CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31461/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5584/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato, in riferimento al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per i reati di cui ai capi 1), 2), 3) e 4) d'imputazione (furto e tentato furto aggravato nonché porto di oggetti atti ad offendere); Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 co. 2 L. 110/75 - è nnanifestannento infondato, giacché, ai fini dell'integrazione della contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975, è necessario e sufficiente che gli arnesi siano oggettivamente atti a offendere e che non ricorra un giustificato motivo che ne accompagni il porto, non rilevando, invece, che sussista in capo all'autore del fatto l'intenzionalità di recare un'offesa alla persona (Sez. 1, n. 8897 del 11/04/1985, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 170661) Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento agli artt. 84 e 625 co. 1 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto non ci si trova al cospetto di un'ipotesi di reato complesso giacché, ad aggravare il furto per la violenza sulle cose, non è il fatto di portare gli oggetti (substrato fattuale della contravvenzione), ma quello di avere usato violenza sulle cose, che è fatto diverso in quanto concerne l'utilizzo dell'arnese; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 maggio