CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 gennaio 2019
Cassazione n. 17314/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24232-2019proposto da: A.S.Re.M. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 262/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 304/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24232/2019 Cron. Rep. Ud.17/04/2024 CC - che, con sentenza del 22 gennaio 201 9 la Corte d'Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Isernia e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ASREM –[OSCURATO:PERSONA] del Molise, dichiarando, sul presupposto dell’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali era stata assunta presso l’ASREM, il diritto, non alla conversione a tempo indeterminato del rapporto, come richiesto dall’istante in via principale, stante la natura pubblicistica dello stesso, ma al risarcimento del c.d. danno comunitario, quantificato in nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; - che per la cassazione d i tale decisione ricorreva l’ASREM, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; - che, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato istanza congiunta perché questa Corte si pronunciasse dichiarando la cessazione della materia del contendere compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; - che di tanto il Collegio dava atto all’odierna udienza così disponendo; - che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non -come nella specie - per quella derivata dalla sop ravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso