CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2021
Cassazione n. 22989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso in data 17.03.2021, con il quale il G.I.P. di Pescara aveva disposto la misura del sequestro diretto a carico delle società gestite pll'istante e, in via subordinata, il sequestro per equivalente delle disponibilità liquide, mobili ed immobili nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza di euro 5.309.537,39. 2. Avverso la predetta ordinanza, si propone ricorso per cassazione nell'interesse dell'indagato, da parte del difensore di fiducia, allegando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 324, c. 7, 309 c. 9 e 10 cod. proc. pen. nonché della L. n. 162/2014 e dell'art. 2 L. n. 742/1969. A fronte della presentazione dell'istanza di riesame in data 17.07.2021, in assenza della immediata e non procrastinabile richiesta di trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente, avvenuta solamente i primi giorni di settembre, la difesa assume l'inefficacia della misura con conseguente richiesta di annullamento del relativo provvedimento ablativo e restituzione di tutti i beni oggetto di sequestro. Segnatamente, pur riconoscendo che in tema di misure cautelari reali, il termine di 10 giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto delle norme del codice di rito richiamate supra, per la decisione da parte del Tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non da quella dell'istanza di riesame, osserva la difesa come debba altresì applicarsi, contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, l'art. 309 c. 5 cod. proc. pen., poiché espressamente richiamato dall'art. 309 c. 10 cod. proc. pen., e ciò alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, del codice di rito. Rileva, altresì, come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto la presentazione dell'istanza di riesame "a ridosso della data di inizio del periodo feriale", essendo la stessa avvenuta ben due settimane prima di tale periodo, errando, altresì, nell'affermare che il procedimento in questione, relativo ad imputazione associativa transfrontaliera, fosse soggetto a sospensione feriale, in violazione dell'art. 2 L. n. 742/1969. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 292 c. 1, lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti. La difesa rileva, anzitutto, l'inammissibilità delle conclusioni del provvedimento impugnatoiche considera esaustivamente motivata l'ordinanza genetica sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla misura cautelare reale, laddove la stessa, applicativa anche della misura cautelare personale, è stata oggetto di annullamento da parte del Tribunale del Riesame di L'Aquila che ha rilevato l'assoluta mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, con relativo difetto dell'obbligo di motivazione.Rileva, altresì, che l'ordinanza applicativa, diversamente da quanto descritto nel provvedimento del riesame, poggia le proprie fondamenta sull'utilizzo dei dati contenuti negli hard disk duplicati con procedura forense nell'ambito del procedimento penale n. 8/2018, Mod 39, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], afferente a un [OSCURATO:PERSONA] di Indagine di [OSCURATO:PERSONA] tedesca eseguito dalla Procura della Repubblica di L'Aquila. Posto che avverso il decreto di riconoscimento, emesso in data 16.04.2018 in conseguenza dell'ordine di indagine europea emanato il 13.03.2018 dall'autorità giudiziaria tedesca, è stata proposta rituale opposizione al GIP di L'Aquila ex art. 13 d.lgs. n. 108 del 2017 e questa è stata accolta con decisione, confermata anche in Cassazione, di annullamento del decreto di riconoscimento nel procedimento iscritto al n. 8/18, mod. 39, tutto il materiale probatorio acquisito nell'ambito di detto procedimento sarebbe, quindi, inutilizzabile. Pur condividendo le deduzioni prospettate dalla difesa in ordine alla citata inutilizzabilità, il Tribunale del riesame ne minimizza la portata, finendo per contraddire la stessa ordinanza applicativa che, invece, aveva sostenuto la fondamentale efficacia di tali risultanze. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.11.2018. Considerato che, attraverso la procedura contenuta nel citato regolamento, il provvedimento ablativo si è esteso anche nei confronti di società estere riconducibili al Creo, la difesa contesta il mancato rispetto delle disposizioni ivi contenute poiché non è stato possibile rinvenire né i certificati di confisca standard tradotti, né i decreti di riconoscimento degli Stati di esecuzione, né le notifiche al destinatario del vincolo nei paesi di esecuzione, in attuazione dell'obbligo informativo. Rileva, segnatamente, l'illegittimità del provvedimento eseguito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] CZ. Di tali censure, già prospettate dalla difesa in sede di riesame, costituisce conferma la laconica motivazione del Tribunale del riesame che sul punto afferma che l'istante non ha offerto alcun documento relativo a detto sequestro - nonostante il verbale del sequestro fosse già in atti - dimostrando l'assenza dell'intera documentazione nei faldoni di indagine trasmessi per verificare il rispetto degli obblighi del regolamento europeo. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la carenza di motivazione con riferimento alle censure prospettate in sede di riesame, e riportate alle pagg. 26-28 dei ricorso, in relazione alla cautela reale ed al calcolo del quantum da sottoporre a sequestro, rispetto alle quali il Tribunale si limita a ritenere, erroneamente, che non fossero stati esposti gli errori o le duplicazioni di calcolo rilevate, rinunciando alla motivazione sul punto. 3.il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;il difensore del ricorrente ha chiesto accogliersi il ricorso e per l'effetto annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Quanto al primo motivo, pur dovendosi dare atto della correttezza dell'impostazione difensiva che evidenzia come, in realtà, la richiesta non fosse stata presentata a ridosso dell'inizio del periodo di sospensione feriale, intercorrendo ancora quattordici giorni liberi prima di tale inizio - decorrente, com'è noto, dal 10 agosto taddove l'istanza di riesame era stata depositata il 17.7.21 - e, soprattutto, come non dovesse ritenersi operante la sospensione feriale in considerazione della natura dei reati oggetto del procedimento reale in questione - tra i quali quello di associazione a delinquere, transnazionale, per il quale è pacifico che non operi tale sospensione - , deve, però, concludersi che non si possa, comunque, giungere all'esito auspicato in ricorso della caducazione della misura reale impugnata, non essendo il termine previsto per la trasmissione degli atti perentorio. Ed invero, come hanno già avuto modo di affermare le Sezioni Unite di questa Corte) nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, Sentenza n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255581 - 01). Ed ancora, si è precisato che in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni Per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Rv. 277566 - 01; conf. Sez. 3, Sentenza n. 44640 del 29/09/2015, Rv. 265571 - 01). Sicchè, secondo tale condivisibile impostazione, ci si trova di fronte ad una svista del legislatore o meglio ad un mancato coordinamento tra i due disposti strettamente compenetrati nella loro (originaria) formulazione. Inoltre, vista l'autonomia dei due regimi di impugnazione e la disciplina di specie che li connota, non sarebbe neppure possibile ipotizzare l'implicita abrogazione del termine di un giorno previsto dall'articolo 324 comma 3 a seguito della diversa scadenza del termine di 5 giorni previsto dall'articolo 309 comma 5; ancor più illogica sarebbe, infatti, la combinatoria dell'effetto caducatorio conseguente al richiamo contenuto nell'articolo 324 comma 7 alla inosservanza del termine breve di un giorno (rimasto immutato). 1.2.11 secondo motivo, nel prospettare violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, fa leva, soprattutto, sulla inutilizzabilità dei dati contenuti negli hard disk duplicati con procedura forense nell'ambito del procedimento n. 8/2018, ma nel fare ciò - limitandosi ad eccepire tutti i profili di illegittimità che si assumono configurabili rispetto alla loro acquisizione e al loro utilizzo - non considera che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e - soprattutto - chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), laddove nel caso di specie il ricorso, genericamente, adduce che trattasi di atti fondamentali ai fini della ricostruzione delle vicende oggetto del procedimento dal momento che anche il Gip li aveva ritenuti tali. Ciò posto, il dedotto difetto di motivazione si scontra con il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato, infrangendosi sul rilievo della non rilevabilità, in caso di impugnazione di misura cautelare reale, del vizio argomentativo, se non nel caso in cui la motivazione sia meramente apparente (circostanza, palesemente, non ricorrente nel caso di specie). 1.3. Quanto al terzo motivo va rilevato il difetto di interesse. Esso si limita a dedurre che il provvedimento ablativo si è esteso anche nei confronti di società estere riconducibili al Creo, rilevando, segnatamente, l'illegittimità del provvedimento eseguito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] CZ, che, per quanto precisato nello stesso ricorso, risulta rappresentata da soggetto diverso dal Creo, che sarebbe unicamente il titolare, sempre secondo la stessa prospettazione difensiva, delle quote di tale società; sicchè deve ritenersi che il ricorrente non abbia un concreto interesse ad agire, né ha col ricorso prospettato di averlo, avendo, peraltro, egli stesso affermato che le vetture sono affidate in uso noleggio e non sono di proprietà della Hertz, ma di terze persone, che a loro volta sono rappresentate dallo stesso soggetto che rappresenta la società (è su tali basi che assume, in buona sostanza, l'illegittimità, nel merito, del sequestro, per avere avuto, cioè, esso, ad oggetto beni di terzi). Ebbene, è evidente che, trattandosi di beni di terzi, vi è carenza assoluta di interesse in capo al Creo a far valere l'illegittimità del sequestro disposto nei confronti della società Hertz, rispetto alla quale, peraltro, egli è, per sua stessa prospettazione, a sua volta, soggetto terzo. A ciò si aggiunge che, in ogni caso, trattandosi di sequestro disposto nei confronti di società, ovvero di terzo interessato, sarebbe stato necessario il rilascio di procura speciale in favore del difensore, che, invece, nel caso di specie, ha agito quale mero difensore di fiducia del Creo (procura di cui non vi è menzione in ricorso, né vi è traccia di essa negli allegati). E' inammissibile, invero, il ricorso per cassazione presentato nell'interesse della società, terza interessata, da difensore privo di procura speciale (cfr., al riguardo, Sez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017, Cc., dep. 09/01/2018, Rv. 271722, nella fattispecie questa Corte ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame, laddove nel caso di specie non risulta dagli atti presente nel fascicolo alcuna procura speciale né per il riesame né per il ricorso per cessazione; cfr. altresì, in relazione alla proposizione della richiesta di riesame da parte del difensore del terzo interessato privo di procura speciale, parimenti ritenuta inammissibile, Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017 Cc. (dep. 03/07/2018) Rv. 273505; Sez. 1, Sentenza n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174; Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 15/05/2014, Rv. 259847); e ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso della società, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui essi «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Difatti solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad asSisterío, io rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato. 1.3.1.E ciò, in disparte l'ulteriore considerazione, che vale ptel'in generale in ordine al ricorso in scrutinio, secondo cui in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art.324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi (Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Rv. 281241 - 01), laddove nel caso di specie il ricorrente si duole, indistintamente, del provvedimento cautelare e dell'ordinanza confermativa del riesame, senza distinguere tra il sequestro che ha avuto ad oggetto in via diretta il profitto dei reati, ed eventualmente anche suoi beni, e quello per , equivalente, e senza neppure, per altro verso, indicare se e in che termini è stato inciso il suo patrimonio. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile perchè generico, e tale profilo di genericità era stato già rilevato dal tribunale, e perché deduce aspetti in fatto della vicenda non suscettibili di vaglio in sede di legittimità. Esso, invero, attraverso la contestazione, in fatto, del contributo ascritto al Creo - che muove da fatto che lo stesso non avrebbe, ad esempio, mai avuto conti correnti intestati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. a partire dal 12.2015, essendosi a tale data spogliato di quote e ceduto la carica di amministratore in favore di altro soggetto, sicchè non poteva aver effettuato le operazioni contestate perché non aveva delega ad operare sui conti - mira ad escludere il coinvolgimento del predetto nelle vicende oggetto di contestazione e, più in generale, a supportare la tesi difensiva secondo cui alcun profitto sarebbe rinvenibile nei collegamenti tra le società, i clienti finali e il Creo, tale da poter giustificare la "proiezione di pericolosità" costituente il presupposto legittimante il sequestro per equivalente disposto nei confronti del ricorrente. Trattasi, all'evidenza, di ricostruzione alternativa affidata alla rivalutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità, che in ogni caso non tiene conto del fatto che ai Creo le contestazioni vengono mosse non solo nella sua qualità di legale rappresentante delle varie società coinvolte nel meccanismo illecito (implicante, ad esempio, la fatturazione della vendita da parte della cartiera tedesca con il regime del "margine" per essere la vendita apparentemente intracomunitaria, in favore di soggetti facenti parte del sodalizio, così riuscendo a nazionalizzare la vettura con la formazione di atti falsi per non versare l'Iva dovuta), ma anche nella veste di fatto da lui assunta in relazione ad alcune di esse, essendo a lui ascritto di avere diretto, gestito e utilizzato le società, ivi comprese quelle "cartiere" esterovestite, aventi sede fittizia in Germania, ma stabile organizzazione in Italia, anche se formalmente intestate o riconducibili ad altri sodali, incassando e conseguendo i proventi derivanti dalle illecite attività (per un ammontare complessivo di euro 6,4 milioni di euro). In ogni caso, il vaglio che il motivo in scrutinio richiede, incontra i limiti specifici propri del sindacato di questa Corte in caso di impugnazione in tema di misure cautelari reali, che com'è noto, ai sensi dell'art. 325 del codice di rito, può essere proposta solo per violazione di legge (o in caso di motivazione apparente che integri violazione di legge); laddove nel caso di specie, il motivo in argomento aziona, espressamente, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. E) del codice di rito e, sia pur lamentando la carenza di motivazione, di fatto contesta, genericamente, il calcolo del quantum del profitto per non essere stata espletata una valutazione tecnica al riguardo, ancorando per di più la censura, come già sopra evidenziato, a questioni afferenti al merito. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dal momento che alla prgsente decisione non consegue la rimessione in libertà Ldell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cl . euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. _ Manda alla Can ria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.