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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 17792/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20051/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 13 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 5184/2019 depositata il 18/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 25 febbraio 2011 [OSCURATO:PERSONA] cedeva alla MIH Ricardo BV l’11,69% del capitale sociale della 7Pixel S.r.l., convenendo un prezzo di cessione costituito: i) da un prezzo base; ii) un aggiustamento prezzo; iii) un earn-out, da pagarsi negli anni 2012 e 2013, collegato ai risultati economici che 7Pixel S.r.l. avrebbe conseguito negli anni 2011 e 2012.

Il prezzo base e l’aggiustamento venivano incassati nel 2011 e sottoposti a tassazione nel corrispondente periodo di imposta.

La verifica dei risultati economici conseguiti da 7Pixel S.r.l. comportava la determinazione di un earn-out di euro 724.852,00, incassato dal ricorrente nel 2012, e di un earn-out di euro 1.108.482,00, incassato nel 2013.

Entrambi gli importi venivano dichiarati dal contribuente in relazione ai periodi di imposta 2012 e 2013, con l’applicazione della aliquota del 20%, e regolarmente versati.

2. Successivamente il contribuente, ritenendo che le imposte dovessero essere quantificate con applicazione della inferiore aliquota (12,5%) vigente nel 2011, al momento della cessione della partecipazione, presentava - in data 24.10.2016 - istanza di rimborso per l’importo di € 98.744,00 oltre interessi, pari alla differenza tra l’imposta versatae quella ritenuta dovuta.

3. Formatosi il silenzio rifiuto, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avanti alla CTP di Milano, che veniva rigettato, con sentenza confermata in grado di appello dalla CTR della Lombardia.

4. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso ed il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia la “Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e degli artt. 36 e 62 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.” Afferma in particolare che la sentenza impugnata presenterebbe un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

1.1. Il motivo non è fondato.

Va ricordato che per motivazione apparente o contraddittoria deve intendersi quella motivazione che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.

Nella specie,invece, i giudici d’appello, si condividano o meno le loro conclusioni, hanno chiaramente ritenuto che agli importi percepiti dal contribuente negli anni 2012 e 2013, in presenza della clausola di earn-out si dovesse applicare il principio generale sancito dall’art. 68 DPR n. 917/1986, secondo cui la plusvalenze da cessione di partecipazioni e strumenti finanziari assimilati sono fiscalmente rilevanti secondo il criterio di cassa, non ritenendo la maturazione del corrispettivo variabile assimilabile ad una mera dilazione del pagamento e dunque ricollegabile al momento genetico della cessione della partecipazione, ma piuttosto al sorgere – ex novo - del diritto alla percezione di quei determinati corrispettivi.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 67 D.P.R. n. 917/1986, dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 461 e dell’art. 2, commi 6 e 9, del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni nella L. n. 148/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.” Lamenta in particolare il contribuente che i giudici del merito avrebbero confuso il momento di perfezionamento del trasferimento della proprietà della partecipazione, rilevante per individuare l’aliquota di imposta applicabile, dall’incasso del corrispettivo.

2.1. Il motivo è fondato.

L’art. 67, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che costituiscono redditi diversi le “plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5 … e dei soggetti di cui all’articolo 73”.

La quantificazione della plusvalenza è, a norma dell’art. 68 del D.P.R. n. 917/1986, determinata, per la generalità dei casi, dalla differenza tra il corrispettivo percepito – e quindi “per cassa” – e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione.

L’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 461/1997 vigente ratione temporis disponeva “I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c- quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi [art. 67 post riforma 2004 - N.d.R.], approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, …, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento”.

L’aliquota del 12,50% è stata elevata al 20% dal D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella L. 148/2011, che, per quanto qui maggiormente rileva, ha disposto all’art. 2, comma 6 che: “Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento” e al comma 9 che “La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012”

2.1. Ai fini della individuazione del momento di realizzo, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.

Detto principio trova conferma, oltre che nella prassi richiamata dal ricorrente e dai giudici di appello (a partire dalla Circolare 24 giugno 1998 n. 165/E), anche nella giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che “in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l'estinzione dell'obbligazione successivamente intervenuta” (Cass. 07/06/2018, n. 14848; negli stessi termini Cass. 03/05/2019, n. 11635).

2.2. L'affermazione di tale principio consente di distinguere, pertanto, il momento di perfezionamento del trasferimento del titolo da quello relativo all'incasso del corrispettivo.

Il momento di realizzo della plusvalenza, conseguentemente, consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione.

2.3. In presenza di una clausola di earn-out, al momento del perfezionamento del trasferimento, in capo al cedente si realizza un reddito diverso derivante dall'incasso della parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione (così la Risoluzione n. 74/E del 20.12.2021).

Tale reddito costituisce comunque parte del corrispettivo della cessione della partecipazione, e viene liquidato nel rispetto di criteri che, sebbene dipendenti anche da fatti anche esterni alla volontà delle parti, quali l’andamento economico della società, sono predeterminati nel contratto che trasferisce le partecipazioni; è dunque al momento della conclusione di tale contratto che si deve fare riferimento per quanto attiene alla determinazione del regime di tassazione applicabile, ivi compresa l’aliquota di imposta.

3. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate.

Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna la resistente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20051/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 13 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5184/2019 depositata il 18/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 25 febbraio 2011 [OSCURATO:PERSONA] cedeva alla MIH Ricardo BV l’11,69% del capitale sociale della 7Pixel S.r.l., convenendo un prezzo di cessione costituito: i) da un prezzo base; ii) un aggiustamento prezzo; iii) un earn-out, da pagarsi negli anni 2012 e 2013, collegato ai risultati economici che 7Pixel S.r.l. avrebbe conseguito negli anni 2011 e 2012. Il prezzo base e l’aggiustamento venivano incassati nel 2011 e sottoposti a tassazione nel corrispondente periodo di imposta. La verifica dei risultati economici conseguiti da 7Pixel S.r.l. comportava la determinazione di un earn-out di euro 724.852,00, incassato dal ricorrente nel 2012, e di un earn-out di euro 1.108.482,00, incassato nel 2013. Entrambi gli importi venivano dichiarati dal contribuente in relazione ai periodi di imposta 2012 e 2013, con l’applicazione della aliquota del 20%, e regolarmente versati. 2. Successivamente il contribuente, ritenendo che le imposte dovessero essere quantificate con applicazione della inferiore aliquota (12,5%) vigente nel 2011, al momento della cessione della partecipazione, presentava - in data 24.10.2016 - istanza di rimborso per l’importo di € 98.744,00 oltre interessi, pari alla differenza tra l’imposta versatae quella ritenuta dovuta. 3. Formatosi il silenzio rifiuto, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avanti alla CTP di Milano, che veniva rigettato, con sentenza confermata in grado di appello dalla CTR della Lombardia. 4. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi. L’Amministrazione ha resistito con controricorso ed il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia la “Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e degli artt. 36 e 62 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.” Afferma in particolare che la sentenza impugnata presenterebbe un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. 1.1. Il motivo non è fondato. Va ricordato che per motivazione apparente o contraddittoria deve intendersi quella motivazione che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. Nella specie,invece, i giudici d’appello, si condividano o meno le loro conclusioni, hanno chiaramente ritenuto che agli importi percepiti dal contribuente negli anni 2012 e 2013, in presenza della clausola di earn-out si dovesse applicare il principio generale sancito dall’art. 68 DPR n. 917/1986, secondo cui la plusvalenze da cessione di partecipazioni e strumenti finanziari assimilati sono fiscalmente rilevanti secondo il criterio di cassa, non ritenendo la maturazione del corrispettivo variabile assimilabile ad una mera dilazione del pagamento e dunque ricollegabile al momento genetico della cessione della partecipazione, ma piuttosto al sorgere – ex novo - del diritto alla percezione di quei determinati corrispettivi. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 67 D.P.R. n. 917/1986, dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 461 e dell’art. 2, commi 6 e 9, del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni nella L. n. 148/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.” Lamenta in particolare il contribuente che i giudici del merito avrebbero confuso il momento di perfezionamento del trasferimento della proprietà della partecipazione, rilevante per individuare l’aliquota di imposta applicabile, dall’incasso del corrispettivo. 2.1. Il motivo è fondato. L’art. 67, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che costituiscono redditi diversi le “plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5 … e dei soggetti di cui all’articolo 73”. La quantificazione della plusvalenza è, a norma dell’art. 68 del D.P.R. n. 917/1986, determinata, per la generalità dei casi, dalla differenza tra il corrispettivo percepito – e quindi “per cassa” – e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione. L’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 461/1997 vigente ratione temporis disponeva “I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c- quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi [art. 67 post riforma 2004 - N.d.R.], approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, …, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento”. L’aliquota del 12,50% è stata elevata al 20% dal D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella L. 148/2011, che, per quanto qui maggiormente rileva, ha disposto all’art. 2, comma 6 che: “Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento” e al comma 9 che “La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012” 2.1. Ai fini della individuazione del momento di realizzo, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. Detto principio trova conferma, oltre che nella prassi richiamata dal ricorrente e dai giudici di appello (a partire dalla Circolare 24 giugno 1998 n. 165/E), anche nella giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che “in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l'estinzione dell'obbligazione successivamente intervenuta” (Cass. 07/06/2018, n. 14848; negli stessi termini Cass. 03/05/2019, n. 11635). 2.2. L'affermazione di tale principio consente di distinguere, pertanto, il momento di perfezionamento del trasferimento del titolo da quello relativo all'incasso del corrispettivo. Il momento di realizzo della plusvalenza, conseguentemente, consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione. 2.3. In presenza di una clausola di earn-out, al momento del perfezionamento del trasferimento, in capo al cedente si realizza un reddito diverso derivante dall'incasso della parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione (così la Risoluzione n. 74/E del 20.12.2021). Tale reddito costituisce comunque parte del corrispettivo della cessione della partecipazione, e viene liquidato nel rispetto di criteri che, sebbene dipendenti anche da fatti anche esterni alla volontà delle parti, quali l’andamento economico della società, sono predeterminati nel contratto che trasferisce le partecipazioni; è dunque al momento della conclusione di tale contratto che si deve fare riferimento per quanto attiene alla determinazione del regime di tassazione applicabile, ivi compresa l’aliquota di imposta. 3. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la resistente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spes
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