Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 40128/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di minaccia aggravata dall'uso dell'arma, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come la condotta posta in essere dal ricorrente -diretta ad ottenere, mediante l'ausilio di un coltello, una indebita dazione di danaro per il soddisfacimento dei propri bisogni —integrasse tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, alla mancata riduzione della pena nella misura massima prevista per l'ipotesi del tentativo ed alla mancata esclusione della recidiva, non è deducibile in questa sede perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello ed altresì manifestamente infondato perché si limita ad una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi di diritto correttamente richiamati dalla Corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); che, infine, l'ultima censura contenuta nel medesimo motivo di ricorso, in relazione alla mancata riduzione della pena, previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, è inammissibile per carenza d'interesse, atteso che tale doglianza risulta essere già stata accolta dalla Corte territoriale che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di minaccia aggravata dall'uso dell'arma, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come la condotta posta in essere dal ricorrente -diretta ad ottenere, mediante l'ausilio di un coltello, una indebita dazione di danaro per il soddisfacimento dei propri bisogni —integrasse tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, alla mancata riduzione della pena nella misura massima prevista per l'ipotesi del tentativo ed alla mancata esclusione della recidiva, non è deducibile in questa sede perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello ed altresì manifestamente infondato perché si limita ad una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi di diritto correttamente richiamati dalla Corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); che, infine, l'ultima censura contenuta nel medesimo motivo di ricorso, in relazione alla mancata riduzione della pena, previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, è inammissibile per carenza d'interesse, atteso che tale doglianza risulta essere già stata accolta dalla Corte territoriale che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 40128/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris