CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 25724/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L RICORSO FATTO 1.[OSCURATO:PERSONA], docente di scuola primaria a tempo indeterminato immessa in ruolo nell’a.s. 2008/2009, ha adito il Tribunale di Palermo chiedendo che venisse accertato il suo diritto al trasferimento presso un istituto scolastico nella provincia di Agrigento, anche in sovrannumero; la Bono aveva dedotto di avere presentato, già dall’a.s. 2018/2019, domanda di mobilità interprovinciale verso una delle sedi disponibili della provincia di Agrigento ed ha lamentato che non le erano state assegnate, neppure per gli anni successivi (per i quali aveva presentato analoga domanda), sia a causa della riserva di posti da destinare alle immissioni in ruolo prevista dal CCNI mobilità 2017/2018 prorogato per l’A.S. 2018/2019 e con il CCNI 2019/2022, sia per la priorità di movimento prevista in favore dei passaggi di ruolo rispetto ai trasferimenti interprovinciali, a prescindere dal punteggio vantato da ciascun docente ed in assenza di precedenze di legge; 2. il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2654/2021, ha accolto il ricorso condannando il MIUR a trasferire la ricorrente nell’ambito territoriale 003 su posto comune di scuola primaria o di scuola dell’infanzia, con decorrenza dal 1.9.2018 e ad assegnarle una sede in detto ambito territoriale nell’ordine indicato in domanda; 3. la Corte di Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto avverso tale sentenza dal Ministero dell’Istruzione ed ha rigettato le domande proposte dalla Bono; 4. avverso tale sentenza la Bono ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; 5. il Ministero dell’Istruzionesi è costituito con mandato . DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla fase B della procedura nell’ambito di riferimento, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.; 2.con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 470 d.lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; 3. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 4. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore; 5. la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte; 6. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.); 7. non occorre provvedere sulle spese, in quantol’Avvocatura ha depositato solo atto di costituzione senza svolgere alcunaattività difensiva; 8. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Sup