valutazione divergente sull’idoneità degli impegni congiunti
ad eliminare i problemi di concorrenza identificati dalla [OSCURATO:PERSONA] prima di giungere alla conclusione, nel punto 154 di
detta sentenza, che esistevano nel caso di specie soluzioni alternative meno onerose per le imprese del totale divieto di
effettuare operazioni commerciali.
67
Così facendo, il Tribunale ha presentato una propria valutazione di circostanze economiche complesse ed ha quindi sostituito
la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA], violando in tal modo il margine discrezionale di quest’ultima, invece di
verificare la legittimità della sua valutazione.
68
L’errore così commesso dal Tribunale giustifica, di per sé, l’annullamento della sentenza impugnata.
69
Di conseguenza, non è necessario procedere all’esame degli altri argomenti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della seconda
parte del primo motivo.
Sul secondo motivo, attinente all’erronea interpretazione e applicazione da parte del Tribunale, del diritto al contraddittorio
Sulla ricevibilità
70
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli argomenti sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA], riguardanti errori di diritto commessi dal Tribunale nella
valutazione del diritto al contraddittorio, sono inoperanti, in quanto diretti contro un elemento ultroneo della motivazione
della sentenza impugnata.
71
Tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinto. Anche se tale ragionamento è stato esposto dal Tribunale «ad abundantiam»,
esso rappresenta, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 135 delle sue conclusioni, una colonna indipendente della
sentenza impugnata sulla quale si fonda l’annullamento della decisione controversa, come risulta chiaramente dal punto 204
di tale sentenza impugnata. Ne consegue che la giurisprudenza secondo la quale la Corte respinge in modo puro e semplice le
censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale, poiché esse non possono comportare
l’annullamento di quest’ultima, non è applicabile al motivo di cui trattasi.
Nel merito
72
Nell’ambito del suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] solleva quattro censure:
– la constatazione effettuata dal Tribunale, secondo la quale il diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] è stato violato, non
è motivata;
– il Tribunale ha statuito ultra petita e ha violato il diritto ad un equo processo;
– il Tribunale ha interpretato erroneamente la portata del diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA];
– il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che il motivo della [OSCURATO:PERSONA] attinente alla violazione del diritto al
contraddittorio fosse fondato, senza aver stabilito chiaramente come tale pretesa violazione avesse un’incidenza sulla soluzione
della controversia.
73
Occorre anzitutto esaminare gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla valutazione operata dal Tribunale sulla portata
del diritto al contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA].
– Argomenti delle parti
74
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la consegna, durante la riunione del 27 ottobre 2005, di una sintesi dei commenti formulati dai
terzi in risposta alla consultazione del mercato ha consentito di tutelare i diritti della difesa che la [OSCURATO:PERSONA] poteva far
valere. La concessione alla [OSCURATO:PERSONA] della possibilità di commentare gli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] e le osservazioni
dei terzi, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non costituiva un obbligo in quanto quest’ultima aveva chiaramente reso noto di voler respingere
gli impegni congiunti, scelta che era pienamente in diritto di operare in quanto non era vincolata da nessuna proposta di
impegno. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che essa dispone della facoltà di respingere, in ogni momento, una proposta di impegno.
75
Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non si era mai discusso di impegni unilaterali da parte della sola [OSCURATO:PERSONA], dal momento che
la [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato solo due inchieste distinte, una nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], sul fondamento dell’art. 82 CE,
l’altra nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], sul fondamento dell’art. 81 CE. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché la
[OSCURATO:PERSONA] era stata la sola a proporre impegni unilaterali a seguito della riunione del 27 ottobre 2005, rispondendo in tal
modo alle preoccupazioni relative all’art. 82 CE, non vi era alcuna ragione di includere la [OSCURATO:PERSONA] nei negoziati con la [OSCURATO:PERSONA], né di fornirle una copia della proposta di impegno di quest’ultima, copia che le è stata comunque trasmessa, consentendo
così alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicarle le sue osservazioni.
76
[OSCURATO:PERSONA] evidenzia che il rigetto di impegni congiunti non costituisce né un atto impugnabile né una decisione della
[OSCURATO:PERSONA], e neanche una misura atta a pregiudicare la situazione giuridica di una parte. Nessuna parte interessata da un
procedimento d’infrazione, avviato unicamente in base all’art. 81 CE per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], potrebbe vantare il diritto
di ottenere l’accoglimento o il rigetto della sua proposta di impegno, e ciò per ragioni particolari. Secondo tale istituzione,
non sussisterebbe nemmeno un diritto a commentare una proposta di impegno presentata da altre parti.
77
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale si basa sull’ipotesi secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto ottenere il riconoscimento, per il procedimento nel suo complesso, dei diritti concessi ad un’«impresa interessata»
ai sensi del regolamento n. 1/2003.
78
Orbene, emergerebbe chiaramente dalla formulazione stessa degli artt. 7, n. 1, e 9, n. 1, del regolamento n. 1/2003 che la
nozione di «impresa interessata» fa riferimento alle imprese che hanno commesso un’infrazione alle disposizioni degli artt. 81 CE
o 82 CE o nei confronti delle quali la [OSCURATO:PERSONA] intende adottare una decisione in ragione delle preoccupazioni relative
alla citata infrazione. Una società che conclude un accordo con un’impresa la quale abusi della sua posizione dominante non
acquisirebbe lo status di «coautore» dell’infrazione all’art. 82 CE né quello di «impresa interessata» ai sensi di tale articolo.
79
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], quindi, emerge dalla netta distinzione esistente tra lo status di «impresa interessata» e quello di
«terzo interessato» che una «connessione» tra i procedimenti avviati a titolo degli artt. 81 CE e 82 CE non può far acquisire
a un terzo interessato la qualità di «impresa interessata». [OSCURATO:PERSONA] ritiene dunque che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] avesse il
diritto, in quanto terzo interessato, di manifestare il suo punto di vista sulla proposta di impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], essa non fosse tuttavia legittimata a far rimandare una decisione relativa a tali impegni per il tempo necessario a
consentirle di formulare osservazioni in merito al rigetto degli impegni congiunti.
80
Anche volendo supporre che si tenga conto di una pretesa connessione tra i procedimenti avviati a titolo degli artt. 81 CE
e 82 CE o che sia solo esistito un «unico procedimento», siffatte circostanze non sarebbero sufficienti ad estendere la portata
dei diritti procedurali accordati alla [OSCURATO:PERSONA]. Neanche le «imprese interessate» da un procedimento avviato ai sensi dell’art. 9
del regolamento n. 1/2003 sarebbero legittimate a chiedere che i loro impegni siano resi obbligatori.
81
[OSCURATO:PERSONA] fa valere a tale proposito che l’argomento fondamentale da essa sollevato e accolto dal Tribunale nei punti 194
e 196 della sentenza impugnata riguardava la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, con la decisione controversa, vietarle
definitivamente di vendere diamanti grezzi alla [OSCURATO:PERSONA], poiché tale decisione produce un effetto equivalente a quello di
una decisione adottata ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1/2003, senza che, in una qualsivoglia fase dell’iter che ha
condotto a tale decisione, essa si stata posta nelle condizioni di essere sentita.
82
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha dichiarato che i procedimenti avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 81 CE
e 82 CE sono stati sempre trattati de facto come un unico procedimento sia da parte della [OSCURATO:PERSONA] sia da parte di essa
stessa e della [OSCURATO:PERSONA]. A suo parere, è chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] non ha avviato due procedimenti distinti, bensì un unico
procedimento integrato, basato su un unico complesso di fatti e avviato ai sensi dell’art. 81 CE nei confronti di essa stessa
e della [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’art. 82 CE nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA].
83
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale avrebbe potuto respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] per il solo motivo che la decisione
controversa che comporta il divieto permanente della vendita di diamanti alla [OSCURATO:PERSONA] implicherebbe che essa goda di tutti
i diritti riconosciuti al destinatario di una decisione di questo tipo.
84
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, anche supponendo che si potesse considerarla come un mero terzo interessato in modo «diretto» e «svantaggioso»
dalla decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tuttavia dovuto comunicarle i motivi del rigetto degli impegni congiunti
e porla nelle condizioni di essere sentita su tale rigetto nonché sulla proposta unilaterale che ha condotto ad un divieto
permanente di vendita di diamanti grezzi alla [OSCURATO:PERSONA].
– Giudizio della Corte
85
Nella sentenza impugnata, il Tribunale muove dalla premessa secondo la quale, nelle circostanze della fattispecie, soprattutto
alla luce del fatto che i procedimenti avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE sono stati sempre trattati
de facto come un unico procedimento sia da parte della [OSCURATO:PERSONA] sia da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima
avrebbe dovuto ottenere il riconoscimento dei diritti concessi ad un’«impresa interessata» ai sensi del regolamento n. 1/2003,
benché essa non sia tale, stricto sensu, nel procedimento relativo all’art. 82 CE.
86
Dopo aver riconosciuto, al punto 195 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva certo il diritto di ritenere, dopo
aver ricevuto le osservazioni dei terzi, che gli impegni congiunti non rispondessero alle preoccupazioni esposte nell’ambito
della sua valutazione preliminare, il Tribunale ha tuttavia statuito, al punto 196 di tale sentenza, che il rispetto del diritto
al contraddittorio esige che in un caso come quello di specie, da un lato, le imprese che hanno proposto impegni vengano informate
degli elementi essenziali di fatto sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per esigere nuovi impegni e, dall’altro, che esse
possano esprimersi a tal riguardo. Orbene, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto soltanto un’informazione sommaria circa
le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] traeva dalle osservazioni dei terzi. In particolare, nel corso della riunione del 27 ottobre
2005, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto una sintesi delle osservazioni dei terzi ed era stata informata del tenore degli impegni che
la [OSCURATO:PERSONA] si aspettava dalle parti, a seguito del risultato negativo della consultazione dei terzi, ossia la cessazione
di ogni relazione a decorrere dal 2009 e una nuova proposta di impegni su tale base.
87
Il Tribunale ha concluso, al punto 201 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva beneficiato della possibilità di
esercitare pienamente il suo diritto al contraddittorio in merito agli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] a causa del fatto
che le osservazioni dei terzi le erano state trasmesse contemporaneamente all’estratto degli impegni individuali di quest’ultima,
ed era stata posta così nell’impossibilità di rispondervi utilmente e di proporre nuovi impegni congiunti con la [OSCURATO:PERSONA].
88
Occorre rilevare a tale proposito che, nella fattispecie, due procedimenti sono stati avviati dalla [OSCURATO:PERSONA], uno in forza
dell’art. 81 CE, riguardante il comportamento nel mercato dei diamanti grezzi della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], l’altro, ai sensi
dell’art. 82 CE, relativo alle pratiche unilaterali della [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ambito di tali due procedimenti sono state trasmesse
separatamente le comunicazioni degli addebiti rispettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
potuto essere considerata «impresa interessata» solo nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 81 CE, per il
quale nessuna decisione è stata adottata. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe dunque far valere diritti procedurali riservati
alle parti nel procedimento relativo agli impegni individuali, dato che questi ultimi erano stati proposti dalla [OSCURATO:PERSONA]
nel contesto del procedimento amministrativo relativo all’applicazione dell’art. 82 CE recante il riferimento COMP/E‑2/38.381,
al quale la decisione controversa ha posto fine.
89
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 176 e 177 delle sue conclusioni, solo dimostrando che la [OSCURATO:PERSONA]
ha avviato, senza una ragione oggettiva, per una situazione di fatto unitaria due procedimenti separati dovrebbero essere
riconosciuti alla [OSCURATO:PERSONA] i diritti concessi ad un’impresa interessata nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE.
Il Tribunale non ha tuttavia accertato, nel caso di specie, un siffatto sviamento di potere da parte della [OSCURATO:PERSONA] e non
aveva del resto alcun motivo per farlo. Infatti, lo svolgimento di due procedimenti amministrativi separati da parte della
[OSCURATO:PERSONA] era oggettivamente giustificato alla luce dei diversi fondamenti giuridici sostanziali dei medesimi, vale a dire
l’art. 81 CE, da un lato, e l’art. 82 CE, dall’altro. Per quanto riguarda il procedimento avviato ai sensi dell’art. 82 CE,
solo la [OSCURATO:PERSONA], quale impresa asseritamente detentrice di una posizione dominante nel mercato, poteva essere destinataria
della comunicazione degli addebiti e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso tale procedimento.
90
Ciò posto, un’impresa terza che si ritenga lesa da una decisione adottata in forza degli artt. 7 o 9 del regolamento n. 1/2003
è legittimata a tutelare i suoi diritti mediante un ricorso avverso tale decisione. Tuttavia non ne consegue che una siffatta
impresa, come la [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, acquisisca lo status di «parte interessata» ai sensi dell’art. 27, n. 2, del regolamento
n. 1/2003.
91
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 175 delle sue conclusioni, nell’ambito del procedimento avviato ai sensi
dell’art. 82 CE, conclusosi con la decisione controversa, alla [OSCURATO:PERSONA] spettavano dunque solo i diritti più limitati di un
terzo interessato.
92
Occorre rilevare peraltro che nel suo ragionamento il Tribunale si è basato su una tesi errata, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA]
era tenuta a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] un chiarimento motivato sulle ragioni per le quali le osservazioni dei terzi avevano modificato
la sua posizione sull’idoneità degli impegni congiunti, al fine di consentirle di proporre nuovi impegni congiunti con la
[OSCURATO:PERSONA].
93
A tale proposito il Tribunale, da un lato, al punto 196 della sentenza impugnata, ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto soltanto
un’informazione sommaria circa le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] traeva dalle osservazioni dei terzi e, dall’altro, al punto
201 di tale sentenza, ha rilevato che la versione non riservata delle osservazioni dei terzi era stata trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA]
tardivamente e contemporaneamente all’estratto degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], mettendola così nell’impossibilità
di potervi rispondere utilmente e di proporre nuovi impegni congiunti con la [OSCURATO:PERSONA].
94
Orbene, si deve rilevare che l’accettazione degli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] non dipendeva
dalla posizione della [OSCURATO:PERSONA], o di qualsivoglia altra impresa, a tale proposito. Emerge dall’art. 9, n. 1, del regolamento
n. 1/2003 che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine discrezionale nel rendere obbligatoria una proposta di impegno o
nel respingerla.
95
Consegue da quanto suesposto che anche il secondo motivo di impugnazione è fondato in quanto, da un lato, il Tribunale ha
interpretato erroneamente la nozione di «impresa interessata» ai sensi del regolamento n. 1/2003, comparando la situazione
giuridica della [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del procedimento relativo agli impegni individuali a quella della [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro,
esso si è basato su una tesi errata, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a giustificare il suo rigetto degli impegni
congiunti e a proporre alla [OSCURATO:PERSONA] di sottoporle nuovi impegni congiunti con la [OSCURATO:PERSONA].
96
Non si devono dunque esaminare gli altri argomenti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo secondo motivo.
97
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata.
Sul ricorso di primo grado
98
Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando la decisione del Tribunale di primo
grado è annullata, la Corte di giustizia può statuire sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.
99
Poiché lo stato degli atti lo consente, occorre statuire nel merito del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] diretto all’annullamento della
decisione controversa.
100
[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto dinanzi al Tribunale tre motivi a sostegno del suo ricorso i quali si riferiscono, in primo luogo, alla
violazione del diritto al contraddittorio, in secondo luogo, alla violazione da parte della decisione controversa delle disposizioni
dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 che vietano di imporre ad un’impresa interessata, per di più senza limite di durata,
gli impegni da essa non volontariamente sottoscritti e, in terzo luogo, all’eccessiva gravosità degli impegni resi obbligatori,
in violazione degli artt. 9 del regolamento n. 1/2003 e 82 CE, della libertà di contrarre e del principio di proporzionalità.
Argomenti delle parti
101
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione controversa viola il diritto al contraddittorio, il quale costituisce
un principio fondamentale del diritto dell’Unione, riconosciuto dalla Corte in diverse occasioni, e include, nell’ambito delle
controversie riguardanti la concorrenza, sia l’obbligo in capo alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicare i suoi addebiti all’impresa
interessata sia il diritto di quest’ultima di fornirvi una risposta. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe espresso «particolari
nuove preoccupazioni» dopo aver ricevuto i commenti dei terzi. La modifica delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] si spiegherebbe
dunque solo in riferimento alla «propria analisi» condotta dalla direzione generale «Concorrenza», a seguito della quale la
[OSCURATO:PERSONA] non l’avrebbe posta nelle condizioni di esercitare il diritto al contraddittorio a tale proposito.
102
La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse formalmente parte del procedimento avviato a titolo dell’art. 82 CE non la priverebbe
del diritto al contraddittorio, dal momento che la citata direzione generale avrebbe riconosciuto, in una lettera dell’8 febbraio
2006, che talune «circostanze eccezionali» giustificavano che essa fosse sentita, in quanto impresa direttamente e individualmente
interessata.
103
[OSCURATO:PERSONA] replica che la [OSCURATO:PERSONA] non era parte del procedimento di cui trattasi e chiede quale sia il fondamento giuridico
sul quale si basa la [OSCURATO:PERSONA] per invocare il diritto al contraddittorio.
104
Relativamente alla citata lettera dell’8 febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il diritto ad essere sentita durante il
procedimento avviato a titolo dell’art. 82 CE, di cui la [OSCURATO:PERSONA] si avvale e che è stato riconosciuto dal consigliere-auditore
nella stessa lettera, avesse una portata diversa rispetto a quella del diritto accordato alle imprese sottoposte ad un’inchiesta
della [OSCURATO:PERSONA].
105
Benché la [OSCURATO:PERSONA] abbia rivestito un ruolo particolare nel procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] considera che, poiché essa ha avuto
solo lo status di terzo interessato, il diritto al contraddittorio si limitava nel suo caso alla facoltà di presentare osservazioni,
facoltà che è stata invitata ad esercitare in diverse fasi del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha dunque
pienamente beneficiato del diritto al contraddittorio.
106
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la decisione controversa viola l’art. 9 del regolamento n. 1/2003 il quale, a suo
parere, autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad accettare unicamente gli impegni congiunti, e non gli impegni individuali. Si dovrebbe
parimenti interpretare tale art. 9 nel senso che una decisione che renda obbligatori taluni impegni debba essere adottata
solo per un periodo di tempo determinato.
107
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la locuzione «imprese interessate» non implica che possano essere proposti unicamente impegni
congiunti presentati da tutte le imprese interessate dall’impegno, o che potrebbero esserlo. Una siffatta interpretazione
presupporrebbe che tutte le imprese che sono parti agli accordi di cui trattasi, anche qualora non siano interessate dal procedimento
avviato ai sensi dell’art. 82 CE, debbano presentare formalmente impegni ed essere destinatarie della decisione adottata in
applicazione di detto art. 9. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], poiché il procedimento avviato a titolo dell’art. 82 CE aveva
ad oggetto unicamente un addebito di abuso di posizione dominante nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima è stata l’unica
impresa a proporre impegni e ad essere destinataria della decisione adottata a titolo dello stesso art. 9.
108
Sull’asserito obbligo in capo alla [OSCURATO:PERSONA] di accettare impegni solo per un periodo limitato, quest’ultima ritiene che
tale affermazione sia fondata su un’interpretazione errata dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003. Il fatto che la decisione
della [OSCURATO:PERSONA] con cui essa accetta determinati impegni «può» essere adottata per un periodo di tempo determinato non sarebbe
tale da imporre a tale istituzione di adottare la citata decisione per un tale periodo.
109
[OSCURATO:PERSONA] afferma, in terzo luogo, che l’interdizione imposta alla [OSCURATO:PERSONA] di acquistare da essa diamanti grezzi viola gli
artt. 82 CE e 9 del regolamento n. 1/2003 in quanto essa impone alle parti interessate un divieto assoluto e potenzialmente
illimitato di contrarre, non giustificato nel caso di specie. La decisione controversa violerebbe quindi il principio fondamentale
della libertà di contrarre.
110
Inoltre, un divieto assoluto non sarebbe necessario per rispondere alle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza
a titolo dell’art. 82 CE. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, a tale riguardo, la decisione controversa violerebbe il principio di proporzionalità.
111
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la libertà di contrarre è limitata, in particolare, dagli artt. 81 CE e 82 CE.
112
Essa non contesta l’argomento secondo il quale il principio di proporzionalità si estende anche ad un’analisi dell’impatto
sui terzi, ma ribadisce di aver correttamente preso in considerazione i legittimi interessi commerciali della [OSCURATO:PERSONA].
113
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il suo compito principale consisteva nel verificare che gli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA]
fossero sufficienti a rispondere alle sue preoccupazioni in materia di concorrenza. Essa ritiene che, prima facie, la [OSCURATO:PERSONA]
poteva proporre impegni che non eccedessero quanto necessario per rispondere in modo sufficiente alle citate preoccupazioni.
Essa aggiunge che non era affatto tenuta a studiare ipotesi alternative che andassero oltre gli impegni effettivamente proposti
dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto, concretamente, era solo necessario effettuare un confronto con la precedente proposta di impegni
congiunti.
114
Emergerebbe dall’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] che gli impegni congiunti proposti non rispondevano in modo soddisfacente
alle sue preoccupazioni in materia di concorrenza. [OSCURATO:PERSONA], quindi, considera che erano necessari impegni che andassero
oltre tali impegni congiunti.
115
[OSCURATO:PERSONA] è del parere che il Tribunale doveva limitarsi a verificare se la decisione controversa fosse viziata da un
errore manifesto di valutazione, e ad esso non spettava certo determinare, effettuando una valutazione economica complessa,
se gli impegni offerti fossero sufficienti a rispondere alle sue preoccupazioni. Sarebbe infatti pacifico che la [OSCURATO:PERSONA]
dispone di un ampio margine discrezionale nel settore in esame.
116
[OSCURATO:PERSONA] rammenta che, poiché non ha ricevuto nessun’altra proposta di impegni, la sola alternativa che le si prospettava
consisteva nel riaprire il procedimento che conduceva all’adozione di una decisione a titolo dell’art. 7 del regolamento n. 1/2003,
se del caso nei confronti sia della [OSCURATO:PERSONA] sia della [OSCURATO:PERSONA], ma si sarebbe potuto difficilmente qualificare tale alternativa
come il mezzo più idoneo per rispondere alle sue preoccupazioni in materia di concorrenza.
117
[OSCURATO:PERSONA] ritiene dunque che gli impegni individuali della [OSCURATO:PERSONA], resi obbligatori con la decisione controversa, fossero
idonei e necessari a rispondere alle citate preoccupazioni e che l’asserita violazione del principio di proporzionalità non
è dunque dimostrata.
Giudizio della Corte
118
Emerge dalle considerazioni esposte ai punti 85-95 della presente sentenza che il primo motivo sollevato in primo grado non
può essere accolto.
119
Infatti, l’insieme di censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del citato motivo si basa sulla premessa secondo la quale
essa avrebbe dovuto beneficiare di diritti procedurali più ampi di quelli normalmente concessi ai terzi interessati. Orbene,
tale premessa è stata esplicitamente respinta nel punto 91 della presente sentenza.
120
Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo dedotti in primo grado, anch’essi devono essere respinti. Infatti, emerge
da tutte le considerazioni esposte nella presente sentenza che, nell’adottare la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] non
ha commesso alcun errore di diritto né un errore manifesto di valutazione, e non ha violato nemmeno il principio di proporzionalità.
[OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a dimostrare che gli impegni individuali proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e resi obbligatori dalla [OSCURATO:PERSONA]
eccedevano manifestamente quanto necessario per rispondere alle preoccupazioni espresse da quest’ultima nella sua valutazione
preliminare.
121
Di conseguenza, non possono essere accolti i motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione controversa, e il ricorso da
essa proposto dinanzi al Tribunale dev’essere respinto.
Sulle spese
122
Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia
viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
123
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile alla procedura di impugnazione in forza dell’art. 118
di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha
fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese relative sia all’impugnazione sia al procedimento
di primo grado.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 luglio 2007, causa T‑170/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è annullata.
2)
Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese relative sia all’impugnazione sia al procedimento di primo grado.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.