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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 32509/2026

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31/12/1980 avverso la sentenza del 18/02/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13190-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto tentato e furto consumato.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art.62 n.4 cod. pen. e alla quantificazione della pena in aumento per i reati satellite — è manifestamente infondato in quanto predica la totale assenza di motivazione su tali due punti della decisione, a dispetto del contenuto della sentenza impugnata, che ha vagliato sia l'uno che l'altro e che ha offerto, su ciascuno, una specifica giustificazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
31/12/1980 avverso la sentenza del 18/02/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13190-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto tentato e furto consumato. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art.62 n.4 cod. pen. e alla quantificazione della pena in aumento per i reati satellite — è manifestamente infondato in quanto predica la totale assenza di motivazione su tali due punti della decisione, a dispetto del contenuto della sentenza impugnata, che ha vagliato sia l'uno che l'altro e che ha offerto, su ciascuno, una specifica giustificazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32509/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris