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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07956/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso n. 23249/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giangrande, presso il cui studio in Castel di Casio (Bologna), viaBerzantina n. 30/5, è elettivamente domiciliata;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], edelettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lucisano;-controricorrente –Comune di Montichiari, in persona del Sindaco in carica e pro-tempore;- intimato -- avverso la sentenza n. 2134/2024 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, sez. 9, in data 23/5/2024,depositata in data 23/7/2924 e notificata in data 29/7/2024;Numero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14gennaio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];1.

Con sentenza n. 403/22 del 23.06.2023, depositata il 10.11.22,la Corte di giustizia tributaria di I grado di Brescia accoglieva il ricorsoavanzato da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso gli avvisi di accertamento TIA per glianni di imposta 2014 e 2015, a mezzo dei quali le era stata contestata daC.[OSCURATO:SOCIETA]., società concessionaria della riscossione per il Comune diMontichiari, l’omessa dichiarazione della superficie occupata per mq.7.766, rideterminando così la TIA dovuta e maggiorandola di addizionaleprovinciale, Iva, interessi e spese di accertamento.2.

La Corte di giustizia tributaria della Lombardia rigettava l’appellodi [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 2134/2024 pubblicata in data 23 luglio2024.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza, sulla basedi tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] diMontichiari non ha svolto difese.4.

A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dalconsigliere all’uopo delegato, la società ricorrente ha proposto “nota achiarimento” cui ha fatto seguito memoria ex art. 380 bis c.p.c. dellacontroricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma I, n. 5,c.p.c., e la nullità della sentenza per mancata pronunzia sui fatti di causae sulle eccezioni formulate in appello.

La società censura la decisione,lamentando che la Corte non abbia esaminato il primo motivo d’appello,con il quale era stata contestata la sentenza di primo grado sotto il profilodella ritenuta applicazione del principio di non contestazione e dellaomessa valutazione del materiale probatorio offerto dalla contribuente aNumero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026sostegno delle proprie ragioni.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma I, n. 5, c.p.c. e l’omesso esame dei fatti dicausa e della documentazione versata in atti.

La società censura lasentenza nella parte in cui ha condiviso il ragionamento dei giudici diprime cure in ordine all’applicazione del principio di non contestazione,assegnando valore decisivo e assorbente al denunciato vizio dimotivazione degli avvisi di accertamento impugnati, rispetto al qualel’appellante non aveva assolto nel corso del giudizio al proprio onere diallegazione e prova dei presupposti applicativi e dei criteri commisurazionedella tariffa applicata.Riproduce in ricorso gli avvisi di accertamento impugnati ed affermache la Corte avrebbe dovuto rilevare che vi fosse, a monte, una carenza inordine all’obbligo dichiarativo della società contribuente, nonché rispettoalle allegazioni e alla prova del diritto alle esenzioni dal tributo.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione del principio di non contestazione ex art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma I, n. 4 e n. 5, e l’omessa pronuncia sui fattidi causa.

La società contesta le conclusioni della sentenza impugnata,nella parte in cui ha affermato che in relazione alle medesime annualitàsono state richieste due differenti tariffe – la TARI e la TIA – senza che laconcessionaria abbia documentato e provato i presupposti applicativi e lerelative modalità di determinazione della TIA, erroneamente trattata comeentrata di natura non tributaria, avendola maggiorata dell’Iva, in contrastocon quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.238/2009.

La ricorrente ha evidenziato l’errata interpretazione degli avvisidi accertamento e di tutta la documentazione prodotta, affermando che laCorte di secondo grado era pervenuta a delle conclusioni palesementeerrate, riferite all’avvenuto versamento della tariffa.Numero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/20264.

Va, preliminarmente, esaminato il profilo, posto a base dellaproposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., con cui è statarilevata l’improcedibilità del ricorso per mancata allegazione dellarelazione di notificazione della sentenza impugnata, secondo quantodisposto dall’art. 369, secondo comma, c.p.c. che prescrive il deposito,unitamente al ricorso e a pena di improcedibilità, di copia autentica dellasentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, sequesta è avvenuta.4.1.

A seguito della proposta di definizione accelerata, la societàricorrente ha depositato “Nota a chiarimento in replica” nella quale haevidenziato che l’attestazione di notifica era stata regolarmente inseritanel fascicolo telematico, precisando che “all’atto del deposito il sistema diinterscambio ha creato due buste telematiche che potrebbero avercompromesso l’accettazione corretta di tutta la documentazione allegata ela conseguente dispersione di alcuni file depositati.

Va rilevato, inoltre, cheil contradditorio è stato regolarmente costituito e parte controricorrente hadato atto nel controricorso di aver provveduto alla notifica della Sentenza,avvalorando gli assunti di C.b.b.o. in ordine alla data di notifica etempestività del ricorso in Cassazione, dunque non solo non ha contestatol’avvenuta notifica e dunque la tempestività del ricorso ma, per di più, convalore confessorio ha ammesso di aver notificato la sentenza nella data daessa stessa indicata e precisamente il 29/7/24…”.

Ha quindi conclusoaffermando che il deposito dell’atto impugnato era avvenuto regolarmenteed era stato corredato dall’attestazione di notifica, nuovamente acclusecon la nota a chiarimento.4.2.

Il sub-procedimento instaurato con la propostadi definizione accelerata, previsto dall'art. 380-bis c.p.c., prevede che neltermine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, la parteproponga istanza di decisione, dovendosi in mancanza il ricorso intenderecome rinunciato ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

Tale istanza, pur non dovendoNumero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026essere caratterizzata da formule speciali, deve necessariamente contenerela richiesta di decisione.

Essa può certamente identificarsi nella nota achiarimento in replica alla proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.,ritualmente depositata dalla ricorrente in data 30 settembre 2025, nellaquale si fa espressamente riferimento alla propostadi definizione accelerata e alla ivi rilevata improcedibilità del ricorso, percontestarne il contenuto anche alla luce di nuova allegazione documentale.È implicita nella nota della società ricorrente, formalmente corretta dopola soppressione del requisito della nuova procura speciale (art. 380 bisc.p.c., nel testo modificato dal D. Lgs. n. 164/2024, v. anche (Cass., S.U.6 giugno 2025, n. 14986), la richiesta di decisione.Nella nota, la ricorrente afferma “Si insiste pertanto, per laregolarità del deposito dell’atto impugnato corredato dalle attestazione dinotifica che qui si accludono nuovamente”, in tal guisa rendendo evidenteche la società instasse ai fini della decisione.4.3.

Ciò premesso, come precisato dalle Sezioni Unite di questaCorte (cfr. Cass. n. 21349/2022) la dichiarazione, contenuta nel ricorsoper cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attestaun «fatto processuale» - la notificazione della sentenza - idoneo a fardecorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di«autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'oneredi depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenzamunita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza chesia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.4.4.

Tale regola, lungi dal costituire una mera formalità, èpreordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso percassazione e cioè che esso sia stato proposto entro il termine di giorniNumero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata e per questaragione, il principio subisce una - apparente - eccezione quando risulti, inmodo certo, che tale accertamento è superfluo, perché il ricorso percassazione è stato notificato prima della scadenza del termine brevedecorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.4.5.

Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, purin difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata edella relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deveugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la suanotificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché ilcollegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nelricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata dinotificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende laprescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dalmomento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività inrelazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass.nn. 11386/2019, 17066/2013).4.6.

Siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo,ricorso è stato notificato il 25 ottobre 2024.4.7.

Nel caso in esame, dall’esame del fascicolo telematico emergeche parte ricorrente non ha ottemperato l’onere di deposito della relazionedi notificazione della sentenza impugnata, adempimento prescritto dall’art.369, secondo comma, n. 2, c.p.c., né peraltro la copia della sentenzanotificata si rinviene nella produzione della controricorrente nel termine dicui all’art. 370, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Sez.

U, n. 21349 del 6.7.2022;Cass., Sez.

U, 16/04/2009, n. 9005; Cass., Sez.

U, 02/05/2017, n.10648), essendosi limitata la ricorrente a depositare una copia dellasentenza impugnata.

Sul punto, la nota della società ha affermato cheNumero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’attestazione di notifica era stata regolarmente inserita nel fascicolotelematico, precisando che al momento del deposito, “il sistema diinterscambio ha creato due buste telematiche che potrebbero avercompromesso l’accettazione corretta di tutta la documentazione allegata ela conseguente dispersione di alcuni file depositati.”.

Premessa l’irrilevanzadi tale assunto in ordine alla prova del rituale e tempestivo deposito dellarelazione di notifica, va poi osservato che la documentazione comprovantela notificazione della sentenza, in data 29 luglio 2024, è stata depositatasolo in esito alla proposta di definizione accelerata e allegata alla notasuccessiva alla proposta stessa, recante in calce l’indice dei documenti,comprensivo degli atti relativi alla notificazione della sentenza.4.8.

Ai sensi dell’art. 369, co.2, c.p.c., con il ricorso devono esseredepositate, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza odella decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa èavvenuta.

Il ricorso è dunque improcedibile e la produzione tardiva non èidonea a elidere l’improcedibilità rilevata nella proposta di definizioneaccelerata4.9.

Neppure può assumere significato, al contrario di quantosostenuto dalla ricorrente, l’eventuale conferma della controparte in ordinealla data di notifica della sentenza.È stato, invero, affermato da questa Corte che il ricorso percassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notificadella sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente allacopia autentica della sentenza, non deposita, - nei termini di cui all'art.369, comma 1, c.p.c., - anche la relazione di notificazione della stessa, néil vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte delcontroricorrente (Cass., 22 luglio 2019, n. 19695; Cass. Sez.

U., 2 maggio2017, n. 10648).5.

In conclusione, avendo la società concessionaria ricorrenteespressamente allegato che la sentenza impugnata è stata alla medesimaNumero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026notificata, limitandosi tuttavia a produrre una copia autentica dellasentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso percassazione dev'essere dichiarato improcedibile, con assorbimento di ognialtra questione ed eccezione.

Va quindi confermata la proposta didefinizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con la conseguentedeclaratoria di improcedibilità del ricorso.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo, a favore della controricorrente.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma delDott.

Penta, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità dellaproposta, deve applicarsi l'art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., comeprevisto dal citato art. 380-bis c.p.c.

La novità normativa introdottadall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi diconformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte(art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nelgenerale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrenteva condannata al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spesedel giudizio di legittimità liquidate in euro 4.500,00 per compensi ed euroNumero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge, e dell’indennità ex art. 96,comma 3, c.p.c. in euro 4.500,00.Condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delleammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.01.2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 23249/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giangrande, presso il cui studio in Castel di Casio (Bologna), viaBerzantina n. 30/5, è elettivamente domiciliata;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], edelettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lucisano;-controricorrente –Comune di Montichiari, in persona del Sindaco in carica e pro-tempore;- intimato -- avverso la sentenza n. 2134/2024 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, sez. 9, in data 23/5/2024,depositata in data 23/7/2924 e notificata in data 29/7/2024;Numero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14gennaio 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];1. Con sentenza n. 403/22 del 23.06.2023, depositata il 10.11.22,la Corte di giustizia tributaria di I grado di Brescia accoglieva il ricorsoavanzato da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso gli avvisi di accertamento TIA per glianni di imposta 2014 e 2015, a mezzo dei quali le era stata contestata daC.[OSCURATO:SOCIETA]., società concessionaria della riscossione per il Comune diMontichiari, l’omessa dichiarazione della superficie occupata per mq.7.766, rideterminando così la TIA dovuta e maggiorandola di addizionaleprovinciale, Iva, interessi e spese di accertamento.2. La Corte di giustizia tributaria della Lombardia rigettava l’appellodi [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 2134/2024 pubblicata in data 23 luglio2024.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza, sulla basedi tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] diMontichiari non ha svolto difese.4. A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dalconsigliere all’uopo delegato, la società ricorrente ha proposto “nota achiarimento” cui ha fatto seguito memoria ex art. 380 bis c.p.c. dellacontroricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma I, n. 5,c.p.c., e la nullità della sentenza per mancata pronunzia sui fatti di causae sulle eccezioni formulate in appello. La società censura la decisione,lamentando che la Corte non abbia esaminato il primo motivo d’appello,con il quale era stata contestata la sentenza di primo grado sotto il profilodella ritenuta applicazione del principio di non contestazione e dellaomessa valutazione del materiale probatorio offerto dalla contribuente aNumero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026sostegno delle proprie ragioni.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma I, n. 5, c.p.c. e l’omesso esame dei fatti dicausa e della documentazione versata in atti. La società censura lasentenza nella parte in cui ha condiviso il ragionamento dei giudici diprime cure in ordine all’applicazione del principio di non contestazione,assegnando valore decisivo e assorbente al denunciato vizio dimotivazione degli avvisi di accertamento impugnati, rispetto al qualel’appellante non aveva assolto nel corso del giudizio al proprio onere diallegazione e prova dei presupposti applicativi e dei criteri commisurazionedella tariffa applicata.Riproduce in ricorso gli avvisi di accertamento impugnati ed affermache la Corte avrebbe dovuto rilevare che vi fosse, a monte, una carenza inordine all’obbligo dichiarativo della società contribuente, nonché rispettoalle allegazioni e alla prova del diritto alle esenzioni dal tributo.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione del principio di non contestazione ex art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma I, n. 4 e n. 5, e l’omessa pronuncia sui fattidi causa. La società contesta le conclusioni della sentenza impugnata,nella parte in cui ha affermato che in relazione alle medesime annualitàsono state richieste due differenti tariffe – la TARI e la TIA – senza che laconcessionaria abbia documentato e provato i presupposti applicativi e lerelative modalità di determinazione della TIA, erroneamente trattata comeentrata di natura non tributaria, avendola maggiorata dell’Iva, in contrastocon quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.238/2009. La ricorrente ha evidenziato l’errata interpretazione degli avvisidi accertamento e di tutta la documentazione prodotta, affermando che laCorte di secondo grado era pervenuta a delle conclusioni palesementeerrate, riferite all’avvenuto versamento della tariffa.Numero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/20264. Va, preliminarmente, esaminato il profilo, posto a base dellaproposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., con cui è statarilevata l’improcedibilità del ricorso per mancata allegazione dellarelazione di notificazione della sentenza impugnata, secondo quantodisposto dall’art. 369, secondo comma, c.p.c. che prescrive il deposito,unitamente al ricorso e a pena di improcedibilità, di copia autentica dellasentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, sequesta è avvenuta.4.1. A seguito della proposta di definizione accelerata, la societàricorrente ha depositato “Nota a chiarimento in replica” nella quale haevidenziato che l’attestazione di notifica era stata regolarmente inseritanel fascicolo telematico, precisando che “all’atto del deposito il sistema diinterscambio ha creato due buste telematiche che potrebbero avercompromesso l’accettazione corretta di tutta la documentazione allegata ela conseguente dispersione di alcuni file depositati. Va rilevato, inoltre, cheil contradditorio è stato regolarmente costituito e parte controricorrente hadato atto nel controricorso di aver provveduto alla notifica della Sentenza,avvalorando gli assunti di C.b.b.o. in ordine alla data di notifica etempestività del ricorso in Cassazione, dunque non solo non ha contestatol’avvenuta notifica e dunque la tempestività del ricorso ma, per di più, convalore confessorio ha ammesso di aver notificato la sentenza nella data daessa stessa indicata e precisamente il 29/7/24…”. Ha quindi conclusoaffermando che il deposito dell’atto impugnato era avvenuto regolarmenteed era stato corredato dall’attestazione di notifica, nuovamente acclusecon la nota a chiarimento.4.2. Il sub-procedimento instaurato con la propostadi definizione accelerata, previsto dall'art. 380-bis c.p.c., prevede che neltermine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, la parteproponga istanza di decisione, dovendosi in mancanza il ricorso intenderecome rinunciato ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Tale istanza, pur non dovendoNumero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026essere caratterizzata da formule speciali, deve necessariamente contenerela richiesta di decisione. Essa può certamente identificarsi nella nota achiarimento in replica alla proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.,ritualmente depositata dalla ricorrente in data 30 settembre 2025, nellaquale si fa espressamente riferimento alla propostadi definizione accelerata e alla ivi rilevata improcedibilità del ricorso, percontestarne il contenuto anche alla luce di nuova allegazione documentale.È implicita nella nota della società ricorrente, formalmente corretta dopola soppressione del requisito della nuova procura speciale (art. 380 bisc.p.c., nel testo modificato dal D. Lgs. n. 164/2024, v. anche (Cass., S.U.6 giugno 2025, n. 14986), la richiesta di decisione.Nella nota, la ricorrente afferma “Si insiste pertanto, per laregolarità del deposito dell’atto impugnato corredato dalle attestazione dinotifica che qui si accludono nuovamente”, in tal guisa rendendo evidenteche la società instasse ai fini della decisione.4.3. Ciò premesso, come precisato dalle Sezioni Unite di questaCorte (cfr. Cass. n. 21349/2022) la dichiarazione, contenuta nel ricorsoper cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attestaun «fatto processuale» - la notificazione della sentenza - idoneo a fardecorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di«autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'oneredi depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenzamunita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza chesia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.4.4. Tale regola, lungi dal costituire una mera formalità, èpreordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso percassazione e cioè che esso sia stato proposto entro il termine di giorniNumero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata e per questaragione, il principio subisce una - apparente - eccezione quando risulti, inmodo certo, che tale accertamento è superfluo, perché il ricorso percassazione è stato notificato prima della scadenza del termine brevedecorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.4.5. Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, purin difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata edella relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deveugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la suanotificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché ilcollegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nelricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata dinotificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende laprescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dalmomento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività inrelazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass.nn. 11386/2019, 17066/2013).4.6. Siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo,ricorso è stato notificato il 25 ottobre 2024.4.7. Nel caso in esame, dall’esame del fascicolo telematico emergeche parte ricorrente non ha ottemperato l’onere di deposito della relazionedi notificazione della sentenza impugnata, adempimento prescritto dall’art.369, secondo comma, n. 2, c.p.c., né peraltro la copia della sentenzanotificata si rinviene nella produzione della controricorrente nel termine dicui all’art. 370, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022;Cass., Sez. U, 16/04/2009, n. 9005; Cass., Sez. U, 02/05/2017, n.10648), essendosi limitata la ricorrente a depositare una copia dellasentenza impugnata. Sul punto, la nota della società ha affermato cheNumero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’attestazione di notifica era stata regolarmente inserita nel fascicolotelematico, precisando che al momento del deposito, “il sistema diinterscambio ha creato due buste telematiche che potrebbero avercompromesso l’accettazione corretta di tutta la documentazione allegata ela conseguente dispersione di alcuni file depositati.”. Premessa l’irrilevanzadi tale assunto in ordine alla prova del rituale e tempestivo deposito dellarelazione di notifica, va poi osservato che la documentazione comprovantela notificazione della sentenza, in data 29 luglio 2024, è stata depositatasolo in esito alla proposta di definizione accelerata e allegata alla notasuccessiva alla proposta stessa, recante in calce l’indice dei documenti,comprensivo degli atti relativi alla notificazione della sentenza.4.8. Ai sensi dell’art. 369, co.2, c.p.c., con il ricorso devono esseredepositate, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza odella decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa èavvenuta. Il ricorso è dunque improcedibile e la produzione tardiva non èidonea a elidere l’improcedibilità rilevata nella proposta di definizioneaccelerata4.9. Neppure può assumere significato, al contrario di quantosostenuto dalla ricorrente, l’eventuale conferma della controparte in ordinealla data di notifica della sentenza.È stato, invero, affermato da questa Corte che il ricorso percassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notificadella sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente allacopia autentica della sentenza, non deposita, - nei termini di cui all'art.369, comma 1, c.p.c., - anche la relazione di notificazione della stessa, néil vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte delcontroricorrente (Cass., 22 luglio 2019, n. 19695; Cass. Sez. U., 2 maggio2017, n. 10648).5. In conclusione, avendo la società concessionaria ricorrenteespressamente allegato che la sentenza impugnata è stata alla medesimaNumero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026notificata, limitandosi tuttavia a produrre una copia autentica dellasentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso percassazione dev'essere dichiarato improcedibile, con assorbimento di ognialtra questione ed eccezione. Va quindi confermata la proposta didefinizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con la conseguentedeclaratoria di improcedibilità del ricorso.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo, a favore della controricorrente.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma delDott. Penta, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità dellaproposta, deve applicarsi l'art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., comeprevisto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdottadall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi diconformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte(art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nelgenerale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrenteva condannata al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spesedel giudizio di legittimità liquidate in euro 4.500,00 per compensi ed euroNumero registro generale 23249/2024Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 7956/2026Data pubblicazione 31/03/2026200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge, e dell’indennità ex art. 96,comma 3, c.p.c. in euro 4.500,00.Condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delleammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.01.2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07956/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris